Notifica di rischi o richiami Clausole campione

Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, all’ingegneria clinica dell’Azienda appaltante ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura - 2 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante acquisisce consapevolezza del pericolo, nel caso in cui si tratti di pericolo per la salute pubblica; - 10 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell’evento, nel caso in cui si tratti di decesso o imprevedibile e grave peggioramento dello stato di salute; - 30 giorni solari dal momento in cui il Fabbricante è venuto a conoscenza dell’evento, negli altri casi. In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nell’ Art.19.
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare al Responsabile della vigilanza DM aziendale, al Direttore dell’esecuzione, al Direttore dell’U.O. utilizzatrice, alert o difetto di qualsiasi componente delle TS incluse nella fornitura nulla escluso, entro cinque (5) giorni dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. La Ditta Aggiudicataria inadempiente incorrerà nelle penalità specificate al successivo art. 17 Non saranno considerate valide le consegne a mano delle succitate notifiche. Le notifiche dovranno essere inviate, a mezzo mail, ai nominativi che indicherà successivamente all’aggiudicazione . La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire in ogni caso la continuità di servizio delle TS, prevedendo anche l’eventuale tempestiva sostituzione delle TS oggetto di recall. In caso in cui il Responsabile del Laboratorio/UO ritenesse che, a fronte del recall sia necessario un richiamo dei pazienti i cui referti siano riconducibili al recall stesso, la Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di tutti i costi legati alla nuova esecuzione delle prestazioni, comprese le attività di prelievo nel caso anche a domicilio seguendo le procedure e le modalità della Azienda Sanitaria referente.
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo PEC all’Unità di Farmacovigilanza e dispositivo vigilanza aziendale xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx e all’Ingegneria Clinica xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx, della AOUBO ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione a meno di diverse indicazioni introdotte dal Regolamento Unico Dispositivi Medici 2017/745. In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nel successivo Articolo 16.
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, alle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Appaltanti ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate nell’ Art.20.
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare al Responsabile della vigilanza DM aziendale al Direttore dell’esecuzione, al Direttore del Laboratorio ogni richiamo, alert o difetto di qualsiasi componente delle TS incluse nella fornitura nulla escluso, entro cinque (5) giorni dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. La Ditta Aggiudicataria inadempiente incorrerà nelle penalità specificate all’art. 21 del presente capitolato. Non saranno considerate valide le consegne a mano delle succitate notifiche. Per l’Azienda Ospedaliera di Parma le notifiche dovranno essere inviate a mezzo email al Direttore ff dell’UO Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx), ed al Responsabile della vigilanza DM aziendale (xxxxxxxxxx@xx.xx.xx) La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire in ogni caso la continuità di servizio delle TS, prevedendo anche l’eventuale tempestiva sostituzione delle TS oggetto di recall. In caso in cui il Responsabile del Laboratorio/UO, ritenesse che a fronte del recall sia necessario un richiamo dei pazienti i cui referti siano riconducibili al recall stesso, la Ditta Aggiudicataria dovrà farsi carico di tutti costi legati alla nuova esecuzione delle prestazioni comprese le attività di prelievo nel caso anche a domicilio seguendo le procedure e le modalità della Azienda Sanitaria referente.
Notifica di rischi o richiami. 1. Il fornitore si impegna a notificare all’Università a mezzo pec xxxx@xxx.xxxxx.xx ogni richiamo, alert, o difetto di qualsiasi suo dispositivo o componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione.
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare al Responsabile della vigilanza DM aziendale,al Direttore dell’esecuzione, al Direttore del UO ogni richiamo, alert o difetto di qualsiasi componente delle TS incluse nella fornitura nulla escluso, entro cinque (5) giorni dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. La Ditta Aggiudicataria inadempiente incorrerà nelle penalità specificate all’art. 20.1 del presene capitolato. Non saranno considerate valide le consegne a mano delle succitate notifiche. Per la Stazione Ordinante le notifiche dovranno essere inviate a mezzo email, al Direttore dell’esecuzione o suo delegato (nominato successivamente all’aggiudicazione), al Responsabile della vigilanza DM aziendale xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx; al Responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica x.xxxxxxxxx@xxxx.xx.xx La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire in ogni caso la continuità di servizio delle TS, prevedendo anche l’eventuale tempestiva sostituzione delle TS oggetto di recall.
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare al Responsabile della vigilanza DM aziendale, al Direttore dell’esecuzione, al Direttore dell’U.O. utilizzatrice, alert o difetto di qualsiasi componente delle TS incluse nella fornitura nulla escluso, entro cinque (5) giorni dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. La Ditta Aggiudicataria inadempiente incorrerà nelle penalità specificate al successivo art. 17 Non saranno considerate valide le consegne a mano delle succitate notifiche. Le notifiche dovranno essere inviate, a mezzo mail, ai nominativi che indicherà successivamente all’aggiudicazione .
Notifica di rischi o richiami. La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo fax, al Responsabile della Vigilanza sui Dispositivi Medici delle Aziende ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione. Eventuali interventi correttivi dovranno essere concordati con l’unità operativa utilizzatrice ed effettuati senza ulteriori aumenti dei tempi di fermo macchina rispetto a quelli previsti dal contratto. In caso di inadempimento a tale prescrizione, la Ditta Aggiudicataria incorrerà nelle penalità specificate all’articolo 16.

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  • FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Clausola di rinvio Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti per il tramite della messaggistica della RDO on line seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste, nell’apposita area “messaggi” della RDO on line ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa invitata verrà inviata comunque una comunicazione dalla RdO on line (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

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