ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Articolo 8 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa potrà essere convocata nel maggior termine di centottanta giorni, ai sensi del comma 2 dell'art. 2364 del Codice Civi- le. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dal presente Statuto. Xxxxx i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale o a due dei suoi membri e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Con- siglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle disposi- zioni di legge e regolamentari di volta in volta ap- plicabili, mediante avviso da pubblicarsi nella Gaz- zetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet della Società nonché con le modalità previste dalla CONSOB con proprio regolamento.
Articolo 9 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano a ciò legittimati in base alle disposizio- ni di legge e regolamentari in vigore. In particola- re, hanno diritto di intervenire e votare in Assem- blea i soggetti, per i quali, sia pervenuta alla So- cietà la comunicazione dell'intermediario abilitato, che attesti, sulla base delle risultanze contabili al settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, la legit- timazione dei soggetti stessi all'intervento in As- semblea e all'esercizio del diritto di voto. La comunicazione dell'intermediario indicata al pa- ragrafo che precede dovrà pervenire alla Società en- tro la fine del terzo giorno di mercato aperto pre- cedente la data dell'Assemblea in prima convocazione o entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento. La legittimazione all'intervento e al voto in Assem- blea resta ferma qualora la comunicazione sia perve- nuta alla Società oltre i termini indicati al para- grafo che precede, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'As- semblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, alle condizioni e termini previsti dalle leggi e ...
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. In materia di remunerazione, l’Assemblea degli Azionisti: • determina il compenso di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione; essa può altresì determinare, ai sensi di statuto, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori. Tali compensi sono stabiliti in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali necessarie per gestire con successo la Società. L’Assemblea degli Azionisti determina altresì il compenso di ciascun membro del Collegio Sindacale; • esprime il proprio voto sulla relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato; • riceve adeguata informativa in merito all’attuazione delle politiche retributive; • delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi gli eventuali dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell’Articolo 114-bis del TUF.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. L’Assemblea degli Azionisti: • approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca; • stabilisce i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati; • xxxxxxx i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; • approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica (cd. golden parachutes), ivi compresi i limiti fissati a detti compensi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; • se statutariamente previsto, delibera su un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al rapporto 1:1 con un limite massimo di 2:1; • ai sensi del TUF delibera in senso favorevole o contrario sulla sezione I della Relazione sulla Remunerazione. A tale riguardo si evidenzia come il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 febbraio 2017, abbia deciso di sottoporre all‘Assemblea del mese di aprile 2017 la possibilità di derogare con decisione motivata al rapporto di 1:1 tra la componente variabile e quella fissa delle remunerazioni anche per il presente esercizio come in precedenza fatto anche per il 2015 e 2016.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. Determina il compenso del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso (ad eccezione degli Amministratori muniti di particolari cariche), dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale • Esprime un voto vincolante sulla prima sezione e un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti • Delibera i piani di compensi basati sull’attribuzione di strumenti finanziari.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i soci. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge ed è convocata anche fuori dalla sede legale, purché nel territorio della Repubblica Italiana, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza con le modalità previste dall'articolo 2366 codice civile. Nell'avviso di convocazione può essere fissato un diverso giorno per la seconda convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale se particolari esigenze lo richiedano; la natura e consistenza di tali esigenze dovranno essere accertate da parte del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, entro la scadenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea stessa. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio anche quando ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei Consiglieri ovvero da tanti soci che rappresentino almeno 1/6 (un sesto) del Capitale Sociale. L’Assemblea potrà delegare, nei modi e nelle forme previste dall’art. 2443 codice civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale. Sono valide e regolarmente costituite anche le assemblee ordinarie e straordinaria che si svolgono con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che: • sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; • sia consentito al verbalizzante di percepire gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; • vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il verbalizzante.