Common use of Obblighi assicurativi a carico dell’impresa Clause in Contracts

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2022, Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Straordinaria/Pronto Intervento Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Gestiti in Economia Dal Comune Di Finale Ligure Per L’annualita’ 2019/2020

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. 1. Ai sensi dell’articolo 103 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da errori assicurare che, di progettazionenorma, insufficiente progettazionecorrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, azioni la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di terzi premio o cause di forza maggiore; tale commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:di assicurazione

Appears in 2 contracts

Samples: www.atamarezzo.it, www.atamarezzo.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistentipreesi- stenti, salvo quelli verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissata pari all’importo lordo dei lavori posti a base di gara o secondo diversa indicazione della Stazione Appaltante. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massi- male è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e deve:non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore all’importo lordo dei lavori posti a base di gara o secondo diversa indicazione della Stazione Appaltante. Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicu- razioni o loro rappresentanze.

Appears in 1 contract

Samples: www.aspag.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 1319 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richiestedi cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.id.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:forma

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.lucca.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 1314 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richiestedi cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.id.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:dovrà: – prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto – prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; – essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: – in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; – in relazione all’assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. Le garanzie, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/Pronto Intervento Delle Strade Comunali E Relative Infrastrutture Per L’annualita’ 2022

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 1319 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorioregolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richiestedi cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.id.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche opere preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.lucca.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per L’Impresa Aggiudicataria assume la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da piena ed esclusiva responsabilità di tutti i rischi danni che possono capitare a persone e cose, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale dell’Impresa Aggiudicataria, verificatosi nelle aree di esecuzione e pertinenza dell’appalto. Il Politecnico è inoltre esonerato da qualsiasi responsabilità che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; potrebbe derivare in caso di emissione danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza dell’appalto. Sono, di conseguenza, a carico dell’Impresa Aggiudicataria – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile da stipularsi con i seguenti massimali: • RC massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro • Polizza danni materiali ai beni: massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro Il massimale deve essere rideterminato in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del certificato dato iniziale. Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di collaudo provvisorio per parti determinate dell’operacui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’I.A. non sia in grado di provare in qualsiasi momento la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute cauzione prestata a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi penale e devono fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Copia delle polizze dovrà essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla consegnata alla Stazione Appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a causa tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:premio.

Appears in 1 contract

Samples: www.swas.polito.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 103, comma 7, del D.LgsD. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 50/2016, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo l’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino cui ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. punti seguenti. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di degli impianti e operedelle opere da realizzare, anche e di quelle preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

Appears in 1 contract

Samples: www.laziocrea.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai 1) L'esecutore dei lavori, ai sensi dell’articolo 103 dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 D.lgs n. 50/2016, è obbligato a costituire e s.m.i. e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da errori assicurare che, di progettazionenorma, insufficiente progettazionecorrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, azioni la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di terzi premio o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: www.consorziobonifica9ct.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 103 A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e l’Appaltatore è obbligato, contestualmente consegnare alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso stazione appaltante almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre anche una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 100.000,00 (diconsi euro centomila). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (C.A.R.) diconsi euro cinquecentomila). Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deve:dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.giaveno.to.it

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo 129 del Codice dei contratti e dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento generale, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti quelle non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante appaltante secondo la destinazione destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richiestedi cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.id.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione esecuzione, da qualsiasi causa determinati determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Bonario

Obblighi assicurativi a carico dell’impresa. Ai sensi dell’articolo dell’art. 103 del c. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore dei lavori è obbligato a costituire e s.m.i. e l’Appaltatore è obbligatoconsegnare alla stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13lavori, a produrre una polizza assicurativa di assicurazione che tenga indenne copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Nel presente Capitolato speciale d’appalto è stabilito l'importo della somma da assicurare. La suddetta polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa lavori con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 500.000 euro ed un massimo di assicurazione5.000.000 di euro. La copertura delle predette garanzie assicurative assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; . Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all‘utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L‘omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di concessione da parte dell‘appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture richieste. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore dell'appaltatore fino ai successivi due mesi e mesi. Entro tale periodo l’assicuratore si obbliga a segnalare il mancato pagamento del premio alla Stazione appaltante, che si riserva di pagarlo per conto dell’Appaltatore trattenendo l’importo dalle sue spettanze. Le garanzie assicurative devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n.° 123/2004 e s.m.i. . La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e devealle seguenti clausole:

Appears in 1 contract

Samples: Lavori Di Pronto Intervento E Manutenzione Ordinaria Riparativa Presso Gli Edifici Aler O Da Essa Gestiti, Nell’ambito Delle u.o.g. Di