MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE Clausole campione

MOTIVAZIONI DELLE OFFERTE E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE. La strategia di investimento dell’Offerente è focalizzata principalmente in investimenti su società di eccellenza del segmento “mid-market” europeo, con particolare attenzione all’area geografica sud europea. In questa logica, l’Emittente corrisponde al profilo sopra delineato: l’Emittente è infatti una società italiana che rappresenta una storia di successo ed innovazione tecnologica nello sviluppo e produzione di sistemi di chiusura a livello globale. L’Emittente nel tempo è diventata una società leader nei propri mercati di riferimento (spirit, vino e acqua minerale). L’obbligo di promuovere l’Offerta Obbligatoria Azioni è sorto a seguito dell’acquisto da parte dell’Offerente della Partecipazione alla Data della Comunicazione ex art. 102 TUF in esecuzione delle Compravendite Condizionate di cui agli Accordi di Co-Investimento e di cui all’Accordo di Co-Investimento Alantra. Pur in assenza di un obbligo di legge al riguardo in capo all’Offerente, quest’ultimo intende promuovere, contestualmente all’Offerta Obbligatoria Azioni sulle Azioni A, anche l’Offerta Volontaria Market Warrant sui Market Warrant, così da consentire anche ai titolari dei Market Warrant di dismettere il proprio investimento. Mediante le Offerte, l’Offerente si propone di assicurare la stabilità dell’assetto azionario necessaria a consentire all’Emittente di beneficiare di future opportunità di sviluppo e di crescita (tra cui eventuali acquisizioni, finanziabili anche con aumenti di capitale). L’Offerente intende ottenere la Revoca dalle Negoziazioni (per maggiori informazioni, si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2 del Documento di Offerta). Pertanto, al verificarsi dei relativi presupposti l’Offerente non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni A e/o dei Market Warrant. A tal riguardo, si ricorda che GCL Holdings S.à r.l. e Peninsula Capital II S.à r.l. hanno stipulato un patto di consultazione in merito all’Offerta Obbligatoria Azioni: in caso di totale mancata adesione di tali azionisti all’Offerta: (i) l’Offerente non riuscirà a raggiungere la soglia del 90% del capitale sociale ordinario rilevante ai fini della procedura di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (per maggiori informazioni, si veda il successivo Paragrafo A.10) e (ii) solo una adesione pressoché totalitaria all’Offerta Obbligatoria Azioni degli azionisti che costituiscono il flottante (i.e., un’adesione di oltre il 90...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).