Motivazione. Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
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Motivazione. Con Questo servizio deve provvedere agli interventi di manutenzione e gestione degli impianti di produzione termica, frigorifera e di acqua calda sanitaria, installati negli immobili di competenza dell’Amministrazione Comunale come indicati nell’allegato B.3, in modo da garantirne un corretto e costante funzionamento. Considerata le particolarità, le specificità dei requisiti richiesti, la complessità della prestazione, non avendo l’Ente personale operativo e tecnico abilitato a tale funzione, si rende necessario operare con soggetti esterni specializzati, che abbiano capacità tecniche e professionali specifiche per assumere l'incarico di Terzo responabile per gli impianti indicati. Il precedente affidamento, avente ad oggetto le medesime prestazioni di servizio, è in scadenza alla fine del mese di Febbraio 2021. In particolare, oggetto del servizio sono la gestione e conduzione, le manutenzioni, le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione periodica e programmata degli apparati e dei sistemi di produzione termica e frigorifera presenti nelle centrali a servizio degli Edifici di proprietà Comunale, come meglio descritti nel Capitolato speciale allegato B.1. Gli edifici interessati dall’appalto sono di tipo scolastico, sociale ed istituzionale (secondo la classificazione degli edifici del DPR 412/93 art.3 -E2, E3, E4.1, E6,2 ed E7). Il servizio viene svolto al fine di garantire, all'interno delle fasce orarie programmate, il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure funzionamento senza interruzioni, la sicurezza e la piena efficienza degli impianti come sopra individuati, oltre che ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia. Sulla base degli elementi di valutazione individuati nella relazione tecnica allegato B.2 in merito ai servizi in oggetto, è stato considerato opportuno gestire tali servizi tramite la stipula di Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente la durata di anni due a decorrere dal 01.03.2021 o, se successiva, dalla data di esecutività della determina a contrarre. L’importo omnicomprensivo di IVA e qualsiasi ulteriore onere per il contrasto alla diffusione periodo in parola, è stato stimato in € 90.730,00=, come dettagliato all’articolo 4 del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciisticiCapitolato Speciale allegato B.1. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e BolzanoTale importo, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021conformità a quanto previsto della norma in deroga prevista dall’art. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 72 della legge n. 120/2020 di conversione del D.L. “semplificazioni” del D.L. 70/2020, primo periodo” (ovvero che permette l’affidamento diretto di forniture e servizi per importo pari o inferiori ad € 75.000,00= IVA esclusa., consente di procedere ad affidamento diretto con unico operatore per l’attivazione di accordo quadro. A tal fine tramite il contributo non concorre sistema telematico acquisti regione toscana START, è stata richiesto alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditiAndreoni F. di Pisa, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986formulare apposita proposta economica per la gestione dei servizi in oggetto, n. 917 come specificato nela Capitolato Speciale allegato B.1. Entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta e non concorre alla formazione del valore nel rispetto di quanto richiesto con lettera di richiesta preventivo allegato A.1, la Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di Xxxxxxxx X. ha presentato regolarmente tutta la documentazione amministrativa e tecnica richiesta ed inoltrato la propria proposta economica per la gestione dei servizi in oggetto tramite l’attivazione di accordo quadro della produzione nettadurata di anni due. Sulla base dell’offerta economica presentata a ribasso sul costo puro dei servizi, l’importo totale onnicomprensivo massimo per la gestione dei servizi in oggetto è stato rideterminato in € 88.420,00. La Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di cui al D.LgsXxxxxxxx X. è specializzata da anni in Installazione e manutenzione Impianti Termici, Idrici e Sanitari, Energie Alternative, Conduzione e Manutenzione Centrali Termiche con III Responsabile, Climatizzazione Condizionamento, abilitati FGAS, Pompe di Calore, Impianti Radianti caldo e Freddo. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo Tramite la documentazione presentata su START ha dimostrato di cui al comma 2, lettera b)possedere tutti i requisiti professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle funzioni di terzo responsabile richieste, in conformità alla normativa vigente in materia, incluso il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA DPR 207/2010. La proposta economica presentata risulta conveniente economicamente ed idonea alla gestione dei servizi in oggetto nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite nel Capitlato speciale allegato B.1, e quindi meritevole di approvazione, anche alla luce dell’esperienza professionale riscontrata da parte della suddetta Ditta nel settore di installazione e manutenzione impianti. Si procede quindi ad affidamento diretto in favore dei maestri della Ditta AL.FED. Tecnoimpianti di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:Xxxxxxxx
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Samples: Accordo Quadro Per Prestazioni
Motivazione. Con Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l’ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti Garante promuove, in collaborazione con gli enti e le misure istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché promuove la partecipazione e il contrasto coinvolgimento dei cittadini di minore età alla diffusione vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola (lettere a) ed h) del COVID-19 comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Garante regionale dei diritti della persona”). L’amministrazione comunale di Macerata promuove e realizza in maniera continuativa progetti culturali ed è stata disposta eventi che rappresentano strumenti di crescita culturale e coesione sociale e allo stesso tempo occasioni di formazione, di incontro e di confronto, specialmente se si rivolgono alla fascia più giovane della comunità. In linea con le proprie strategie che assumono in sé il valore di riscoperta di momenti di condivisione capaci di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, specialmente in un contesto come quello attuale ancora segnato dall’emergenza sanitaria legata al Covid -19, il Comune di Macerata, in accordo con l’Associazione culturale “conTESTO” di Macerata propone il progetto “PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI” volto a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 favorire nei soggetti destinatari lo sviluppo di una coscienza sociale attraverso la chiusura valorizzazione delle proprie esperienze ed il confronto con quelle degli impianti nei comprensori sciisticialtri (nota acquisita agli atti con protocollo n. 251 del 24 febbraio 2022). La perdurante situazione collaborazione tra tale associazione ed il Comune di emergenza sanitaria Macerata, peraltro, risale al 2011 ed ha determinato consentito la mancata apertura realizzazione di ben 11 edizioni del Festival nazionale “Macerata racconta” che include tra le sue iniziative anche quella relativa al pubblico per tutta progetto suddetto. Nello specifico l’idea progettuale ha come obiettivo quello di sviluppare la stagione sciistica invernale 2020-2021consapevolezza, nei bambini e nelle bambine, di essere soggetti attivi della società, titolari di diritti, promuovendo la cultura della socializzazione e del confronto tramite la condivisione di un’esperienza creativa la quale, partendo dalla lettura dei testi riguardanti temi di particolare interesse come l’ambiente, l’inclusione, le pari opportunità, le prevaricazioni, stimola loro a confrontarsi ed esprimersi non solo attraverso uno spazio dedicato al dibattito, ma anche attraverso un lavoro individuale di scrittura di elaborati narrativi. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021Conseguentemente, i risultati che si attendono consistono in una acquisizione/crescita delle capacità dei minori coinvolti di partecipazione e coinvolgimento nella comunità di appartenenza e nei luoghi di relazione da loro frequentati e contestualmente in una concreta diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti. In merito, l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti 241 (Nuove norme in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, procedimento amministrativo e di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato diritto di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblicointeresse comune e che, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; per tali accordi, si osservano, in particolarequanto applicabili, l’art. 2le disposizioni dell’articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l’articolo 5, comma 6, del sopra citato D.L. decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b50 (Codice dei contratti pubblici) attesta determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso devono soddisfare le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Motivazione. Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciisticiLa fondamentale differenza rispetto agli altri rimedi risolutori, che rende preferibile questo strumento, riguarda l’opponibilità. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, I rimedi convenzionalmente introdotti dalle parti e quel- li predefiniti dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economicirisoluzione per inadempimento (termine essenziale, di lavoroclausola risolutiva espressa, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2recesso derivante da caparra confirmatoria), si applicano caratterizzano per l’inopponibilità a terzi. L’art. 1458, secondo xxxxx, c.c. esprime un principio generale, secondo cui la risoluzione non è opponibile a terzi che abbiano acquistato diritti sul bene oggetto del contratto, salvo il rispetto dei principi in materia di trascrizione, ove il bene sia immobile o mobile registrato. Tra le disposizioni parti, dunque, si ripristina la situazione precedente, ma senza pregiudicare diritti di cui all'articolo 1terzi. La condizione risolutiva, comma 7invece, produce un risultato ulte- riore, ossia quello della retroattività reale: al verificarsi dell’inadempimento, cioè, il con- tratto viene meno con effetti retroattivi opponibili anche ai terzi, e ciò per volontà di legge (art. 1360 c.c.). In sostanza dunque, apponendo la condizione risolutiva dell’inadempimen- to da parte di Caio all’obbligazione di pagare il residuo entro un dato termine, l’eventuale inadempimento comporterà risoluzione integrale della prima vendita, con automatico ri- trasferimento a Tizio, opponibile anche ai terzi. Xxxxx, pertanto, potrà rivolgersi a chiunque con l’azione di rivendica per ottenere la restituzione del bene. Chiaramente, trattandosi di immobili, la condizione risolutiva, per essere opponibile a terzi, deve trovare evidenza nei registri immobiliari (art. 2659, ultimo comma, e art. 2655, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditicomma, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sportc.c.). - l’artCon questo strumento dunque si ottiene lo scopo di “garantire il ritrasferimento” senza alcun rimedio giudiziale e senza pericolo di acquisizioni di terzi. 10Tuttavia, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismola retroattività tipica della condizione, degli stabilimenti termalioltre a far venire meno il contratto, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di travolge anche tutte le clausole ad esso accessorie, tra cui al comma 3la caparra; conseguentemente, alla data di presentazione della domandaoccorre giustificare il pagamento, affinché lo stesso non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:venga considerato indebito.
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Samples: Contratto Di Compravendita
Motivazione. Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti Il caso in esame non presenta problematiche di carattere formale; conseguentemente, è possibile analizzare, direttamente, le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed volontà proposte dai comparenti. Oggetto dell’atto rogato è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciisticiun bene formalmente dichiarato di interesse storico culturale. La perdurante situazione tutela del patrimonio culturale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di emergenza sanitaria ha determinato un’adeguata indagine conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantire la mancata apertura al pubblico protezione e la conservazione per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021fini di pubblica fruizione. Il Decreto-Legge patrimonio culturale è costituito da due tipologie di beni, ovvero i beni culturali ed i beni paesaggistici. Sono beni culturali, direttamente sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali, d.lgs. 22 marzo 2021gennaio 2004, n. 41 convertito42, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’artquelli indicati dall’art. 10, “Indennità primo e secondo comma, lett. a), b) e c), mentre per le restanti categorie di beni di cui all’art. 10, d.lgs. n. 42/04, l’applicazione della disciplina in esame è subordinata alla dichiarazione di interesse culturale adottata ai sensi dell’art. 13. Da tali norme si desume che il procedimento posto in essere dalla pubblica amministrazione per riconoscere ed identificare i beni culturali varia a seconda del tipo dei beni, ed altresì della titolarità di essi. In particolare, per i lavoratori stagionali del turismobeni appartenenti a persone fisiche o enti con fine di lucro, degli stabilimenti termalil’individua- zione si realizza attraverso una dichiarazione adottata dal Ministero, che accerta la sussi- stenza negli stessi dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 specifico interesse culturale richiesto dalla legge (art. 13). La dichiarazione di interesse culturale è notificata al comma 4 riporta: “I soggetti proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, ed ove si tratti di cose soggette a pubbli- cità mobiliare o immobiliare, è trascritta nei rispettivi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Relativamente al caso in oggetto, trattandosi di un bene appartenente ad un privato, si deve presupporre sia già avvenuta la dichiarazione di cui al comma 3all’art. 13 del Codice dei beni cul- turali, alla data e che la stessa sia stata già trascritta nei registri immobiliari di presentazione della domandacompetenza. La circostanza che l’appartamento in oggetto sia bene dichiarato di interesse storico culturale assume particolare rilievo in quanto, non devono ai sensi dell’art. 60 del citato decreto legislativo, lo Stato, ovvero gli altri Enti pubblici territoriali, hanno diritto di esercitare sul bene la prelazione. La prelazione artistica ha natura di diritto pubblico. Essa si differenzia notevolmente dalle altre prelazioni legali (prelazione agraria, prelazione ereditaria e prelazione commerciale) per una molteplicità di elementi. Caratteristica comune di ogni prelazione legale è quella di attribuire ad un determinato soggetto il diritto ad essere in alcuna delle seguenti preferito rispetto ad altri nell’ac- quisto di un determinato oggetto, per il caso che il proprietario intenda alienarlo, a parità di condizioni:.
