Common use of Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali Clause in Contracts

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al contratto. 2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore - il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

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Samples: Norme Contrattuali Per Carte Di Debito, Norme Contrattuali Per Carte Di Debito, Informativa Precontrattuale

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al contratto. 2in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-126- sexies del D.Lgs. 1.9.1993Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore - consumatore: – il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; : la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

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Samples: Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento, Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento” e le condizioni economiche applicate al contrattodei servizi disciplinati nella stessa sezione. 2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.LgsD. Lgs. 1.9.1993, n. 385 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto al comma 4-bis 5 dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore - il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.consumatore:

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Samples: Contratto Di Conto Ordinario

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. 38.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di pagamento” e le condizioni economiche applicate al contrattodei servizi disciplinati nella stessa sezione. 2. 38.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.LgsD. Lgs. 1.9.1993, n. 385 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella propostaprevista; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto nel comma 4-bis 5 dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. 38.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. 38.4 Se il Cliente è non consumatore - il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.consumatore:

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Samples: Conto Corrente in Divisa Estera

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al contratto. 2in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.Lgs. 1.9.1993Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore - consumatore: – il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; : la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

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Samples: Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di pagamento” e le condizioni economiche applicate al contrattodei servizi disciplinati nella stessa sezione. 2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.LgsD. Lgs. 1.9.1993, n. 385 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto nel comma 4-bis 4bis dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore - il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.consumatore:

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Samples: Conto Corrente in Divisa

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate al contratto. 2in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.Lgs. 1.9.1993Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-126- sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. Se il Cliente è non consumatore - consumatore: – il comma 2 non si applica; Mod. 660006 - 01.2023 – la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; : la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

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Samples: Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. 41.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento” e le condizioni economiche applicate al contrattodei servizi disciplinati nella stessa sezione. 2. 41.2 La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126-sexies del D.LgsD. Lgs. 1.9.1993, n. 385 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella propostaprevista; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto al comma 4-bis 5 dell’art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. 3. 41.3 Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative alla Carta al Conto inviate dalla Banca. 4. 41.4 Se il Cliente è non consumatore - il comma 2 non si applica; - la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto; - il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.consumatore:

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Samples: Conto Corrente Ordinario