Norme sull'esportazione Clausole campione

Norme sull'esportazione. L'Utente riconosce che il Software, i servizi e i dati e i servizi tecnici relativi (collettivamente "Tecnologia controllata") possono essere soggetti alle leggi di importazione ed esportazione vigenti negli Stati Uniti, e in particolare alla regolamentazione sulle esportazioni (Export Administration Regulations, EAR), e alle leggi di qualsiasi paese in cui la Tecnologia controllata viene importata o riesportata. L'Utente accetta di ottemperare a tutte le leggi del caso e di non esportare alcuna Tecnologia controllata in contravvenzione con le leggi degli Stati Uniti né in qualsiasi paese, entità o persona proibiti per cui è richiesta una licenza di esportazione o altra forma di approvazione governativa. È proibita l’esportazione o la riesportazione di tutti i prodotti Symantec verso Cuba, Xxxxx del Nord, Iran, Siria e Sudan o qualsiasi paese soggetto a sanzioni commerciali pertinenti, inclusi Afghanistan e Iraq. È PROIBITO L’UTILIZZO O L’AGEVOLAZIONE DELL’UTILIZZO DI PRODOTTI SYMANTEC IN RELAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ QUALE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE, IL TRAINING O IL TEST DI MATERIALI CHIMICI, BIOLOGICI O NUCLEARI, O MISSILI, AEREI SPIA O VETTORI DI LANCIO IN GRADO DI TRASPORTARE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA.
Norme sull'esportazione. L'Utente riconosce che il Software e i dati tecnici e i servizi correlati (collettivamente "Tecnologia controllata") possono essere soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e importazioni degli Stati Uniti, con particolare riferimento alle U.S. Export Administration Regulations (EAR), e alle leggi di qualsiasi paese in cui la Tecnologia controllata viene importata o riesportata. L'Utente accetta di ottemperare a tutte le leggi del caso e di non esportare alcuna Tecnologia controllata in contravvenzione con le leggi degli Stati Uniti né in qualsiasi paese, entità o persona proibiti per cui è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione governativa. Attualmente è proibita l'esportazione o la riesportazione di tutti i prodotti Symantec verso Cuba, Xxxxx del Nord, Iran, Siria e Sudan o qualsiasi paese soggetto a sanzioni commerciali. È PROIBITO L'UTILIZZO O L'AGEVOLAZIONE DI PRODOTTI SYMANTEC IN RELAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ COMPRENDENTE, SENZA LIMITAZIONE, LA PROGETTAZIONE, SVILUPPO, TRAINING O TEST DI MATERIALI CHIMICI, BIOLOGICI O NUCLEARI, O MISSILI, AEREI SPIA O VETTORI DI LANCIO IN GRADO DI TRASPORTARE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI DEGLI STATI UNITI.
Norme sull'esportazione. L’Utente riconosce che i Servizi e i dati tecnici e i servizi correlati (collettivamente "Tecnologia controllata") possono essere soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e delle importazioni degli Stati Uniti, con particolare riferimento alle U.S. Export Administration Regulations (EAR) e alle leggi di qualsiasi paese in cui la Tecnologia controllata viene importata o riesportata. L'Utente accetta di ottemperare a tutte le leggi del caso e di non esportare alcuna Tecnologia controllata in contravvenzione con le leggi degli Stati Uniti né verso Paesi, entità o persone proibiti per cui è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione governativa. Attualmente è proibita l’esportazione o la riesportazione di tutti gli abbonamenti a Norton verso Cuba, Xxxxx del Nord, Iran, Siria e Sudan, nonché qualsiasi Paese soggetto a sanzioni commerciali. Con il presente Contratto di licenza, l’Utente accetta di non esportare o vendere alcuna Tecnologia controllata perché venga utilizzata in relazione ad armi chimiche, biologiche o nucleari oppure missili, aerei o veicoli spaziali in grado di trasportare tali armi.
Norme sull'esportazione. L'UTENTE RICONOSCE CHE IL SOFTWARE E I DATI TECNICI E I SERVIZI CORRELATI (COLLETTIVAMENTE "TECNOLOGIA CONTROLLATA") POSSONO ESSERE SOGGETTI ALLE LEGGI SUL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI, E ALLE LEGGI DI QUALSIASI PAESE IN CUI LA TECNOLOGIA CONTROLLATA VIENE IMPORTATA O RIESPORTATA. L'UTENTE ACCETTA DI OTTEMPERARE A TUTTE LE LEGGI DEL CASO E DI NON ESPORTARE ALCUNA TECNOLOGIA CONTROLLATA IN CONTRAVVENZIONE CON LE LEGGI ITALIANE NÉ IN QUALSIASI PAESE PER CUI È RICHIESTA UNA LICENZA DI ESPORTAZIONE O ALTRA APPROVAZIONE GOVERNATIVA.
Norme sull'esportazione. L'utente riconosce che i prodotti e la tecnologia controllata di Symantec possono essere soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e importazioni degli Stati Uniti e di qualsiasi paese in cui il prodotto o la tecnologia controllata vengono realizzati o ricevuti. Tramite l'utilizzo dei prodotti e della tecnologia controllata di Symantec l'Utente accetta di non violare alcuna di tali leggi. L'Utente accetta di non esportare alcun prodotto o tecnologia controllata di Symantec verso qualsiasi paese, entità o persona per cui è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione governativa. L'ottenimento delle licenze e autorizzazioni necessarie è obbligo esclusivo dell'Utente. L'Utente accetta di non esportare o vendere alcun prodotto o tecnologia controllata di Symantec perché venga utilizzato con armi chimiche, biologiche o nucleari, o missili in grado di trasportare tali armi.
