Common use of OBBLIGHI DEL BROKER Clause in Contracts

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizio.

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Samples: Brokerage Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker a trattare dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Servizio Contratti e Appalti del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l’onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà svolgere rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il servizio nell'interesse della Provincia seguendone diritto al lavoro dei disabili”. Il Broker agisce nell’esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s’impegna a: Eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Firenze; Garantire la trasparenza dei rapporti con le richieste e le indicazioni. Egli dovrà Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; Mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; Fornire esaustive relazioni in particolare merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Firenze; Mantenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 cc.; Farsi carico di tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché di tutti i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizioservizio stesso.

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Samples: Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker Il broker: a) dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione nell’esecuzione del servizio e svolgerà l’incarico nell’esclusivo interesse del Comune di Ferrara b) è obbligato a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte c) assicura la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’amministrazione del Comune d) deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; e) deve garantire anche, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune. f) deve garantire la massima collaborazione con la società che ha svolto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nel periodo antecedente la data di decorrenza del presente contratto, mettendo a disposizione ogni risorsa necessaria per il buon andamento del passaggio di consegne ed impegnandosi affinchè vengano rispettati i tempi e le scadenze previste dalle coperture assicurative in corso. g) si impegna nel termine di 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione a designare un proprio incaricato quale responsabile assegnato allo svolgimento dei compiti attribuiti con il presente contratto e a comunicare la composizione del pool di professionisti dedicati al Comune. Sarà cura del predetto referente inoltre fornire un elenco contenente nominativi, recapiti e fasce orarie di reperibilità del personale assegnato. h) risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato i) si adopera perché il personale individuato per la collaborazione con l’Ente si attenga a modalità di comunicazione semplici, sintetiche, efficaci e strutturate in maniera da non ingenerare equivoci o dubbi sulla loro interpretazione j) si impegna a convenzionarsi, alle medesime condizioni del presente appalto, con le Società/Enti controllati dal Comune di Ferrara, ove gli stessi ne facessero richiesta. Al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza assicurativa della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurativo di €. 3.000.000,00.=; copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula. Il Broker svolgerà broker si impegna a garantire l’accesso alla piattaforma utilizzata per la propria attività con il gestione telematica dei sinistri e delle polizze assicurative. Alla cessazione del contratto verrà fornito su supporto informatico l’intera banca dati, entro 30 giorni dalla cessazione del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. rapporto.. Sono a carico del Broker broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione necessari per l’espletamento del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria servizio oggetto del contratto, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizio.

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Samples: Brokerage Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza Il Broker si obbliga a: a. svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse del MAECI, nel rispetto delle indicazioni ricevute; b. non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia preventivamente concordata con l’Amministrazione, né stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare il Broker a trattare Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale senza che l’Amministrazione abbia previamente dato indicazioni in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte proposito; c. comunicare al MAECI tempestivamente, ed in ogni fasecaso non oltre 30 giorni lavorativi dal perfezionamento dei relativi atti, ogni modifica degli assetti proprietari, della propria struttura e dei propri rappresentanti, nonché degli organismi tecnici e amministrativi e a produrre, in tali casi, la documentazione eventualmente richiesta dall’Amministrazione, necessaria per l’esecuzione del contratto. Il Broker svolgerà si impegna altresì a comunicare, entro 30 giorni solari dalla relativa notifica, l’eventuale avvio da parte dell’IVASS di procedimenti sanzionatori amministrativi e/o disciplinari nei confronti dei propri legali rappresentanti; x. xxxxxxxxxx a propria cura e spese al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge relativi al personale adibito all’esecuzione della commessa e alla corresponsione agli stessi di un trattamento normativo e economico in piena conformità alle leggi e ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di categoria. Il MAECI effettuerà i controlli previsti dalle leggi sulla regolarità contributiva e fiscale dell’aggiudicatario; e. assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), adottando ed osservando nell’effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando il MAECI da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose; f. garantire l’idoneità, l’onestà, l’affidabilità, la propria attività con riservatezza e la correttezza di comportamento del personale adibito allo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto; g. comunicare per iscritto al MAECI le generalità, la qualifica e gli estremi di un valido documento di riconoscimento riguardante il supporto personale incaricato dello svolgimento delle prestazioni contrattuali; h. garantire, in ogni caso, che tutti i prodotti software e i supporti informatici utilizzati nell’ambito del Responsabile dell'esecuzionepresente appalto sono esenti da virus, nominato dall'enteessendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. La suddetta garanzia è prestata in proprio dal Broker anche per il fatto del terzo. In caso di inadempimento del Broker alle obbligazioni di cui alla presente lettera h) e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui agli artt. 21 e 23 del presente Capitolato tecnico, ferma restando la facoltà del MAECI di risolvere il contratto di cui al presente appalto, l’OEA è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente. i. assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a: - comunicare al MAECI tempestivamente, e comunque non oltre i 7 giorni dalla sua accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il Broker si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il Broker non è autorizzato si impegna, altresì, a sottoscrivere documenti contrattualicomunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; - garantire che gli strumenti di pagamento riportino, né potrà impegnare in alcun modo l’Enterelazione a ciascuna transazione inerente il presente appalto, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamentoil codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ANAC all’appalto stesso, nonché il CIG attribuito dall’ANAC all’appalto cui i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario premi assicurativi si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da riferiscono; - inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere contratti con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del gli eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in prossimità a pena di nullità assoluta del subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuatolegge n. 136/2010; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del serviziotracciabilità finanziaria.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Assistenza, Consulenza E Intermediazione Assicurativa

