Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 del Codice, secondo i prospetti riportati nel Disciplinare di gara punto 3). E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
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Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 del Codice, secondo i prospetti riportati nel Disciplinare di gara punto 3all’art. 2 ). E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30% e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
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Modifiche del contratto e subappalto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.106 dell’art.106, comma 1, lett.a) del Codice, secondo i prospetti riportati ; la modifica al contratto non potrà superare l’importo massimo indicato nel Disciplinare disciplinare di gara punto “Tabelle 3). E’ ” È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016. Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:
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