Common use of NOMINA DEL MEDIATORE Clause in Contracts

NOMINA DEL MEDIATORE. Italia Concilia nomina il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco consultabile anche sul proprio sito internet. I mediatori iscritti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010. Gli affari di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione e, in ogni caso, nel rispetto della specifica competenza professionale. Il mediatore nominato accetta l’incarico per iscritto o via email o PEC, sottoscrivendo, prima dell’inizio dell’incontro di programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti. Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i tribunali. Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

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Samples: Regolamento Di Procedura

NOMINA DEL MEDIATORE. Italia Concilia La BEEORANGE SRL nomina il mediatore mediatore, tra quelli inseriti nel proprio elenco elenco, consultabile anche sul proprio sito internet. I mediatori iscritti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato internet xxx.XXXXXXXXX.xx La BEEORANGE SRL affida l'incarico tenuto conto della materia da Italia Conciliatrattare, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010. Gli affari di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione esua complessità, in ogni casobase ai seguenti criteri inderogabili, nel rispetto predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionaleprofessionale del mediatore: - laurea universitaria posseduta; - esami sostenuti nel corso di laurea che abbiano attinenza con la materia da trattare - specializzazioni conseguite. Il Ove trattasi, poi, di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori dotati particolare competenza; la selezione tra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore nominato accetta l’incarico ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. Tale indicazione non è vincolante per iscritto il responsabile dell’organismo. Nel caso di controversie di particolare complessità o via email o PECche richiedano specifiche competenze tecniche, sottoscrivendol’organismo può nominare, prima dell’inizio dell’incontro di programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti. Rimanendo invariate rimanendo fisse le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari il mediatore può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne avvalersi di esperti provvedendo alla loro individuazione tra gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i iscritti negli albi dei consulenti tecnici e periti” presso i tribunaliTribunali. Ad ogni singolo affare I compensi dei consulenti sono determinati secondo le tariffe professionali. Nei casi di mediazione Italia Concilia cui all’art. 9 l’organismo può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo designare un mediatore iscritto nell’elenco di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corsoaltro organismo.

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Samples: www.beeorange.it

NOMINA DEL MEDIATORE. Italia Concilia nomina il 1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nel proprio elenco nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. -La lista dei mediatori è consultabile anche sul proprio sito internet. xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx I mediatori iscritti inseriti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti dell’organismo dovranno essere in possesso di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DI 180/2010 modificato con DI145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010. Gli affari in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile svolti presso organismi iscritti. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di Italia Concilia sulla base di criteri cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesapresenzieranno alla procedura, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione efacendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel rispetto regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale. Il mediatore nominato accetta l’incarico per iscritto o via email o PEC, sottoscrivendo, prima dell’inizio dell’incontro di programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. Il professionale del mediatore, inoltredesunta… anche dalla specializzazione universitaria posseduta. A tal fine, dichiara il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti. Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più massima i mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i tribunali. Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo tenendo conto delle diverse aree di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione specifica competenza (specializzazione) professionale nonché, all’interno di riservatezza rispetto al procedimento ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Il Ministero Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione controversia e, nei casi più gravidi conseguenza, anche si procederà ad identificare la cancellazionespecifica specializzazione professionale di competenza che appare maggiormente idonea ad una migliore soluzione della controversia. In caso questo contesto, poi, ove trattasi di sospensione controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà l’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o cancellazione dal Registrolinguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i procedimenti candidati proposti, secondo i criteri di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle massima competenza. Le parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente possono fornire una comune indicazione del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corsomediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

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Samples: www.ordinemedct.it

NOMINA DEL MEDIATORE. Italia Concilia nomina Dopo il deposito dell’istanza di conciliazione, il mediatore tra quelli inseriti nel proprio elenco consultabile anche sul proprio sito internet. I mediatori iscritti nell’elenco devono possedere è per ciascuna procedura nominato dal Responsabile dell’Organismo, secondo criteri predeterminati e conservare i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione e di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, così come stabilito e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010. Gli affari di mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del conflitto tra le parti, alla specializzazione e, in ogni caso, nel rispetto rispettosi della specifica competenza professionaleprofessionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, secondo una turnazione nell’elenco dei mediatori ove questa sia compatibile con: la imparzialità del mediatore, la particolare competenza professionale imposta dalla natura o dalla complessità della controversia o dal suo oggetto, il luogo in cui deve svolgersi la procedura. Il mediatore nominato accetta l’incarico dal Responsabile dell’Organismo deve fare pervenire immediatamente alla Segreteria Tecnica l’accettazione scritta dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della sua indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la assenza di qualsiasi suo interesse (Mod. D. Allegato), anche apparente od in conflitto, rispetto all’oggetto della controversia assegnatagli. La predetta comunicazione può essere trasmessa per iscritto posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica all’indirizzo o via email a mezzo di fax ai numeri telefonici o PECa mezzo di fax agli indirizzi od ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o infine può essere depositata presso la Segreteria Tecnica dell’Organismo. È considerata violazione del presente Regolamento da parte del mediatore la mancata accettazione dell’incarico se non in presenza di giustificabili motivi o di una delle condizioni ed evenienze di cui ai commi successivi. Le parti possono concordemente indicare al Responsabile il nome di un mediatore, sottoscrivendopurché aderente all’Organismo, prima dell’inizio dell’incontro e chiederne concordemente la nomina. Se richiesto dalla natura o dalla complessità della controversia, il Responsabile dell’Organismo può nominare un Collegio di programmazioneMediatori, in numero non superiore a tre, senza alcuna variazione della entità delle spese e dell’indennità dovute dalle parti a norma degli articoli seguenti. Sull’accordo delle parti, agli incontri può assistere, assieme al mediatore nominato, altro mediatore aderente all’Organismo ai fini della propria ulteriore formazione; questi, cui incombono gli stessi obblighi di riservatezza cui è tenuto il mediatore nominato, non avrà diritto ad alcun compenso, né potrà interloquire in alcuna forma nel corso degli incontri tra il mediatore e le parti. Il mediatore è tenuto a comunicare nel corso della procedura, sia all’Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all’esito della procedura di mediazione per la conciliazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere causa, anche soltanto apparente, di un conflitto d’interessi. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il mediatore nominato sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare dichiara all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti. Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Conciliaqualsiasi circostanza che possa pregiudicare, anche nel caso soltanto apparentemente, la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. È incompatibile con la funzione di incontri successivi al primomediatore colui che, può sostituire in relazione alla procedura assegnatagli, versi in una delle situazioni di cui all’articolo 815 del codice di procedura civile. In ogni caso, accettato l’incarico, il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo non può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura o nella misura che stabiliscono di comune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario rinunciarvi se non per i consulenti tecnici e periti” presso i tribunali. Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione. Il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corsogravi motivi.

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Samples: www.concordiamanagement.it