Common use of NOMINA DEL MEDIATORE Clause in Contracts

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenza. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismo, di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

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NOMINA DEL MEDIATORE. 1. ) Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro, la lista dei mediatori è consultabile online sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. I Mediatori dovranno essere L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista con il seguente criterio: a) Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del b) Il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza, nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in possesso materia di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti mediazione di formazione in base all’artciascun mediatore tenendo conto : 1. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio periodo di aggiornamento e in forma svolgimento dell’attività di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia.mediazione 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista del grado di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore.specializzazione 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica numero di competenza.mediazioni svolte 4. Nelle controversie del numero di particolare importanza mediazioni svolte con successo c) Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e/o complessità dell’affare, o di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previstiappare maggiormente idonea. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. cd) del D.M. 180/2010. 6. Ove Xxx trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismoresponsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismodell’organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazionemediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. e) L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. f) Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. g) Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. h) Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo. i) In casi accezionali l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, con un altro della propria lista di pari esperienza. 2) L’organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, come previsto all’articolo 7 comma c del D.M. 18 ottobre 2010 n.180.

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NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. -La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx I Mediatori mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 all’art.18 del D.M. DI 180/2010 modificato con D.M. 145/2011DI145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione mediazione svolti presso Organismi accreditati press organismi iscritti. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il Ministero tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della Giustizia. 2specifica competenza professionale del mediatore, desunta… anche dalla specializzazione universitaria posseduta. L’Organismo può fornire alle parti una lista A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di candidati ritenuti idoneimassima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questidelle diverse aree di specifica competenza (specializzazione) professionale nonché, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità all’interno di ciascuna di esse, del Mediatoregrado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc. 3). Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicanoNell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in modo concordeprimo luogo, un nominativo entro 5 giornia valutare la natura della controversia e, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica specializzazione professionale di competenza. 4competenza che appare maggiormente idonea ad una migliore soluzione della controversia. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affareIn questo contesto, o che richiedono specifiche competenze tecnichepoi, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismoresponsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismodell’organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione l’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in diritto che considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad massima competenza. Le parti possono fornire una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazionecomune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

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NOMINA DEL MEDIATORE. 1. 5.1 Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. . 5.2 La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxx.xx. 5.3 I Mediatori mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 all’art.18 del D.M. DM 180/2010 modificato con D.M. DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustiziaorganismi iscritti. 25.4 L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. L’Organismo può fornire alle 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. 5.5 In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una lista dichiarazione di candidati ritenuti idoneiindipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 5.6 L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. 5.7 Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del DM 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. 5.8 A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questidelle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del Mediatoregrado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano5.9 Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in modo concordeprimo luogo, un nominativo entro 5 giornia valutare la natura della controversia e, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenzacompetenza professionale definita che appare maggiormente idonea. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare5.10 In questo contesto, o che richiedono specifiche competenze tecnichepoi, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismoresponsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismodell’organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazionemediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. 5.11 Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

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NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso Dopo il deposito dell’istanza di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenza. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del mediatore è per ciascuna procedura nominato dal Responsabile dell’Organismo, sono secondo criteri predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, secondo una turnazione nell’elenco dei mediatori ove questa sia compatibile con: la imparzialità del mediatore, la particolare competenza professionale imposta dalla natura o dalla complessità della controversia o dal suo oggetto, il luogo in cui deve svolgersi la procedura. Il mediatore nominato dal Responsabile dell’Organismo deve fare pervenire immediatamente alla Segreteria Tecnica l’accettazione scritta dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della sua indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la assenza di qualsiasi suo interesse (Mod. D. Allegato), anche apparente od in conflitto, rispetto all’oggetto della controversia assegnatagli. La predetta comunicazione può essere trasmessa per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per posta elettronica all’indirizzo o a mezzo di fax ai numeri telefonici o a mezzo di fax agli indirizzi od ai numeri telefonici indicati a tal fine nel sito telematico xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o infine può essere depositata presso la Segreteria Tecnica dell’Organismo. È considerata violazione del presente Regolamento da considerarsi parte del mediatore la mancata accettazione dell’incarico se non in presenza di normale gestionegiustificabili motivi o di una delle condizioni ed evenienze di cui ai commi successivi. Le parti possono concordemente indicare al Responsabile il nome di un mediatore, purché aderente all’Organismo, e chiederne concordemente la nomina. Se richiesto dalla natura o dalla complessità della controversia, il Responsabile dell’Organismo può nominare un Collegio di Mediatori, in numero non superiore a tre, senza alcuna variazione della entità delle spese e dell’indennità dovute dalle parti a norma degli articoli seguenti. Sull’accordo delle parti, agli incontri può assistere, assieme al mediatore nominato, altro mediatore aderente all’Organismo ai fini della propria ulteriore formazione; questi, cui incombono gli stessi obblighi di riservatezza cui è tenuto il mediatore nominato, non avrà diritto ad alcun compenso, né potrà interloquire in alcuna forma nel corso degli incontri tra il mediatore e le parti. Il mediatore è tenuto a comunicare nel corso della procedura, sia all’Organismo che alle parti, qualsiasi interesse personale o economico connesso all’esito della procedura di mediazione per la conciliazione e qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasicausa, a giudizio del responsabile dell’Organismoanche soltanto apparente, di controversie un conflitto d’interessi. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il mediatore nominato sottoscrive una dichiarazione di imparzialità e dichiara all’Organismo qualsiasi circostanza che presentino profili possa pregiudicare, anche soltanto apparentemente, la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. È incompatibile con la funzione di alta difficoltà (sia sul piano della definizione mediatore colui che, in diritto che relazione alla procedura assegnatagli, versi in una delle situazioni di applicazione delle tecniche cui all’articolo 815 del codice di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo procedura civile. In ogni caso, accettato l’incarico, il criterio della turnazionemediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

