Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Carpi e/o il Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Amministrazione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Organizzazione, su richiesta dell’Amministrazione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. Il Comune di Carpi, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Carpi rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Carpi, sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell’Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di Carpi non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Carpi, anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali all’interno dell’unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati. Le parti danno atto che il Presidente dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017. Per il COMUNE di CARPI Per L’ORGANIZZAZIONE IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2-AMBIENTE IL PRESIDENTE _ _ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate al successivo art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Organizzazione convenzionata.
Appears in 1 contract
Samples: Convention With a Volunteer Organization for Animal Welfare Activities
Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Carpi l'Unione e/o il Servizio Veterinario veterinario dell’AUSL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’AmministrazioneL’Unione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Organizzazione, su richiesta dell’Amministrazionedell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. Il Comune di CarpiL'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Carpi dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Carpidell'Unione, sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell’Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di Carpi l’Unione non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Carpidall’Unione, anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali all’interno dell’unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati. Le parti danno atto che il Presidente dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017. Per il COMUNE di CARPI l’UNIONE Per L’ORGANIZZAZIONE IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2-AMBIENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate al successivo artall’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Organizzazione convenzionata.
Appears in 1 contract
Samples: Convention With a Volunteer Organization for Animal Welfare Activities
Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Carpi Mantova e/o il Servizio Distretto Veterinario dell’AUSL competente per territorio di ATS Val Padana Mantova provvederanno ad inoltrare all’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Amministrazione, in caso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Organizzazione, su richiesta dell’Amministrazionedelle Amministrazioni, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. Il Comune di CarpiMantova, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Carpi Mantova e ATS Val Padana rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di CarpiMantova , ATS Val Padana , sia da parte dell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte dell’Organizzazione (vedi art. 5), il Comune di Carpi Mantova non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di CarpiMantova, anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali all’interno dell’unità lavorativa ed il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati. Le parti danno atto che il Presidente dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice triplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 – comma 5 della Legge n. 117/2017. Per il COMUNE di CARPI Mantova Per ATS Per L’ORGANIZZAZIONE IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2-AMBIENTE IL PRESIDENTE _ _ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conformeComune di Mantova e ATS Val Padana, previa stipula di apposita convenzione, intendono attivare con gli opportuni adattamenti legati alla realtà localeun’ Organizzazione di volontariato zoofila, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti seguito chiamata gestore, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della L.R. 27/2000” vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), una collaborazione per la gestione del rifugio, del canile e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito gattile sanitario del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 Comune di Mantova ai sensi della Legge Regionale nr. 33/2009 e trasmesso dalla Provincia del codice dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) in materia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015tutela e controllo della popolazione canina. Il presente documentodisciplinare illustra oneri e competenze relative alla gestione del rifugio, del canile e gattile sanitario declinato in attesa del recepimento articoli dedicati; sono descritti in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate al successivo art. 1, anche al fine di meglio definire modo unitario solo gli articoli che trovano analoga attuazione in entrambi i rapporti con l’Organizzazione convenzionataservizi.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Gestione Del Canile E Gattile Sanitario Di Mantova
Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che il Comune di Carpi l'Unione e/o il Servizio Veterinario dell’AUSL dell’Az. USL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Organizzazioneall’Associazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’AmministrazioneL’Unione, in caso di contrazione delle attività convenzionatequalsiasi momento, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre corrispondentemente le quote ammesse a rimborsoin parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recesso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Organizzazioneall’Associazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’OrganizzazioneL’Associazione, su richiesta dell’Amministrazionedell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. Il Comune di CarpiL'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione dall’Associazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Organizzazione dell’Associazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Organizzazione L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 180 60 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Carpi dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte del Comune di Carpidell'Unione, sia da parte dell'Organizzazionedell'Associazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo Le parti danno atto che non è prevista, da parte dell’Organizzazione del Committente, la redazione del DUVRI (vedi art. 5Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), il Comune di Carpi non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Carpi, anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di poiché non si rilevano rischi interferenziali all’interno dell’unità lavorativa ed tra l'Associazione e il conseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegatipersonale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenziali. Le parti danno atto che il Presidente dell’Organizzazione dell’Associazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82 8 – comma 5 1 della Legge n. 117/2017266/1991. Per il COMUNE di CARPI l’UNIONE Per L’ORGANIZZAZIONE L’ASSOCIAZIONE IL DIRIGENTE DEL SETTORE A2-AMBIENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate al successivo artall’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Organizzazione l’Associazione convenzionata.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per l'Esercizio Di Attività Connesse Alla Tutela E Al Controllo Della Popolazione Felina