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del Comune, osservando tutte le compagnie assicuratrici indicazioni e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con che il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizioComune stesso fornirà. Nell’espletamento dell’affidamento dell’incarico il Broker broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e seguire quanto dallo stesso proposto con il progetto di massima, presentato in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario broker dovrà espletare il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà suo onere ricercare tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Ente di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso e i dati disponibili. Considerato che per quanto concerne la polizza RCT la stessa è stata stipulata con franchigia gestita in formula S.I.R. (Self Insurance Retention), il broker si impegna inoltre a formulare fornire gratuitamente un servizio peritale esterno in supporto dell’Ente ed a garantire un’assistenza continuativa al servizio comunale che gestisce i sinistri mediante professionisti competenti. Il broker non dovrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal Dirigente competente del Comune di Falconara Marittima. Il Comune è libero di accettare tutte e/o parte delle proposte. Il broker sarà obbligato a garantire la così detta “clausola Broker” fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase. Il broker aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune. Il broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessarie all'amministrazione. L'incarico sarà svolto dalla persona (o persone) indicate nel progetto di massima allegato all'offerta in sede di gara, puntualmente e con continuità. Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico. E' fatto altresì divieto alla società aggiudicataria di sospendere di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione Comunale, il servizio in oggetto. La sospensione del servizio per decisione unilaterale, anche solo per sette giorni lavorativi, costituisce inadempienza contrattuale tale da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 giustificare la risoluzione del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contrattoIl broker risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattualmente previste, in prossimità alla scadenza del contrattoimputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l’Amministrazione comunale che fin da ora viene sollevata e tenuta indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizioavanzate da terzi danneggiati.

