Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C si impegna, ai sensi della Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002, delle Normative vigenti a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright di tale lavoro. J-C avrà il diritto di pubblicare i dati generati durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della Sperimentazione previo invio a JC, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatori, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna a non modificare il contenuto scientifico del documento e riconosce di non aver diritto di eliminare le informazioni in esso contenute, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed a...
Utilizzazione dei risultati. ART. 11 –
Utilizzazione dei risultati. 1. Poiché l’attività è partecipata, tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune tra le Parti in relazione all’ammontare della rispettiva quota di partecipazione.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall’art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. 30 del 2005.
3. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione e quelli che costituiscono il risultato dell’attività svolta in esecuzione al presente accordo, non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche -dei risultati conseguiti in collaborazione o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. Le Parti, al termine dell’attività e dopo la scadenza dell’accordo, consegneranno copia di tutte le pubblicazioni scientifiche realizzate per la divulgazione;
4. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati
Utilizzazione dei risultati. Fatto salvo che il Dipartimento potrà utilizzare i risultati della ricerca nell’ambito della propria attività scientifica, e che l’Ordine degli Ingegneri di Modena potrà utilizzare i report e i prodotti realizzati nell’ambito propria attività, tutte i prodotti realizzati dovranno citare la fonte e il presente accordo.
Utilizzazione dei risultati. Lo sperimentatore principale invierà al Promotore i risultati della sperimentazione, nei tempi e modi stabiliti dal protocollo sperimentale. Le parti convengono che i risultati della presente ricerca sono di proprietà esclusiva del Promotore. Il Promotore si impegna, coerentemente a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002, dalla Determinazione 20 marzo 2008 dell’Agenzia Italiana del Farmaco “Linee Guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci” del Decreto Ministeriale 12 maggio 2006 “Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali” e del Decreto Ministeriale 8 Febbraio 2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici” a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, anche in caso di risultati negativi e a darne comunicazione a tutti gli sperimentatori. Il Promotore è consapevole degli specifici obblighi di comunicazione posti a suo carico dall’art. 10, comma 3 e dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 211/2003, come modificato dall’art. 48, comma27, del D.L.30 settembre 2003, n.269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n.326. Il Promotore avrà il diritto di pubblicare i dati generati durante il corso della sperimentazione senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della sperimentazione previo invio al Promotore, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto dal Promotore, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatori, il Promotore provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’indagine, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine o dalla sua interruzione e/o chiusura in tutti i centri o sin...
Utilizzazione dei risultati. Le parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori. In caso di partecipazione a progetti congiunti che prevedano investimenti in attrezzature, i diritti di titolarità e di utilizzazione verranno stabiliti con appositi patti. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e pubblicitarie dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di divulgazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse B – Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”.
Utilizzazione dei risultati. 1 Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui Risultati che possano essere raggiunti nel corso delle attività di cui al presente Accordo ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, nuova varietà vegetale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti Risultati.
Utilizzazione dei risultati. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e pubblicitarie dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di divulgazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse B – Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”.
Utilizzazione dei risultati. Il Beneficiario si impegna a esplicitare formalmente nelle pubblicazioni e in ogni altra forma di diffusione dei risultati la partecipazione de II'ASI con la seguente indicazione: "la ricerca - - è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana". Copia di ogni pubblicazione dovrà essere consegnata in formato PDF al Responsabile di Programma dell' ASI.
Utilizzazione dei risultati. I risultati finali, eventuali foto ed ogni documentazione realizzata che deriveranno dalle attività condotte, saranno rese disponibili dal Dipartimento all’Ente Parco che, in qualità di soggetto cotitolare insieme all’Università, potrà poi utilizzarle per le proprie finalità. Qualora i risultati della ricerca venissero pubblicati su riviste specializzate dovrà essere riportato sull’articolo la dicitura “Ricerca eseguita con il contributo dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga”.