Norme sull'esportazione. Il Distributore accetta e si assicurerà che i suoi distributori e rivenditori accettino di non inviare, trasferire o esportare il Software in alcun paese, né di utilizzarlo, in qualsiasi modo vietato dall'Export Administration Act degli Stati Uniti o qualsiasi altra legge, limitazione o regolamento in tema di esportazioni (collettivamente le "Norme sull'esportazione"). Inoltre, qualora il Software venga identificato come articolo sottoposto a limitazioni all'esportazione in base alle Norme sull'esportazione, il Distributore garantisce e dichiara di non essere cittadino di una nazione sottoposta a embargo (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Iran, Siria, Sudan, Cuba e Xxxxx del Nord), e di non essere ivi stabilito né in altro modo soggetto ad alcuna restrizione relativa alla distribuzione del Software in base alle Norme sull'esportazione. Tutti i diritti concessi ai sensi del presente Contratto sono concessi in modo condizionato e soggetti a revoca in caso di mancata ottemperanza da parte del Distributore ai termini del presente Contratto.
Norme sull'esportazione. L'Utente riconosce che il Software, i dati tecnici e i servizi correlati possono essere soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e importazioni e alle leggi di qualsiasi paese in cui la tecnologia controllata viene importata o riesportata. L'Utente accetta di ottemperare a tutte le leggi del caso e di non esportare alcuna tecnologia controllata in contravvenzione con le leggi italiane né in qualsiasi paese per cui è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione governativa.
Norme sull'esportazione. L’Utente accetta che i Software e Servizi, i dati tecnici e servizi correlati (denominati collettivamente "Tecnologia controllata") sono soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e importazioni degli Stati Uniti, e in particolare alla regolamentazione sulle esportazioni (U.S. Export Administration Regulations, EAR) e alle leggi di qualsiasi Paese in cui la Tecnologia controllata viene importata o riesportata. L'Utente accetta di ottemperare a tutte le leggi del caso e di non esportare alcuna Tecnologia controllata in contravvenzione con le leggi degli Stati Uniti né verso Paesi, entità o persone proibiti per cui è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione governativa.
Norme sull'esportazione. Il Software e i Servizi sono soggetti ai controlli sull'esportazione applicati dagli Stati Uniti e da altri paesi. Deroghe in contrasto con la legge degli Stati Uniti non sono ammesse.

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  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Altre assicurazioni Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Trasporto 1. Tramite un’opzione selezionabile nel proprio profilo personale all’interno del Portale, l’Acquirente può incaricare AUTO1 del trasporto dell’autoveicolo indicando il luogo di consegna. Una volta avanzata tale richiesta tramite il Portale o direttamente presso il Venditore, AUTO1 sarà contrattualmente obbligata a provvedere al trasporto nel luogo indicato. Una volta ricevuta la richiesta, AUTO1 invierà all’Acquirente una comunicazione di accettazione (“Conferma di Richiesta Trasporto”). Il trasporto potrà essere effettuato da un soggetto terzo delegato da AUTO1. I predetti servizi saranno regolati dalle Condizioni Generali degli Spedizionieri Tedeschi del 2017, accessibili al seguente link, con espressa esclusione di quanto previsto dal paragrafo n. 30 “Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction” dell'ADSp 2017. L’accettazione da parte di AUTO1 dell’ordine di trasporto ed il conseguente trasporto dell’autoveicolo nel luogo indicato dall’Acquirente, non farà mutare il luogo di consegna e di adempimento delle prestazioni (Leistungs- und Erfolgsort); l’Acquirente resta obbligato a ritirare il veicolo in questione (Holschuld). 2. Il trasporto dei veicoli viene solitamente effettuato mediante bisarche da otto veicoli ciascuna. Se, ordinando il trasporto, l’Acquirente non fornisce alcun indirizzo, un indirizzo errato o un indirizzo che non può essere raggiunto con il veicolo di trasporto designato o se il veicolo acquistato non può essere scaricato all'indirizzo a causa delle dimensioni del veicolo di trasporto, AUTO1 avrà diritto di trasportare il veicolo alla filiale AUTO1 più vicina. In tal caso, eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono a carico dell’Acquirente. Qualora il veicolo venga consegnato presso una filiale AUTO1, il Concessionario sarà obbligato a ritirare senza indugio il veicolo presso la filiale AUTO1. 3. Al momento della consegna, l’Acquirente ha l’obbligo di ispezionare l’autoveicolo e di annotare ogni danno rilevato ed ogni accessorio mancante nel Documento di Trasporto (Frachtbrief) o nella Lettera di Vettura CMR (CMR-Frachtbrief). Indipendentemente dall’obbligo di cui al presente capoverso, l’Acquirente sarà comunque tenuto a denunciare al Venditore tali difformità ai sensi della Sezione B Paragrafo VII delle presenti Condizioni Generali. 4. In deroga al punto 1, l’Acquirente è obbligato ad incaricare AUTO1 di trasportare il veicolo acquistato all'indirizzo di consegna da esso indicato, se il paese di origine del veicolo e la sede dell’Acquirente si trovano entrambi in uno dei paesi specificati nell'elenco delle rotte. Se le condizioni del veicolo cambiano dopo la conclusione dell'ordine di trasporto, rendendo necessario commissionare un trasporto speciale, in particolare se il veicolo è diventato non marciante, AUTO1 si riserva il diritto di adeguare i prezzi del trasporto di conseguenza. Per tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni del presente Paragrafo II.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.