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Samples: Contratto Di Compravendita
Motivazione. Con La Funzione Sistemi Informatici ha evidenziato la necessità di sostituire le centrali telefoniche e i telefoni attualmente in uso presso il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 Presidio di Camerino al fine di renderli compatibili con i sistemi telefonici esistenti negli altri tre Presidi di ERDIS Marche. Sul portale Consip “Acquisti in rete PA”, risulta attivo dal 14/05/2021 l’Accordo Quadro multi-aggiudicatario “CENTRALI TELEFONICHE 8” – lotto unico, per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – CIG 7665717DC6 – stipulato tra Consip S.p.A. e i fornitori aggiudicatari, al quale poter aderire ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. I termini, le modalità e le condizioni stabilite in detto accordo quadro sono stati emanati i provvedimenti concernenti quelle risultanti dal portale degli acquisti in rete per le misure Pubbliche Amministrazioni. E’ possibile aderire all’Accordo Quadro “Centrali Telefoniche 8” mediante l’emissione di un Ordine Diretto di Acquisto sulla piattaforma di Consip in favore del fornitore prescelto. La scelta del fornitore dovrà avvenire attravero l’utilizzo di un comparatore messo a disposizione da Xxxxxx, salvo il caso in cui, per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed brand prescelto sia presente un’unica offerta. Dato atto che il brend richiesto da questa Amministrazione è stata disposta a far tempo dalla stessa offerto solo da uno dei fornitori aggiudicatari dell’Accordo Quado di cui trattasi e precisamente Telecom Italia Spa. In data dell’8 marzo 2020 03/08/2021 questo Ente ha ritenuto necessario richiedere al suddetto fornitore un Piano operativo allo scopo di definire le modalità operative per la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021messa in esercizio della fornitura. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021Piano operativo presentato da Telecom Italia SpA, per complessivi € 112.680,04 + IVA, acquisito agli atti con prot. n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia 3426 del 08/02/2022 risulta adeguato a soddisfare le esigenze dell’Ente. Valutata infine l’effettiva necessità della fornitura di sostegno alle imprese ed cui trattasi al fine di consentire la regolare erogazione dei servizi agli operatori economici, studenti e il regolare svolgimento delle attività amministrative di lavoro, salute e supporto all’erogazione dei servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” stessi. Al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 23 della Legge n. 136/2010, istituisce nello alla procedura in oggetto è stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’artassegnato il seguente CIG derivato: 90992781C0. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi Al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021all’art. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione 11 della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, Legge n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 32/2003, alla data di presentazione della domanda, non devono essere procedura in alcuna delle seguenti condizioni:oggetto è stato assegnato il seguente CUP H19J22000740002.