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Samples: Service Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà È obbligo dell'affidatario: 1. svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone nell'esclusivo interesse dell’Ente, rispettando tutte le richieste indicazioni che lo stesso fornirà, non assumendo alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici dell’Ente; 2. garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le indicazioniCompagnie Assicuratrici, mettendo anche a disposizione dell’Ente la relativa documentazione e fornendo esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell’Ente, previa autorizzazione dello stesso; 3. Egli dovrà trasmettere agli assicuratori ogni comunicazione pervenuta dall’Ente o destinata allo stesso ed i premi corrisposti a fronte di obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la corretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza; 4. osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio, anche in particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare l’obbligo l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del Codice Civile; 5. dimostrare annualmente la vigenza e la regolarità amministrativa della polizza di responsabilità civile professionale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro); 6. rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 7. presentare, a seguito di affidamento, cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui agli art.93 e 103 del citato Decreto. È applicabile quanto previsto all'art.93 del D.lgs. n.50/2016, comma 7. La cauzione definitiva dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Il Broker, nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Ente. È convenuto che restano nella esecuzione del servizio e garantire piena autonomia dell’Ente la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fasesottoscrizione dei documenti contrattuali di qualsiasi tipo, la formulazione di disdette, nonché la modifica di obbligazioni precedentemente assunte. Il Broker svolgerà dovrà garantire puntuale e corretto adempimento delle attività previste dal presente documento di gara e di quelle indicate nell'offerta di servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dall’Ente ed assicurando la propria attività con tutela degli interessi della medesima. L’Ente ha il supporto diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n.209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzatoBroker. Sono a carico del Broker tutte dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione necessarie per l'espletamento del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato Nessun compenso potrà essere richiesto nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto caso in sede cui l’Ente non ritenga di offerta per la partecipazione procedere alla gara, fatte salve stipula dei contratti d’assicurazione o le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Enterelative gare non abbiano buon esito. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati fase contrattuale che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto3 (tre) mesi. In ogni caso questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente documento, le attività ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 subentro del presente capitolato e prevista nel contrattonuovo broker selezionato. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contrattoIn particolare, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di dovranno essere trasferiti tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto. Pertanto, l’affidatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate: • consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti • studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati relativi alla gestione verso il software del nuovo Broker; • preparazione di un primo scarico di prova dei dati; • rilevazione e correzione delle polizze intermediate durante tutto eventuali anomalie riscontrate; • preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati; • ogni altro adempimento necessario per il periodo di espletamento del serviziocorretto e completo passaggio delle competenze secondo i principi generali in materia e il relativo codice deontologico.

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Samples: Brokerage Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza 1. Tutti i documenti e la corrispondenza formale dovranno essere resi in formato elettronico firmato digitalmente, anche quelli provenienti dalle compagnie assicurative. 2. Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker a trattare in nome proprio con uscente al fine di acquisire tutte le compagnie assicuratrici notizie necessarie ed utili per il subentro nell’incarico di consulenza e Xxxxxxxxxxx assicurativo. 3. Il Broker, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, si impegna ad assicurare la gestione completa: del programma assicurativo dell’Amministrazione Comunale, dei sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente. 4. Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fasefase e la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all’attività dell’Ente, mentre quest’ultimo rimarrà sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte; 5. Il Broker svolgerà si impegna ad eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e dell’offerta del Servizio presentata in sede di Gara con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale e non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta. 6. Il Broker deve garantire la propria attività trasparenza nei rapporti con il supporto le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'enterapporto assicurativo. 7. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattualiassumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione Comunale, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, l’Amministrazione Comunale stessa se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Enteautorizzato preventivamente. 8. Il Broker affidatario si impegna inoltre non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Amministrazione Comunale senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione Comunale. 9. Il Broker espleterà il Servizio senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede dell’Amministrazione Comunale ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità. Dovrà quindi mettere a formulare disposizione dell’Amministrazione Comunale la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appaltopropria struttura tecnico-organizzativa. 10. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria Al termine del contratto, in prossimità alla scadenza il Broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale relativamente all’esecuzione del presente contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo tutti gli archivi informatici in un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazioneformato standard, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del serviziointeroperabile ed aperto.

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Samples: Consulting and Brokerage Service Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza Tutti i documenti e la corrispondenza formale dovranno essere resi in formato elettronico firmato digitalmente, anche quelli provenienti dalle compagnie assicurative. Il Broker aggiudicatario dovrà coordinarsi con il Broker a trattare in nome proprio con uscente al fine di acquisire tutte le compagnie assicuratrici notizie necessarie ed utili per il subentro nell’incarico di consulenza e Xxxxxxxxxxx assicurativo. Il Broker, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, si impegna ad assicurare la gestione completa: del programma assicurativo dell’Amministrazione Comunale, dei sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente. Il Broker aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fasefase e la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all’attività dell’Ente, mentre quest’ultimo rimarrà sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte. Il Broker svolgerà si impegna ad eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato e dell’offerta del Servizio presentata in sede di Gara con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale e non dovrà essere vincolato con impresa di assicurazione da impegni di sorta. Il Broker deve garantire la propria attività trasparenza nei rapporti con il supporto le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'enterapporto assicurativo. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattualiassumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione Comunale, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, l’Amministrazione Comunale stessa se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Enteautorizzato preventivamente. Il Broker affidatario si impegna inoltre non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Amministrazione Comunale senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione Comunale. Il Broker espleterà il Servizio senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede dell’Amministrazione Comunale ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità. Dovrà quindi mettere a formulare disposizione dell’Amministrazione Comunale la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appaltopropria struttura tecnico-organizzativa. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria Al termine del contratto, in prossimità alla scadenza il Broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale relativamente all’esecuzione del presente contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo tutti gli archivi informatici in un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazioneformato standard, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del serviziointeroperabile ed aperto.