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NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno L’iscrizione dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso nell’elenco dell’Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità desunta anche dalla tipologia di una specifica formazione laurea universitaria posseduta e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustiziadal curriculum vitae. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenza. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affareMediatore, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 28/2010, comma 2 lettidentificandolo nel professionista più idoneo per specifica compe- tenza ed indipendenza in relazione al procedimento di cui si tratta, ed esclude la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. c) 51 del D.M. 180/2010. 6co- dice di procedura civile. Ove trattasi Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi Mediatori, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conse- guenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professio- nale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trat- tasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere es- sere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile Responsabile dell’Organismo, di controversie con- troversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto di- ritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) ), si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. Il Mediatore può però in ogni caso essere scelto, su comune indicazione delle parti, tra quanti prestano la propria opera presso l’Organismo. 3. Il Mediatore incaricato si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull’istanza di ricu- sazione provvede il Responsabile dell’Organismo. 4. Nel designare il/i Mediatore/i, il Responsabile dell’Organismo ADR Concor- dia Polis tiene in considerazione il luogo ove si svolge la procedura di Mediazione, le specifiche competenze professionali, le eventuali conoscenze tecniche di set- tore che siano richieste o d’aiuto, la disponibilità del Mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse. Nelle controversie di particolare complessità o che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari. 5. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo. 6. L’Organismo può istituire separati elenchi dei Mediatori suddivisi per spe- cializzazioni. 7. I Mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli Enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modifi- cato con D.M. 145/2011, nonché la partecipazione da parte dei Mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti.

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NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato Italia Concilia nomina il mediatore tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registronel proprio elenco consultabile anche sul proprio sito internet. I Mediatori dovranno essere in possesso mediatori iscritti nell’elenco devono possedere e conservare i requisiti di una specifica onorabilità previsti dalla legge e svolgere la propria attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Italia Concilia, nonché mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo frequentando corsi di formazione e uno di specifico aggiornamento con cadenza almeno biennale, acquisiti presso gli enti così come stabilito e prescritto dall’art. 43 lett b) D.M. 180/2010. Gli affari di formazione mediazione sono assegnati al mediatore dal responsabile di Italia Concilia sulla base di criteri che garantiscono l’indipendenza nell’erogazione del servizio. Il singolo affare di mediazione è affidato al mediatore in base all’art. 18 relazione all’oggetto della controversia e alle ragioni della pretesa, al livello e complessità del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011conflitto tra le parti, nonché avere partecipatoalla specializzazione e, in ogni caso, nel biennio rispetto della specifica competenza professionale. Il mediatore nominato accetta l’incarico per iscritto o via email o PEC, sottoscrivendo, prima dell’inizio dell’incontro di aggiornamento programmazione, una dichiarazione di indipendenza e imparzialità e assumendosi l’obbligo di comunicare all’Organismo l’esistenza di eventuali cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico. Il mediatore, inoltre, dichiara di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nonché a tutte le leggi e aggiornamenti vigenti. Rimanendo invariate le indennità di mediazione, Italia Concilia, anche nel caso di incontri successivi al primo, può sostituire il mediatore nominato ovvero affiancargli uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari l’Organismo può nominare un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in forma eguale misura o nella misura che stabiliscono di tirocinio assistitocomune accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà calcolato sulla base del “Tariffario per i consulenti tecnici e periti” presso i tribunali. Ad ogni singolo affare di mediazione Italia Concilia può assegnare altri mediatori, ad almeno 20 casi con precedenza per quelli iscritti nel proprio elenco, a titolo di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il tirocinio. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto al procedimento di mediazione. Il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenza. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del 10 D.M. 180/2010, esercita funzioni di controllo sull’Organismo e può disporne la sospensione e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'Organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismo, di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

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Samples: Regolamento Di Procedura

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato La BEEORANGE SRL nomina il mediatore, tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennalenel proprio elenco, acquisiti presso gli enti di formazione consultabile anche sul proprio sito internet xxx.XXXXXXXXX.xx La BEEORANGE SRL affida l'incarico tenuto conto della materia da trattare, della sua complessità, in base all’art. 18 ai seguenti criteri inderogabili, predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del D.M. 180/2010 modificato mediatore: - laurea universitaria posseduta; - esami sostenuti nel corso di laurea che abbiano attinenza con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa la materia da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatore. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenza. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co trattare - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6specializzazioni conseguite. Ove trattasi trattasi, poi, di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismoresponsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismodell'organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazionemediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di mediatori dotati particolare competenza; la selezione fra tra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua eventuale designazione da parte dell’organismo. Tale indicazione non è vincolante per il responsabile dell’organismo. Nel caso di controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare, rimanendo fisse le indennità di mediazione, uno o più mediatori ausiliari. In casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari il mediatore può avvalersi di esperti provvedendo alla loro individuazione tra gli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. I compensi dei consulenti sono determinati secondo le tariffe professionali. Nei casi di cui all’art. 9 l’organismo può designare un mediatore iscritto nell’elenco di altro organismo.

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Samples: Regolamento Di Procedura Di Mediazione

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore è nominato L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra quelli coloro che sono inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustiziaproprio elenco. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011 e s.m.i., secondo cui, nel regolamento di candidati ritenuti idoneiprocedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il Responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questidelle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità giuridico-economica, tecnico- scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del Mediatoregrado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). 3. Ciascuna parte può segnalare Ove trattasi, a giudizio del Responsabile dell’Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione), l’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, avverrà valutando la propria preferenza per la nomina specifica area di competenza professionale del Mediatore. Se le parti non comunicanomediatore e sarà scelto quello ritenuto dal responsabile dell’Organismo maggiormente idoneo, mantenendo comunque il criterio della turnazione in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenzacaso siano presenti più mediatori con eguali competenze. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere sarà seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori. 5. L’Organismo, al fine di una più idonea ripartizione delle assegnazioni degli incarichi ai singoli mediatori iscritti nel proprio elenco, qualora lo ritenesse opportuno, provvederà ad emanare regole oggettive in distinti regolamenti interni. 6. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nelle singole aree nell’elenco dell’Organismo che deve essere comunicata al momento del deposito dell’istanza e comunque non oltre la data di competenzaassegnazione del mediatore da parte del Responsabile dell’Organismo. Ove trattasi, a giudizio In ogni caso l’indicazione del responsabile mediatore effettuata da una singola parte non verrà presa in considerazione dal Responsabile dell’Organismo, di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

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Samples: Regolamento Di Procedura

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www. xxxxxxxxxxxxx-xxx.xx; 2. I Mediatori mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 all’art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatoreorganismi iscritti. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenzaDI 145/2011. 4. Nelle controversie In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori- tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di particolare importanza e/o complessità dell’affareindipendenza, o che richiedono specifiche competenze tecnicheimparzialità, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previstineutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con L’organismo designa il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. 6. Ove Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. 7. A tal fine, il Responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). 8. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismodell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’OrganismoResponsabile dell’organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazionemediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. 9. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

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Samples: Regolamento Per La Mediazione Civile E Commerciale

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx.xx; I Mediatori mediatori inseriti nell’elenco dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 all’art.18 del D.M. DM 180/2010 modificato con D.M. DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustiziaorganismi iscritti. 2. L’Organismo può fornire alle iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011. In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una lista dichiarazione di candidati ritenuti idoneiindipendenza, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questiimparzialità, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche neutralità e della disponibilità del Mediatoreriservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 3. Ciascuna parte può segnalare la L’Organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria preferenza lista. Nell’assegnazione degli incarichi, l’Organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3 comma 1 lett. b) del DM 145/2011 secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per la nomina l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del Mediatoremediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Se le parti non comunicanoA tal fine, il responsabile dell’Organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in modo concordeprimo luogo, un nominativo entro 5 giornia valutare la natura della controversia e, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza. 4competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affareIn questo contesto, o che richiedono specifiche competenze tecnichepoi, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’Organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazionemediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta compiute secondo il criterio della turnazione. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo.