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Samples: Affidamento Diretto Per La Fornitura Di Centrali Telefoniche
Motivazione. Con Si chiede di intervenire sull’articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 prevedendo l’innalzamento del numero di unità di personale che i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere a tempo determinato da 700 a 1000 unità per le annualità 2019, 2020 e 2021, inserendo anche la possibilità di assumere anche con c, oltre al personale tecnico e amministrativo, quello di polizia locale per le attività di vigilanza. Le ulteriori unità amministrative e tecniche serviranno per accelerare la conclusione delle pratiche per la ricostruzione pubblica e privata, mentre il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 personale di polizia locale è necessario per le necessarie verifiche sugli abitanti delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE) e su eventuali abusi edilizi non sono stati emanati i provvedimenti concernenti facilmente gestibili da comandi di Polizia Locale cui fanno capo pochi agenti. Inoltre, l’enfasi mediatica sugli eventi sismici ha attivato una serie di iniziative sul territorio, ponendo le misure aree al centro di nuovi interessi turistici , che richiede altresì l’intervento di personale per il contrasto alla diffusione attività di viabilità e controllo del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021territorio. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021blocco delle assunzioni previsto dall’art. 9, comma 1 quinquies del D.L. n. 41 convertito113/20106 penalizza uffici a contabilità semplificata. Che diversamente subirebbero un notevole rallentamento a causa di incombenze che non li riguardano. Per quanto concerne i permessi degli amministratori permessi dei Comuni terremotati, la proposta di interpretazione autentica della norma vigente, è volta evidentemente a consentire una maggiore disponibilità di ore di per poter seguire le difficili fasi dell’emergenza sismica e post sismica, è necessaria per chiarire ogni possibile dubbio riguardo alla ratio della stessa norma. Stanno sorgendo alcuni dubbi interpretativi in riferimento al raddoppio dei permessi che, se inteso unicamente per i Comuni con modificazionipopolazione superiore a 30.000 abitanti come potrebbe apparire ad una lettura letterale della disposizione vigente, dalla legge 21 maggio 2021ne potrebbero beneficiare solo circa il 5% dei Comuni terremotati. Ad ulteriore sostegno di tale interpretazione, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese ed agli operatori economicisi richiama il dettato dell’art. 79, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2comma 4, del sopra citato D.L. DLgs. n. 41/2021 che: - al comma 2267/2000 che riferisce la soglia demografica dei 30.000 abitanti unicamente ai Presidenti dei Consigli comunali. Si propone come alternativa anche di accompagnare la suddetta disposizione, lettera b) attesta che “40 milioni nei soli comuni nei quali un'ordinanza sindacale sia stata perimetrata una 'zona rossa', la facoltà di euro sono erogati in favore dei maestri applicare l'indennità di sci iscritti negli appositi albi professionali funzione classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome 30.000 abitanti con decreto oneri a carico del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:bilancio comunale
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Samples: Conversione in Legge Del Decreto Legge 18 Aprile 2019, N. 32
Motivazione. Con il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione Ai sensi del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. La perdurante situazione di emergenza sanitaria ha determinato la mancata apertura al pubblico per tutta la stagione sciistica invernale 2020-2021. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 41 convertito23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, con modificazionitra gli altri, dalla legge 21 maggio 2021i compiti inerenti l’ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. Nello svolgimento di detti compiti, n. 69 recante “Misure urgenti in materia particolare per quanto qui di sostegno interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle imprese ed agli operatori economicipersone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, di lavorol’istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, salute al recupero, alla reintegrazione sociale e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2all’inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera ba) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operantidella legge regionale 23/2008). Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente L’Agenzia per i rapporti tra Statoservizi nel settore agroalimentare delle Marche (di seguito denominata ASSAM), le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione sensi della lettera f) del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione 2 dell’articolo 2 della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre legge regionale 14 gennaio 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b9 (legge regionale istitutiva dell’Ente), è tenuta a svolgere attività di formazione, nei limiti dell’accreditamento ottenuto, anche in favore dei maestri raccordo con il sistema regionale della formazione professionale nell’ambito del settore agroalimentare tantoché in attuazione di sci non tale disposizione normativa la Regione Marche per l’organizzazione delle attività di formazione, assistenza tecnica ed operative si avvale dell’ASSAM quale suo strumento operativo. Specificatamente per quanto qui di interesse dal 2015, l’ASSAM è cumulabile stato individuato dalla Regione, nell‘ambito dell‘attività “Orto incontro“ (DGR 597/2014), partner del progetto “Orto sociale in carcere“ (DGR n. 237/2015), da realizzare sperimentalmente presso la Casa di reclusione di Ancona Barcaglione, con le indennità il compito di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum curare l’aspetto formativo, rivolto sia ai tutor sia ai detenuti, per i lavoratori stagionali del turismoagevolare il trasferimento di competenze, degli stabilimenti termaliin particolare, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:attività produttive agroalimentari nonchè fornire gli strumenti operativi nella gestione dell’orto.
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Motivazione. Con In genere, nelle prelazioni legali la fattispecie acquisitiva si perfeziona nel momento in cui il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 2020 sono stati emanati prelazionario accetta la proposta di acquisto fattagli pervenire dal proprietario attraverso la denuntiatio. Nella prelazione artistica, invece, il procedimento di acquisto differisce com- pletamente in quanto la pubblica amministrazione si inserisce nella fattispecie acquisitiva già perfezionatasi tra le parti. Non c’è pertanto il c.d. retratto, in quanto la p.a. acquista il bene a mezzo di un provvedimento ablatorio i provvedimenti concernenti le misure per il contrasto alla diffusione del COVID-19 ed è stata disposta a far tempo cui elementi essenziali vengono predisposti dalla stessa data dell’8 marzo 2020 la chiusura degli impianti nei comprensori sciisticipubblica amministrazione. La perdurante situazione giurisprudenza qualifica tale provvedimento amministrativo con il quale viene esercitato il diritto di emergenza sanitaria ha determinato prelazione “atto amministrativo recettizio”, nel senso che il suo effetto caratteri- stico si verifica non al momento della sua emanazione, bensì nel momento in cui l’atto viene notificato ad entrambe le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 61, terzo comma, del Codice dei beni culturali. Ritornando all’analisi del caso in esame, nonostante la mancata apertura prelazione legale di cui sopra, ai fini della redazione dell’atto, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione (obbligatoria soltanto per le alienazioni di enti pubblici o di enti non aventi scopo di lucro, artt. 55-56 Codice dei beni culturali); tuttavia, in seguito alla stipula, sarà cura del soggetto alienante denunciare la compravendita al pubblico per tutta Ministero. La prelazione in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 61 Codice dei Beni culturali, potrà essere esercitata trascorsi 60 giorni dalla noti- fica dell’atto (denunzia) e, nel periodo medesimo, l’atto resta sottoposto alla condizione sospensiva legale del mancato esercizio della prelazione (art. 61, quarto comma, Codice beni culturali). Inoltre, nella pendenza è vietata la stagione sciistica invernale 2020-2021consegna della cosa: di ciò si dà atto nella clausola del possesso, essendo dunque limitata non solo l’immissione in possesso giuridico, ma anche la dazione della mera disponibilità materiale. Il Decreto-Legge 22 marzo 2021Quanto alla presenza della penale e della condizione risolutiva di inadempimento, ed all’eventuale ipoteca legale (che spetterebbe, salvo rinunzia, all’alienante, stante la dilazio- ne di pagamento, ai sensi dell’art. 2817, n. 41 convertito1), c.c.), occorre precisare che la prelazione arti- stica in favore dello Stato o di altro Ente Pubblico non subisce gli effetti di tale condizione: le clausole contrattuali non vincolano lo Stato (art. 61, quinto comma). Pertanto, in caso di esercizio della prelazione, l’acquisto sarebbe immediato, puro e semplice, con modificazioniversamento immediato del corrispettivo, dalla legge 21 maggio 2021a prescindere da qualsiasi vicenda ulteriore pattuita. Va ricordato, n. 69 recante “Misure urgenti in materia conclusione, anche ai sensi dell’art. 164 (Violazioni in atti giuridici) del Co- dice dei beni culturali, che le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiu- ti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osser- vanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli e resta salva la facoltà del Ministero di sostegno alle imprese ed agli operatori economiciesercitare la prelazione. Ciò chiarito, occorre soffermarsi sull’atto da stipulare. Nonostante l’incipit della traccia faccia, in un primo momento, pensare ad un contratto preliminare (si parla, infatti, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza COVID-19” all’art. 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero del Turismo un fondo con una dotazione pari a 700 milioni di euro per l’anno 2021, destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici; in particolare, l’art. 2, del sopra citato D.L. n. 41/2021 che: - al comma 2, lettera b) attesta che “40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera b) sono distribuiti alle singole regioni e province autonome con decreto del Ministero del turismo di concerto con accordo avente ad oggetto il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base al numero degli iscritti nei rispettivi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e province autonome provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione ai beneficiari”; - al comma 3 stabilisce che “ai fini dell'attuazione del comma 2trasferimento della titolarità dell’appartamento), si applicano le disposizioni preferisce procedere alla stipula di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo” (ovvero che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto un atto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446); - al comma 3, stabilisce inoltre che il contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 (Indennità una tantum per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). - l’art. 10, “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport” del sopra citato D.L. n. 41/2021 al comma 4 riporta: “I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:compravendita.
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Samples: Contratto Di Compravendita