Gli swap Clausole campione

Gli swap. La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di swap - cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un’attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo - determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l’operatore si pone.
Gli swap. È un contratto in cui le parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti. Il contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme. Uno swap è contratto derivato simmetrico in cui le parti dello stesso si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al capitale nozionale due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Il capitale nozionale è scambiato tra le parti solo in alcune tipologie di swap. Lo swap è molto simile al forward con la differenza che il contratto non prevede un unico scambio bensì una serie di pagamenti futuri. Gli swap sono negoziati OTC. La SIM offre il servizio di consulenza e di negoziazione per conto proprio in relazione agli swap su valute (Currency swap). Le Opzioni Xxxxx Xxxxxx, 00 Xxxxxx (XX) 00000 | Tel: +00 00000000000 | xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/ | xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale: €1.200.000 interamente versato | P.IVA. 11322500965 | REA MI 2594450 Autorizzata con Delibera CONSOB n. 21703 del 27/01/2021 | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Un’opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza) - nel qual caso si parla di opzione americana – o al raggiungimento della stessa e, in questo caso, si parla di opzione europea. Il bene sottostante ad una opzione può essere: i) una attività finanziaria (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati etc..); ii) merci (oro, petrolio, grano etc..); iii) un evento di varia natura. In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su di un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconoscibili ovvero di eventi oggettivamente riscontrabili. Il compratore di una opzione acquista il diritto, dietro pagamento del premio, di vendere o comprare il sottostante e, nel contempo, il venditore percepisce il premio ed è obbligato alla vendita o all’acquisto del bene sottostante a richiesta del compratore. Nel momento in cui il compratore dell’opzione esercita il diritto di acquistare o di vendere si verificano i seguenti scenari: - nel caso di opzione call, il compratore riceverà dal venditore la differenza tra il prezzo corrente del sottostante (prezzo spot) e il prezzo di esercizio; - nel caso di opzione put, il compratore...
Gli swap. La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le ca- ratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme. I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al mo- mento della stipula, le prestazioni previste sono equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del contratto. Anzi, è proprio la variazio- ne del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore ini- ziale e, quindi, rispetto alla controprestazione maturerà un guadagno e viceversa. La caratteristica essenziale delle operazioni di swap - cioè quella di scambiare dei flussi di cassa, connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo - determina la creazione di nuove opportunità finan- ziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere di copertura, di speculazione o di arbitraggio, a seconda delle finalità che l'operatore si pone. Di seguito si illustrano i principali contratti swap osservati sui mercati finanziari.
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  • Documenti contrattuali 1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo; b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3; e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza; f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.39; 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: a) il Codice dei contratti; b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. 3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. d) le quantità delle singole voci elementari risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta. 4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera) - Disegni. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