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Samples: Regolamento Per La Mediazione

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. La lista dei mediatori è consultabile sul sito www. xxxxxxxxxxxxx-xxx.xx; 2. I Mediatori mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli g li enti di formazione in base all’art. 18 all’art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatoreorganismi iscritti. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenzaDI 145/2011. 4. Nelle controversie In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori - tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di particolare importanza e/o complessità dell’affareindipendenza, o che richiedono specifiche competenze tecnicheimparzialità, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previstineutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con L’organismo designa il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. 6. Ove Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. 7. A tal fine, il Responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico -economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del nu mero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). 8. Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad ide ntificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti chec he, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismodell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’OrganismoResponsabile dell’organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazionemediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. 9. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

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Samples: Regolamento Per La Mediazione Civile E Commerciale

NOMINA DEL MEDIATORE. 1. Il Mediatore mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registrodell’Organismo. La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xxx. 2. I Mediatori mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 all’art.18 del D.M. D.I. 180/2010 modificato con D.M. D.I. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustizia. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e della disponibilità del Mediatoreorganismi iscritti. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b) del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenzaD.I. 145/2011. 4. Nelle controversie In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori- tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di particolare importanza e/o complessità dell’affareindipendenza, o che richiedono specifiche competenze tecnicheimparzialità, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previstineutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con L’organismo designa il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. 6. Ove Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del D.I. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismodell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’OrganismoResponsabile dell’organismo, di controversie controversia che presentino presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) mediazione), si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

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Samples: Regolamento Di Procedura Di Mediazione

NOMINA DEL MEDIATORE. .1 Se entrambe le parti della controversia decidono di ricorrere a un procedimento di mediazione, il mediatore è nominato secondo la procedura di cui all'articolo 8.20, paragraof 3, dell'accordo.eL parti della controversia si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. Tale accordo può comprendere la nomina di un mediatore scelto tra imembri del tribunale costituito a norma dell'articolo paragrafo 2, dell'accordo,o del tribunale d'appello costituito a norma dell'articolo 8,28.paragrafo 3,dell'accordo. eL parti della controversia possono decidere di sostituire il mediatore mnteedia accordo scritto. Se il mediatore si dimette, è in condizioni di incapacità o non è in comunque in grado di esercitare le sue funzioni, è nominato un nuovo mediatore a norma dell'articolo ,208.paragrafo 3,dell'accordo e in conformità al paragrafo 1. .3 Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia. .4 Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei Mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro. I Mediatori dovranno essere in possesso mediatore assiste le parti della controversia nella ricerca di una specifica formazione soluzione concordata conformemente alla decisione del caotmo itCE per i servizi e uno specifico aggiornamento almeno biennalegli investimenti relativa al codice di condotta per i membri del tribunale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 i membri del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento tribunale da' ppello e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi accreditati press il Ministero della Giustiziai mediatori. 2. L’Organismo può fornire alle parti una lista 1 Si precisa che,qualora la richiesatabbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione europea, l'Unione europea interviene nel procedimento di candidati ritenuti idoneimediazione in qualità di parte della controversia e qualunque Stato membro interessato è associato a pieno titolo al procedimento diiomnee.dQuiaalzora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro, tenendo conto dell’eventuale preferenza espressa da questi, delle specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e lo Stato membro interessato interviene nel procedimento di mediazione in qualità di parte della disponibilità del Mediatore. 3. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del Mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro 5 giorni, l’Organismo nomina il Mediatore tra i candidati proposti in base all’area specifica di competenza. 4. Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’Organismo nominare un co - Mediatore che coadiuvi il Mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co - Mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti. 5. Al fine di favorire la conciliazione, l’Organismo può nominare in co - Mediazione con un Mediatore di Mediaostiensis Italia un Mediatore esperto iscritto presso un altro Organismo con il quale abbia stipulato un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. c) del D.M. 180/2010. 6. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell’Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi Mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasicontroversia, a giudizio del responsabile dell’Organismo, meno che non chieda all'Unione europeaindtei rvenire in qualità di controversie che presentino profili di alta difficoltà (sia sul piano parte della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei Mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazionecontroversia.

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Samples: Decision of the Council Regarding the Position of the European Union