Revoca delle agevolazioni. 14.1 Le agevolazioni relative ai singoli Contratti di Finanziamento FRI ed al Contratto di Finanziamento Agevolato ISMEA stipulati dai Beneficiari sono in ogni momento revocabili, in tutto o in parte, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei casi di cui all’art. 15 del D.M. 22.11.2007 e in quelli di inadempienza, da parte del Beneficiario, degli obblighi previsti nei Contratti di Finanziamento e, più in generale, dalla Normativa di Riferimento.
Revoca delle agevolazioni. In caso di inadempienza da parte del Soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Revoca delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dal presente articolo; la revoca e' comunicata contestualmente al soggetto beneficiario, al soggetto proponente, al soggetto istruttore e, ove previsto, anche alle banche finanziatrici e alle regioni o province autonome.
Revoca delle agevolazioni. 18.1 Le condizioni e i casi di revoca delle agevolazioni concesse sono definiti dall’articolo 16 del
Revoca delle agevolazioni. 17.1 Le condizioni e i casi di revoca delle agevolazioni concesse sono definiti dall’articolo 15 del Decreto.
Revoca delle agevolazioni. 14.1 Invitalia avrà la facoltà di revocare totalmente o parzialmente le agevolazioni concesse, di risolvere il contratto di finanziamento e di ottenere la restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate, oltre che nei casi previsti dagli articoli 10.3, 12 e 13 che precedono, nel caso di mancato adempimento da parte del beneficiario anche ad uno solo degli obblighi previsti agli articoli 4 e 5 del presente contratto.
Revoca delle agevolazioni. 2. La Banca, su segnalazione di ASSOLOMBARDA, si impegna a revocare il contratto con il beneficiario qualora mancassero i requisiti riportati all'articolo 2, comma 1.
Revoca delle agevolazioni. 1. Potrà essere disposta la revoca delle agevolazioni nei seguenti casi:
Revoca delle agevolazioni. 1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte dal Ministero anche su segnalazione della Banca autorizzata, da comunicare contestualmente, ove previsto, anche alle Banche finanziatrici e alle regioni o province autonome, qualora:
Revoca delle agevolazioni. 29 TITOLO V - NORME FINALI 29 Art. 32 (Adempimenti della Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx) 00