Common use of Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Clause in Contracts

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni modifica del Regolamento o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare. La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatore, il Regolamento o le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20

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Samples: Contratto Quadro Che Disciplina Il Funzionamento Delle Carte Di Credito, Contratto Quadro Che Disciplina Il Funzionamento Delle Carte Di Credito

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126- sexies del Regolamento o delle condizioni Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare126-sexies. La modifica delle condizioni contrattuali proposta dalla Banca si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittentesalvo che, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modificala sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. La comunicazione Se la modifica riguarda tassi di cui interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca. Se il Cliente è non consumatore: – il comma precedente2 non si applica; – la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatoresua applicazione, il Regolamento o Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; – il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20modifiche sfavorevoli.

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Samples: www.fideuram.it, www.iwprivateinvestments.it

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni modifica del Regolamento o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare. La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittente, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. ■ DB_CO_0008_Dic.20 Se il Titolare è un consumatore, il Regolamento o le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20.

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Samples: Contratto Quadro Che Disciplina Il Funzionamento Delle Carte Di Credito, Contratto Quadro Che Disciplina Il Funzionamento Delle Carte Di Credito

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni modifica La Banca può modificare unilateralmente le disposizioni contenute nel Contratto Quadro PSD (ivi inclusi spese e costi indicati nei Documenti di Sintesi del Regolamento o delle Conto Corrente e le condizioni e informazioni a esso esse relative fornite al Titolare dalla Banca ai sensi degli articoli 126quaterdell’art. 126 quater, comma 1, lettera lett. a) del TUB TUB. Se il Cliente è un consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, le modifiche possono essere proposte solo in presenza di un giustificato motivo. Qualsiasi modifica deve essere proposta espressa- mente dall’Emittentedalla Banca al Cliente – con comunicazione scritta, anche inserita in estratto conto su supporto durevole la cui modalità sia stata preventivamente accettata dal Cliente – con un preavviso di almeno due 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione per l’entrata in vigore delle modifiche indicata nella proposta. La comunicazione dell’Emittente – della Banca, contenente la formula “Propo- sta Proposta di modifica del di contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con specifica che la stessa si intenderà approvata ove il Titolare. La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi Cliente non comunichi all’Emittente, alla Banca la volontà di recedere prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modifica. Il recesso esercitato dal Cliente non comporta l’applicazione di penalità o di spese, che non intende accettarlama determina il recesso automatico anche dal contratto di Conto Corrente. La comunicazione di cui Le modifiche proposte al comma precedenteCliente in conformità a quanto precede, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto delle stesse, comunicato alla Banca nei termini sopra indicati, si intendono accettate dal Cliente. La comunicazione sarà validamente effettuata all’indirizzo postale o, alternativamente, mediante il servizio My Documents ovvero il servizio “db Interactive – area My Documents” se il Cliente ha preventivamente accettato tale servizio e secondo le previsioni del servizio. Il Cliente prende atto che la proposta si intende accettata Banca, senza preavviso e con effetto immediato, può applicare ai Servizi di Pagamento modifiche d tassi di interesse o di cambio più favorevoli al Cliente rispetto a quelli concordati o applicati in precedenza. Il Cliente prende atto che il Titolare ha diritto la Banca, senza preavviso e con effetto immediato, può applicare ai Servizi di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le Pagamento modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavvisocambio, anche se sono sfavorevoli per il Titolarein senso più sfavorevole al Cliente, se la modifica è la tali modifiche sono conseguenza della variazione dei tassi del tasso di interesse o di cambio di riferimento convenuti convenuto nel RegolamentoContratto Quadro PSD e nelle pattuizioni previste per ciascun Servizio di Pagamento. L’Emittente informa Il Cliente è informato tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi delle modifiche del tasso di interesse con comunicazione scritta. Qualora, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi a causa della struttura di interesse o prezzo, non sia possibile identificare le componenti di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate costo riguardanti in modo da non creare discriminazioni tra Titolarispecifico i servizi di cui al Contratto Quadro PSD, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabilea tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l’art. Se il Titolare è un consumatore, il Regolamento o le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20118 del TUB.

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Samples: www.deutsche-bank.co.id, www.db.com

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del Regolamento o delle condizioni Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare126-sexies. La modifica delle condizioni contrattuali proposta dalla Banca si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittentesalvo che, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modificala sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. La comunicazione Se la modifica riguarda tassi di cui interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca. Se il Cliente è non consumatore: – il comma precedente2 non si applica; – la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatoresua applicazione, il Regolamento o Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; – il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20modifiche sfavorevoli.

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Samples: www.fideuram.it

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni modifica del Regolamento o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite al Titolare forni- te all’Azienda ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente espressamente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta Proposta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto supporto durevole concordato con il Titolare. La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Titolare dall’Azienda a meno che questi questa non comunichi all’Emittente, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione l’ap- plicazione della modifica, che non intende accettarla. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare l’Azienda ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato immediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolarel’Azienda, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare l’Azienda della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato concordato con il Titolarel’Azienda. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento Pagamen- to sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolaridiscriminazioni, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatore, il Regolamento o le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20.

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Samples: Accordo Per L’emissione Di Corporate Card Aziendali Ad Uso Dei Dipendenti/Soci Dell’azienda

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Ogni La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del Regolamento o delle condizioni Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e informazioni a esso relative fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a) del TUB è proposta espressa- mente dall’Emittente, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. La comunicazione dell’Emittente – contenente la formula “Propo- sta di modifica del contratto” - è effettuata per iscritto, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole concordato con il Titolare126- sexies. La modifica delle condizioni contrattuali proposta dalla Banca si ritiene accettata dal Titolare a meno che questi non comunichi all’Emittentesalvo che, prima della data indicata nella proposta per l’applicazione della modificala sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. La comunicazione Se la modifica riguarda tassi di cui interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca. Se il Cliente è non consumatore: – il comma precedente2 non si applica; Mod. 660006 - 01.2023 – la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Titolare ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l’applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto im- mediato e senza preavviso, anche se sono sfavorevoli per il Titolare, se la modifica è la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Regolamento. L’Emittente informa tempestivamente il Titolare della modifica dei tassi di interesse con comunicazione scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole con- cordato con il Titolare. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di Pagamento sono applicate e calcolate in modo da non creare discriminazioni tra Titolari, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento applicabile. Se il Titolare è un consumatoresua applicazione, il Regolamento o Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; – il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le condizioni e informazioni a esso rela- tive fornite al Titolare ai sensi degli articoli 126quater, comma 1, lettera a), TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo. ■ DB_CO_0001_Dic.20modifiche sfavorevoli.

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