  • SPESE DI CONTRATTO 1. Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico del Presidio e quelle di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Letto confermato e sottoscritto. Luogo e data ……………………….. PER IL PRESIDIO ROSASPINA - SOMMARIVA DEL BOSCO PER L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL CN2 ALBA-BRA (Provvedimento n. 655/000/DIG/0013 del 2016) IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI Xxxxxxx XXXXXXX L’A.S.L. CN 2, con sede legale in Alba, Via Vida, 10 (C.F./P.IVA 02419170044), rappresentata dal Direttore della S.C. AFFARI GENERALI, Xxxxxxx XXXXXXX, domiciliata ai fini del presente contratto presso la sede dell’A.S.L. CN2, che sottoscrive il presente contratto in virtù della delega conferitale dal Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti, su proposta conforme del Direttore della S.C. C.P.D. (Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXX); Il Consorzio Socio-Assistenziale Alba – Langhe – Roero, con sede legale in Alba, Via X. Xxxx n 8 (C.F./P.IVA 02797980048), rappresentato dal Direttore Xxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio; Il Presidio socio-sanitario PRINCIPE RANOCCHIO (in precedenza denominato CENTRO DIURNO CANALE), ubicato in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 5 - Codice fiscale 00973250046, legalmente rappresentato da XXXXXXX XXXXXX, nata a Montecchio Xxxxxx (RE) il 03/01/1971, residente ad Xxxx xx xxx Xxxxxx x. 0, C.F. CNTTMR71A43F463N, in qualità di PRESIDENTE del Soggetto Gestore del Presidio stesso di cui di seguito: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ALICE ONLUS S.C.R.L. XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, 48/C-B 12051 ALBA (CN) Partita IVA: 00973250046 − con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori; − l’Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l’altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di Presidio; − il Presidio socio-sanitario PRINCIPE XXXXXXXXX ubicato in CANALE (CN) è autorizzato al funzionamento per n. 20 posti R.A.F. centro diurno socio-terapeutico riabilitativo per disabili di tipo B in base ai seguenti provvedimenti: Sino al 3 aprile 2012: autorizzazione n. 1/2012 (di cui alla Determinazione A.S.L. CN2 n. 15/000/COM/12/0001 del 10 gennaio 2012) Dal 4 aprile 2012 sino al 7 agosto 2012: autorizzazione n. 6/2012 (di cui alla Determinazione A.S.L. CN2 n. 463/000/COM/12/0009 del 3 aprile 2012) Dal 8 agosto 2012 Autorizzazione n. 12/2012 del 7 agosto 2012 (di cui alla Determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012) − il predetto Presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con provvedimento 15/000/COM/12/0001 rilasciato in data 10 gennaio 2012 ed emesso dall’ASL CN2 (provvedimento rettificato, per variazione dell’indirizzo in seguito alla variazione della toponomastica, con Det. ASL CN2 n. 463/000/COM/12/0009 del 3 aprile 2012 e, per rilascio di nuovo titolo autorizzativo in seguito a variazione del legale rappresentante, con determinazione n. 956/000/DIG/12/0033 del 7 agosto 2012); − l’A.S.L. intende avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra individuato per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento; − i soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali intendono avvalersi del Presidio socio-sanitario sopra indicato per le prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento e si impegnano, sulla base dei propri regolamenti in materia, ad integrare la retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti degli utenti che ne hanno diritto. Tutto ciò premesso

  • Custodia del cantiere 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

  • Disposizioni antimafia L’aggiudicataria prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare, l’aggiudicataria garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’aggiudicataria si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori, emessi a carico dell’aggiudicataria stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto relativo al presente appalto. L’aggiudicataria prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso della vigenza del contratto relativo al presente appalto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • CLAUSOLE CONTRATTUALI Caratteristiche degli ammendanti L’aggiudicatario deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • Spese contrattuali Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

  • Opzioni contrattuali Il contratto prevede le seguenti opzioni contrattuali: • Opzione di adesione al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back): nel corso del Contratto la Società riconosce ad ogni ricorrenza annuale un importo, definito Riscatto Parziale Programmato Fisso (Cash Back), pari ad una percentuale del premio unico versato, ovvero, in caso di versamenti di premi aggiuntivi, del cumulo di quanto corrisposto che, a scelta del contraente, potrà essere pari al 3% ovvero al 4%, senza tener conto di eventuali riscatti parziali intervenuti. • Opzione, in caso di decesso dell’Assicurato, per la corresponsione della prestazione caso morte in rate semestrali anticipate di importo costante: il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, può richiedere che, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, il capitale assicurato da liquidare sia pagabile ai Beneficiari in rate semestrali anticipate di importo costante per un periodo a scelta del Contraente. Per maggiori dettagli sulle opzioni contrattuali si rimanda all’Art. 8 “OPZIONE, IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO, PER LA CORRESPONSIONE DEL CAPITALE IN RATE SEMESTRALI ANTICIPATE DI IMPORTO COSTANTE” e all’Art. 9 “OPZIONE DI ADESIONE AL PIANO AUTOMATICO DI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI (CASH BACK)” delle Condizioni di Assicurazione.