Revoca delle agevolazioni. In caso di inadempienza da parte del Soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Revoca delle agevolazioni. 14.1 Le agevolazioni relative ai singoli Contratti di Finanziamento FRI ed al Contratto di Finanziamento Agevolato ISMEA stipulati dai Beneficiari sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei casi di cui all’art. 15 del D.M. 22.11.2007 e in quelli di inadempienza, da parte del Beneficiario, degli obblighi previsti nei Contratti di Finanziamento e, più in generale, dalla Normativa di Riferimento.
14.2 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni in favore dei Beneficiari al verificarsi anche di una sola delle seguenti situazioni:
a. mancato raggiungimento delle finalità essenziali del Progetto Esecutivo, anche a causa della mancata realizzazione degli investimenti previsti nello stesso;
b. qualora il Beneficiario effettui varianti al Progetto Esecutivo, così come definite all’art. 11 del presente Contratto, senza la approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c. qualora siano distolte, in qualsiasi forma dall’uso previsto, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di 5 (cinque) anni dalla data di completamento dell’investimento;
d. qualora il Beneficiario cessi la propria attività o sia sottoposto a procedure concorsuali prima che siano stati completati gli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo;
e. qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione degli investimenti previsti nel Progetto Esecutivo, salvo casi particolari debitamente motivati;
f. qualora un Beneficiario modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto Esecutivo;
g. qualora per i beni del Progetto Esecutivo siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’UE o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche che eccedano le intensità massime di agevolazione in ESL previste dal Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2009, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo di “de minimis”;
h. falsità o mendacità nelle dichiarazioni acquisite per l’ottenimento delle agevolazioni;
i. qualora il Beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di Filiera, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione...
Revoca delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche finanziatrici e alle regioni o province autonome.
2. La revoca delle agevolazioni e' parziale nei seguenti casi:
a) qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per ciascuna tipologia di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attivita' ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
c) qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall'art. 6, comma 7, del presente decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque non oltre i termini indicati nei singoli provvedimenti;
d) qualora venga meno in capo ai singoli soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5 del presente decreto nonche' delle condizioni di ammissibilita' previste dai provvedimenti.
3. La revoca delle agevolazioni e' totale qualora:
a) non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento dell'Unione europea;
c) il contratto di finanziamento, ove previsto, non sia stato stipulato entro i termini previsti dall'art. 12, comma 4 del decreto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
d) il contratto di finanziamento si risolva per inadempimento degli obblighi in esso previsti o venga estinto anticipatamente, prima dell'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell'adozione da parte del Ministero dell'atto amministrativo di erogazione del saldo;
e) qualora siano apportate variazioni che incidano sugli elementi di valutazione previsti dai provvedimenti;
f) qualora ven...
Revoca delle agevolazioni. 18.1 Le condizioni e i casi di revoca delle agevolazioni concesse sono definiti dall’articolo 16 del
18.2 Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei
a) mancato raggiungimento degli obiettivi, del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti;
b) variazioni sostanziali del Progetto senza la preventiva approvazione del Ministero;
Revoca delle agevolazioni. 14.1 Invitalia avrà la facoltà di revocare totalmente o parzialmente le agevolazioni concesse, di risolvere il contratto di finanziamento e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate, oltre che nei casi previsti dagli articoli 10.3, 12 e 13 che precedono, nel caso di mancato adempimento da parte del beneficiario anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 4 e 5 del presente contratto.
14.2 Le agevolazioni potranno, inoltre, essere revocate qualora il beneficiario:
a) abbia modificato, senza l’autorizzazione di Xxxxxxxxx, la compagine sociale cosi che la compagine costituita dopo l’ammissione alle agevolazioni risulti diversa dalla compagine sociale indicata nella domanda di agevolazione;
b) cessi l’attività ovvero ne disponga l’alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti oggetto delle agevolazioni;
c) dichiari fallimento ovvero nei suoi confronti sia avviata altra procedura esecutiva o concorsuale prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del Programma degli Investimenti oggetto delle agevolazioni e comunque fino al rimborso del finanziamento agevolato;
d) abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, in qualunque fase del procedimento;
e) non consenta i controlli da parte di Invitalia o del “Ministero”, circa l’andamento dell’attività sociale e la progressiva realizzazione del Programma degli Investimenti;
f) presenti una documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque alla medesima imputabili e non sanabili, ovvero qualora venga accertata l’assenza, per fatti imputabili al beneficiario e non sanabili, di uno o più requisiti di ammissibilità;
g) alla data di scadenza del termine di ultimazione del Programma degli Investimenti di cui al precedente articolo 4, lettera b), ed a seguito degli accertamenti, anche d’ufficio effettuati da Invitalia, non abbia realizzato un Programma degli Investimenti ritenuto organico e funzionale rispetto a quello originariamente ammesso alle agevolazioni;
h) trasferisca, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel Programma degli Investimenti, senza l’autorizzazione di Invitalia, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di completamento del Programma degli Investimenti;
i) modif...
Revoca delle agevolazioni. La Banca, su segnalazione di ASSOLOMBARDA, si impegna a revocare il contratto con il beneficiario qualora mancassero i requisiti riportati all'articolo 2, comma 1.
Revoca delle agevolazioni. A miglior chiarimento rispetto a quanto previsto all’articolo 16 (Revoca delle agevolazioni) della Convenzione, in caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale delle agevolazioni, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento. In tal caso, resta comunque salva la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Revoca delle agevolazioni. 1. Nel caso in cui risulti che la concessione delle agevolazioni è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede alla revoca delle agevolazioni medesime e trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria.
2. La revoca dell'agevolazione comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta alla banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma da esso dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Revoca delle agevolazioni. Le agevolazioni di cui al presente Capo III possono essere revocate, in tutto o in parte, dal Soggetto gestore nei casi previsti all’art. 23 del DM. Resta salva la facoltà del Soggetto gestore di valutare se il provvedimento di revoca del solo Capo III deve essere esteso alla start-up anche per le agevolazioni concesse con il Capo II.
Revoca delle agevolazioni. ARTICOLO 9 –