Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore s.m.i. e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che copra tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazionedeve:
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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2022, Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2019/2020
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103dell’art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e ed in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la della consegna dei lavori lavori, ai sensi dell’articolo dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa Polizza Assicurativa che copra tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale rischi di impianti ed opere, esecuzione e che preveda anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base una Garanzia di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eurolavori. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio Collaudo Provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o Regolare Esecuzione e comunque decorsi dodici 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo lavori; in caso di garanziaemissione del Certificato del Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione per determinate parti dell’opera, la polizza garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per quelle non ancora collaudate. La garanzia assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da contro tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di opere e di impianti anche preesistenti. La garanzia assicurativa per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT) deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in garanzia o agli interventi corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo d’appalto, fino al termine previsto per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo l’approvazione del Certificato di premio Collaudo Provvisorio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della Regolare Esecuzione. Le garanzie prestate dall’Appaltatore devono anche coprire, senza alcuna riversa, i danni causate dalle Imprese Subappaltatrici e Subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio temporaneo, la garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire assicurativa viene prestata dall’Impresa mandataria in nome e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza per conto di assicurazionetutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del dell’art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore dei lavori è obbligato a costituire e dell’articolo 125consegnare alla stazione appaltante, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13lavori, a produrre una polizza assicurativa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento Nel presente Capitolato speciale d’appalto è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superioreassicurare. La suddetta polizza del presente comma deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori il cui con un massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo all‘utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso L‘omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione concessione da parte dell'esecutore dell‘appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. In caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante è obbligato secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a costituire e consegnare titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi. Entro tale periodo l’assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza Stazione appaltante, che si riserva di assicurazionepagarlo per conto dell’Appaltatore trattenendo l’importo dalle sue spettanze. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità alle seguenti clausole:
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, comma 7del regolamento generale, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13contratto, a produrre una polizza assicurativa che copra tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale rischi di impianti ed opere, esecuzione e che preveda anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base una garanzia di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell'esecuzione dei lavori il cui massimale lavori. La polizza assicurativa è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo prestata da un'impresa di 500.000 euro ed un massimo assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 5.000.000 di euroassicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o (e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo ; in caso di garanziaemissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la polizza assicurativa garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni stabilito in garanzia misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM 123/2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire distruzione totale o parziale di impianti e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori opere, anche una preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza di assicurazionedeve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) e deve:
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1A norma dell'art. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, contestualmente obbligato a costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre anche una polizza assicurativa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistentipreesi- stenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti L’importo della somma da assicurare è fissata pari all’importo lordo dei lavori posti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo secondo diversa indicazione della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superioreStazione Appaltante. La Tale polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori il cui massimale massi- male è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo titolare del contratto per la liquidazione della rata di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante saldo è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazioneassicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore all’importo lordo dei lavori posti a base di gara o secondo diversa indicazione della Stazione Appaltante. Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicu- razioni o loro rappresentanze.
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1) L'esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 D.lgs n. 50/2016, è obbligato a costituire e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre anche una polizza assicurativa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazioneappaltante.
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Samples: www.consorziobonifica9ct.it
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103, 103 comma 7, 7 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 1319 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche e opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazionedeve:
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Samples: www.comune.lucca.it
Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103103 comma 7 del Codice dei Contratti, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 1314 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che copra tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale rischi di impianti ed opere, esecuzione e che preveda anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base una garanzia di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori il cui massimale lavori. La polizza assicurativa è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo prestata da un’impresa di 500.000 euro ed un massimo assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 5.000.000 di euroassicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo ; in caso di garanziaemissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la polizza assicurativa garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è sostituita da una polizza che tenga indenni stabilito in misura unica e indivisibile per le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in garanzia caso di omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e dovrà: – prevedere una somma assicurata non comporta l'inefficacia inferiore all’importo del contratto – prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; – essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia nei confronti della stazione appaltante assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: – in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; – in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è obbligato a costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori anche una polizza di assicurazioneda esse assunti.
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1L’Impresa Aggiudicataria assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e cose, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell’Impresa Aggiudicataria, verificatosi nelle aree di pertinenza dell’appalto. Ai sensi dell’articolo 103Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza dell’appalto. Sono, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13di conseguenza, a produrre una carico dell’Impresa Aggiudicataria – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con i seguenti massimali: • RC massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro • Polizza danni materiali ai beni: massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro Il massimale deve essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed operecui al presente articolo è condizione essenziale e, anche preesistentipertanto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base qualora l’I.A. non sia in grado di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare provare in qualsiasi momento la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data cui si tratta, il Contratto si risolverà di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di premio o penale e fatto salvo l’obbligo di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante al momento della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza tali scadenze di assicurazionerate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio.
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Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1A norma dell'art. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore s.m.i. l'Appaltatore è obbligato, contestualmente obbligato a costituire e consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre anche una polizza assicurativa di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo L’importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superioreè fissato in 100.000,00 (diconsi euro centomila). La Tale polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo titolare del contratto per la liquidazione della rata di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante saldo è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazioneassicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila). Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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