Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca finanziatrice e al Ministero.
4.12.2 Qualora:
(a) si verifichino le modifiche di cui al paragrafo 4.12.1 che precede; ovvero
(b) il Ministero abbia informato la Banca finanziatrice che, in considerazione di intervenuti controlli ed ispezioni, variazioni del Progetto, di modifiche soggettive del Soggetto beneficiario e/o di modifiche nelle garanzie a tutela del Finanziamento e/o di modifiche nel Progetto (di cui siano venuti a conoscenza), sono necessari approfondimenti istruttori o integrazioni o procedere ad una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decreto, la Banca finanziatrice sospende l’erogazione del Finanziamento, dandone pronta comunicazione a CDP e al Ministero, in attesa delle determinazioni di competenza.
4.12.3 Qualora:
(a) la Banca finanziatrice, in considerazione di intervenute modifiche di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (a), ritenga necessario effettuare una nuova Valutazione ed eventualmente adottare una nuova Delibera, ne darà pronta comunicazione alla CDP e al Ministero;
(b) nei casi di cui al precedente paragrafo 4.12.2 lettera (b), il Ministero informi la Banca finanziatrice della necessità di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 15 del Decreto, la Banca finanziatrice ne darà pronta informazione alla CDP.
4.12.4 Qualora, in conseguenza di ciò e fatti salvi i casi di revoca delle agevolazioni, dopo una nuova Valutazione con esito positivo venga adottata una nuova Delibera, la Banca finanziatrice provvederà a farla pervenire al Ministero e alla CDP, in conformità alla Convenzione; la CDP, se necessario, provvederà ad emettere, una nuova delibera o a confermare la precedente entro i termini del Decreto e la Banca finanziatrice, se necessario, provvederà al conseguente adeguamento del Contratto di Finanziamento.
4.12.5 Sarà cura della Banca finanziatrice trasmettere prontamente alla CDP e al Ministero copia autentica o copia conforme all’originale dell’atto di adeguamento registrato o copia corredata da dichiarazione di conformità sottoscritta da un proprio dipendente abilitato.
4.12.6 Il Contratto di Finanziamento dovrà disciplinare le conseguenze di un eventuale esito negativo della nuova Valutazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 4.12.3 che precede.
Modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e modifiche della garanzia. 4.12.1 Qualora intervengano modifiche soggettive del Soggetto Beneficiario e/o modifiche, anche soggettive, nelle garanzie a tutela del Finanziamento, il Soggetto Beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Banca Finanziatrice e al Soggetto Gestore.
4.12.2 Qualora: