Utilizzazione dei risultati Clausole campione

Utilizzazione dei risultati. 1. Poiché l’attività è partecipata, tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune tra le Parti in relazione all’ammontare della rispettiva quota di partecipazione.
Utilizzazione dei risultati. 4.3.1. I risultati ottenuti nell’ambito delle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 rimarranno di proprietà della (SOCIETA’…..), la quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. A (SOCIETA’… ) e tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ), spetterà parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Il Responsabile della Commessa dovrà prontamente comunicare a (SOCIETA’ ……..) eventuali invenzioni associate a tali risultati. Su tali invenzioni potranno essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio, da (SOCIETA’……..) e da tutte le società appartenenti alla (SOCIETA’… ). In tal caso, il Responsabile della Commessa si impegna a fornire alla società interessata tempestivamente le informazioni e gli elementi necessari al deposito e alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali risultati. Ai fini del presente punto 4.3.1 si considera come derivanti dalle attività di cui all’Articolo 1 e all’Allegato 1 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile della Commessa e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.
Utilizzazione dei risultati. Premesso che J-C si impegna, ai sensi della Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002, delle Normative vigenti a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, le parti convengono che tutto il materiale che l’Azienda fornirà a J-C, è di proprietà esclusiva di J-C. Qualunque lavoro generato in connessione con la conduzione dello studio e con riferimento ai dati che possono beneficiare di una protezione del copyright (eccetto i manoscritti dello sperimentatore sotto descritti) sarà di proprietà di J-C in qualità di autore e proprietario del copyright di tale lavoro. J-C avrà il diritto di pubblicare i dati generati durante il corso della Indagine senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della Sperimentazione previo invio a JC, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto da J-C, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatori, XX provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. JC si impegna a non modificare il contenuto scientifico del documento e riconosce di non aver diritto di eliminare le informazioni in esso contenute, salvo quanto previsto dal comma precedente. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’Indagine Osservazionale, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine Osservazionale siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine Osservazionale, dalla sua interruzione e/o chiusura dell’Indagine Osservazionale in tutti i centri o fino a quando JC non dichiarerà che non verranno pubblicati i dati complessivi dell’Indagine Osservazionale multicentrica. Gli autori della pubblicazione risultante da questo studio saranno scelti in accordo con i criteri generalmente accettati dalle principali riviste mediche. Per quei risultati suscettibili di brevettazione, le parti riconoscono che tutti i diritti di sfruttamento ad essi relativi, in Italia ed a...
Utilizzazione dei risultati. Le parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge ad autori ed inventori. In caso di partecipazione a progetti congiunti che prevedano investimenti in attrezzature, i diritti di titolarità e di utilizzazione verranno stabiliti con appositi patti. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e pubblicitarie dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di divulgazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse B – Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”.
Utilizzazione dei risultati. 1. I risultati ottenuti nell’ambito delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione potranno essere oggetto di eventuali pubblicazioni. I Dati, le Informazioni e gli Elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo di Collaborazione sono di comune proprietà delle Parti che possono utilizzarli nell’ambito dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
Utilizzazione dei risultati. Lo sperimentatore principale invierà al Promotore i risultati della sperimentazione, nei tempi e modi stabiliti dal protocollo sperimentale. Le parti convengono che i risultati della presente ricerca sono di proprietà esclusiva del Promotore. Il Promotore si impegna, coerentemente a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale n.6 del 2/9/2002, dalla Determinazione 20 marzo 2008 dell’Agenzia Italiana del Farmaco “Linee Guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci” del Decreto Ministeriale 12 maggio 2006 “Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali” e del Decreto Ministeriale 8 Febbraio 2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici” a rendere pubblici i risultati ottenuti a conclusione della Indagine, anche in caso di risultati negativi e a darne comunicazione a tutti gli sperimentatori. Il Promotore è consapevole degli specifici obblighi di comunicazione posti a suo carico dall’art. 10, comma 3 e dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 211/2003, come modificato dall’art. 48, comma27, del D.L.30 settembre 2003, n.269 convertito in Legge 24 novembre 2003, n.326. Il Promotore avrà il diritto di pubblicare i dati generati durante il corso della sperimentazione senza l’approvazione dell’Azienda. Lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati della sperimentazione previo invio al Promotore, per sua opportuna informazione e/o eventuale revisione, di una copia del relativo documento, almeno 60 giorni prima dalla loro pubblicazione e/o presentazione. Se richiesto per iscritto dal Promotore, lo Sperimentatore differirà la pubblicazione del manoscritto di ulteriori 60 (sessanta) giorni per permettere la richiesta di brevetto. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale. Nel caso in cui dovessero sorgere questioni relative all’integrità scientifica del documento e/o questioni attinenti ad aspetti regolatori, il Promotore provvederà al riesame del documento unitamente allo Sperimentatore. Al fine di garantire l’integrità scientifica dei risultati dell’indagine, lo Sperimentatore si impegna a non pubblicare i dati del singolo centro sino a che tutti i risultati dell’Indagine siano stati interamente pubblicati entro 12 (dodici) mesi dalla conclusione dell’Indagine o dalla sua interruzione e/o chiusura in tutti i centri o sin...
Utilizzazione dei risultati. Le Parti si impegnano ad effettuare azioni informative e pubblicitarie dei risultati e delle metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate, ai fini della visibilità dell’iniziativa. A tal fine, potranno proporre le metodologie e gli strumenti di divulgazione più idonei come, ad esempio, la realizzazione di siti web, dvd, filmati, stampati o eventi quali workshop, convegni, seminari ecc., aventi ad oggetto specifico il progetto finanziato utilizzando il nome o i segni distintivi delle Parti e apponendo la dicitura “Progetto finanziato nell'ambito del Bando Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse B – Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà”.
Utilizzazione dei risultati l. Il Beneficiario si impegna a esplicitare formalmente nelle pubblicazioni e in ogni altra forma di diffusione dei risultati la partecipazione de II'ASI con la seguente indicazione: "la ricerca - - è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell'Agenzia Spaziale Italiana". Copia di ogni pubblicazione dovrà essere consegnata in formato PDF al Responsabile di Programma dell' ASI.
Utilizzazione dei risultati. Nella scelta di una delle 2 ipotesi è sempre consigliato avvalersi del supporto del Liaison Office