Modifiche alle clausole contrattuali Clausole campione

Modifiche alle clausole contrattuali. Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.
Modifiche alle clausole contrattuali. Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
Modifiche alle clausole contrattuali. A norma degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle.
Modifiche alle clausole contrattuali. L’Articolo 6 e l’Allegato A del Contratto si intendono sostituiti dai seguenti, con modifiche evidenziate in grassetto: ARTICLE 2 (Modifications to contractual clauses) The Article 6 and the Attachment A are to be replaced by the following, with changes highlighted in bold:

Related to Modifiche alle clausole contrattuali

  • CLAUSOLE CONTRATTUALI Caratteristiche degli ammendanti L’aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

  • Modifiche contrattuali Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

  • Modifiche al contratto 29.1 In presenza di giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento del profilo di rischio del Titolare, esigenze operative e/o organizzative dell’American Express, variazioni delle condizioni economiche generali e/o modifiche nella normativa applicabile, l’American Express si riserva di modificare, anche in senso sfavorevole al Titolare, il Contratto, ivi inclusi il Regolamento e le condizioni economiche applicate ed indicate nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” o in altra comunicazione successiva, quali tassi di interesse o di cambio, corrispettivi, imputazione dei pagamenti, servizi e benefici connessi con la Carta nonché modifiche relative agli obblighi di pagamento da parte dei Titolari. 29.2 Salvo quanto previsto all’Art. 29.3, l’American Express comunicherà al Titolare modifiche al Contratto almeno 2 (due) mesi prima della data prevista per la loro applicazione. Tali modifiche si intenderanno tacitamente accettate a meno che il Titolare, prima della data prevista per la loro applicazione, comunichi per iscritto a mezzo raccomandata a/r all’American Express presso la sede di Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 15, 00148, Roma su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che non intende accettare le stesse e che intende recedere dal Contratto. Le comunicazioni di recesso dovranno essere trasmesse all’attenzione del Servizio Clienti – SAC. L’American Express declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni inviate dal Titolare. Il suddetto recesso non comporterà alcuna penalità o costo per il Titolare, fermo restando che il Titolare dovrà immediatamente cessare l’uso della Carta e sotto la propria responsabilità restituire all’American Express e/o distruggere la Carta Base e le eventuali Carte Supplementari (invalidandole mediante taglio in senso verticale), e che il Titolare stesso rimarrà responsabile per qualsiasi Addebito sul Conto fino alla data del recesso (incluso qualsiasi Addebito generato fino alla data del recesso anche se contabilizzato in successivi Estratti Conto), nonché per ulteriori utilizzi non autorizzati o fraudolenti della Carta Base e delle eventuali Carte Supplementari. 29.3 Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio potranno essere applicate dall’American Express con effetto immediato e senza preavviso. Se tali modifiche sono sfavorevoli al Titolare, l’American Express procederà alle stesse solo se derivanti dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento.

  • Recesso dal contratto Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

  • Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.

  • Modifiche del contratto 1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 2. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.