Common use of (Norme di gestione) Clause in Contracts

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto accordo, e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca, nel rispetto delle indicazioni disposte dal Ministero della Salute di cui all’Allegato 4 del presente Accordo. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo l’utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque e, comunque, previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). Rimane inteso In ogni caso di acquisto di attrezzature, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere motivata. Il costo integrale di acquisto, comprensivo di IVA, è rimborsabile per singolo bene il cui valore sia inferiore o uguale a € 500, posto che lo stesso sia stato acquistato prima degli ultimi sei mesi della durata del progetto. Ove il bene sia stato acquistato negli ultimi sei mesi, o nel caso in cui il valore del bene sia superiore a € 500, saranno riconosciute rimborsate unicamente le quote parte di ammortamento relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione al periodo di spesautilizzo del bene all’interno del progetto. Per i contratti Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l’acquisto di collaborazione arredi o di altro materiale di rappresentanza. Non è possibile prevedere una remunerazione per il personale interno dell’Ente, in quanto detto personale è da ritenersi già coinvolto e remunerato per l’orario di lavoro prestato per il perseguimento delle finalità istituzionali del proprio ente di appartenenza. In proposito si ricorda che la retribuzione del personale comandato (essendo il personale comandato da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua del personale interno) non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, può essere prevista a valere sulle risorse stanziate per l’esecuzione del presente accordo. Sotto la voce personale è dunque possibile destinare risorse solo ed esclusivamente per il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione reclutamento di personale esterno la correttezza all’Ente, nello specifico sono ammissibili a rimborso solamente le spese di personale derivanti dalla stipula di contratti di lavoro flessibile diversi da quelli a tempo determinato. Non sono ammissibili spese per contratti di Borse di Studio e/o Dottorati o qualsiasi altra forma di contratto di formazione. Si precisa, inoltre, che non sono rimborsabili eventuali costi per l’acquisto di servizi di catering in occasione di corsi di formazione, convegni, workshop o altro momento di incontro. Ulteriori specifiche sono dettagliatamente riportate nell’Allegato 4 (Programmazione e rendicontazione finanziaria). I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 3, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Ente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di reclutamento titolarità esclusiva del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigenteMinistero. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizionerestrizione la pubblicazione, dall’INAIL la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l’indicazione l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. PotrannoIl responsabile scientifico dell’Ente ha l’obbligo di trasmettere tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto, altresìunitamente alla rendicontazione di cui all’art. 3, al responsabile scientifico dell’ISS, per il successivo inoltro al Ministero della Salute. E’ fatto obbligo all’Ente di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, tramite l’ISS, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere divulgati dall’AOSPBO dietro espressa disponibili in formato aggregato e/o disaggregato a seconda delle esigenze manifestate dal Ministero. E’ fatto obbligo all’Ente richiedere tramite l’ISS, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto. nonché dell’utilizzo del logo del Ministero della Salute e/o del CCM, e dell’ISS. Senza preventiva autorizzazione del Ministero, sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, l’Ente non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario dell’INAIL”del Ministero della Salute - CCM “ L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa da parte del Ministero della Salute delle relazioni di cui all’art. Lo sviluppo 3, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo. In caso di software o accertamento, in sede di altri prodotti esame delle relazioni di cui all’art. 3, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili l’Ente che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’Ente, a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida. L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’Ente non provveda ad inviare le relazioni entro i requisiti termini previsti. È espressamente convenuto che in caso di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione risoluzione del presente accordo, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti internil’Ente ha l’obbligo di provvedere, tenuto conto entro 60 giorni dal ricevimento della quota relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessatarisoluzione dell’atto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dall’AUSL dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del della presente accordoconvenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo finanziamento dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato utilizzato, risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata presentata, dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è sia direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute solamente le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti Si fa inoltre presente che sotto la voce “personale” è possibile ricomprendere tutte le tipologie di collaborazione per il personale non contratto di ruololavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, finalizzati allo svolgimento della dottorato di ricerca, il costo totale posto a carico incarico di collaborazione). È altresì possibile destinare dette risorse al personale strutturato della Regione purché ciò sia reso possibile e venga disciplinato da specifiche disposizioni di organizzazione e funzionamento, in vigore all’atto di sottoscrizione del finanziamento concesso non deve presente accordo, che dovranno essere superiore al 60% del totale del finanziamento stessodettagliatamente documentate. Resta inteso che sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore da Azienda nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. progetto I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dal Destinatario Istituzionale dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del della presente accordoconvenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dall’AUSLROMAGNA dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzatureattrezzature , limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di collaborazione per il personale non contratto di ruololavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, finalizzati allo svolgimento della contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno del CA’ GRANDA purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stessomedesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate. Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del presente accordo, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dall’ARPA dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del della presente accordoconvenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

(Norme di gestione). Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca. L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS. Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc). In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo. Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi: - Quote stipendiali per il personale di ruolo; - Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto; - Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni; - Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico; - Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza; - Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili. L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa. Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso. Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente. E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL. Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto. I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’AOSPBO dall’IFO dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”. Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL. Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del della presente accordoconvenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto. Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse. I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione