Monitoraggio e controllo. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel relativo piano descritto al successivo paragrafo F. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. Si raccomanda, comunque, all’Azienda di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute in tale applicativo senza aspettare la compilazione alla scadenza in modo da impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, comunicata secondo quanto previsto all’art. 29-decies comma 1 del X.x.xx. 152/06 e s.m.i.; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare. L’Autorità ispettiva effettuerà i controlli previsti dalla legislazione vigente nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata.
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Monitoraggio e controllo. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo piano descritto al successivo paragrafo F. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. Si raccomanda, comunque, all’Azienda di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute in tale applicativo senza aspettare la compilazione alla scadenza in modo da impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, comunicata secondo quanto previsto all’art. 29-decies all’art.11 comma 1 del X.x.xx. 152/06 e s.m.i.D.Lgs 59/05; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all’Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato. L'Autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli appropriati uffici, ai sensi dell'articolo29-quater, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. . L’Autorità ispettiva effettuerà i due controlli previsti dalla legislazione vigente nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciatadell’Autorizzazione.
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Monitoraggio e controllo. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo piano descritto al successivo paragrafo F. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. Si raccomanda, comunque, all’Azienda di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute in tale applicativo senza aspettare la compilazione alla scadenza in modo da impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, comunicata secondo quanto previsto all’art. 29-decies comma 1 allart.11 comma1 del X.x.xx. 152/06 e s.m.i.D.Lgs 59/05; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all’Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.Lgs 59/05. L’Autorità ispettiva effettuerà i due controlli previsti dalla legislazione vigente ordinari nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AIA.
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Monitoraggio e controllo. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo piano descritto al successivo paragrafo F. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre, le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. Si raccomanda, comunque, all’Azienda di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute in tale applicativo senza aspettare la compilazione alla scadenza in modo da impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, comunicata secondo quanto previsto all’art. 29-decies comma 1 allart.11 comma1 del X.x.xx. 152/06 e s.m.i.D.Lgs 59/05; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all’Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato. L’Autorità ispettiva competente per il controllo (ARPA) effettuerà i due controlli previsti dalla legislazione vigente ordinari nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata, di cui il primo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AIA.
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Monitoraggio e controllo. Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel relativo piano Piano descritto al successivo paragrafo F. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIA, comunicato secondo quanto previsto 29-decies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare. L’Autorità ispettiva effettuerà i controlli previsti dalla legislazione vigente nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata. Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute tenuti a disposizione degli Enti responsabili del controllo. Inoltre, Inoltre le modalità di comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’AIA sono definite dal D.d.s. 23/2/09 n. 1696 di modifica del D.d.s. 3/12/08 n. 14236, mediante l’utilizzo dell’applicativo AIDA, la cui scadenza di compilazione da parte dei gestori dei complessi IPPC è prevista per il 30 aprile di ogni anno. Si raccomanda, comunque, all’Azienda di mantenere costantemente aggiornate le informazioni contenute in tale applicativo senza aspettare la compilazione alla scadenza in modo da impostare una comunicazione continua e trasparente con gli Enti esterni. Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l’ora di adeguamento alle prescrizioni previste dall’AIAeffettuazione dell’analisi, comunicata secondo quanto previsto all’art. 29-decies comma 1 del X.x.xx. 152/06 gli esiti relativi e s.m.idevono essere firmati da un tecnico abilitato.; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare. L’Autorità ispettiva effettuerà i controlli previsti dalla legislazione vigente nel corso del periodo di validità dell’Autorizzazione rilasciata.
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