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Samples: Brokerage Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà È obbligo dell'aggiudicatario: • svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone nell'esclusivo interesse dell’Azienda, rispettando tutte le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire indicazioni che la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzionestessa fornirà, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà potendo impegnare in alcun modo l’Ente, l’Azienda se non preventivamente autorizzato; • garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicuratrici, mettendo anche a disposizione dell’Azienda la relativa documentazione; premi corrisposti a fronte di obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la corretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza; riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 del codice civile; professionale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 5.000.000 (cinquemilioni di euro) luoghi di lavoro; D.lgs. n.50/2016, comma 7. La cauzione definitiva dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Il Broker, nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Azienda. È convenuto che restano nella piena autonomia dell’Azienda la sottoscrizione dei documenti contrattuali di qualsiasi tipo, la formulazione di disdette, nonché la modifica di obbligazioni precedentemente assunte. Il Broker dovrà garantire puntuale e corretto adempimento delle attività previste dal presente documento di gara e di quelle indicate nell'offerta di servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda ed assicurando la tutela degli interessi della medesima. L’Azienda ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n.209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Sono a carico del Broker tutte dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché i rischi connessi all’esecuzione necessarie per l'espletamento del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato Nessun compenso potrà essere richiesto nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto caso in sede cui l’Azienda non ritenga di offerta per la partecipazione procedere alla gara, fatte salve stipula dei contratti d’assicurazione o le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Enterelative gare non abbiano buon esito. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati fase contrattuale che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto3 (tre) mesi. In ogni caso questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente documento, le attività ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 subentro del presente capitolato e prevista nel contrattonuovo broker selezionato. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contrattoIn particolare, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di dovranno essere trasferiti tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate: - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati relativi alla gestione verso il software del nuovo Broker; - preparazione di un primo scarico di prova dei dati; - rilevazione e correzione delle polizze intermediate durante tutto eventuali anomalie riscontrate; - preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati; - ogni altro adempimento necessario per il periodo di espletamento del serviziocorretto e completo passaggio delle competenze secondo i principi generali in materia e il relativo codice deontologico.

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Samples: Brokerage Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici Il BROKER è tenuto ad eseguire l’incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare tenuto ad osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue soluzioni proposte in ogni loro fase. Il Broker svolgerà la propria attività BROKER è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'enteparticolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008. Il Broker BROKER è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non è autorizzato inferiori a sottoscrivere documenti quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Il BROKER, nell’espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, né potrà impegnare nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in alcun modo l’Entevigore. Il BROKER è, se non preventivamente autorizzato. Sono inoltre, obbligato a: - assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o dei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del presente contratto - svolgere l’incarico impiegando propri mezzi e risorse assumendo a proprio carico del Broker tutte le spese ed oneri ad esso connessi e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamentoconseguenti, nonché i rischi connessi all’esecuzione correlati; - essere in possesso dell’iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005; - designare all’interno del proprio organico un “Leader” del “Team di progetto” in possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo e di iscrizione al registro di cui all’art. 109 del D.Lgs 209/2005; - garantire il corretto svolgimento del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato , intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e quanto dallo stesso proposto in dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da FER, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di offerta per la partecipazione alla garaFER, fatte salve le diverse indicazioni entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte di FER; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre rischi insiti per l’attività di FER; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER; - mettere a formulare disposizione di FER ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa e/o trattativa condotta per conto di FER; - garantire la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurativeassicurative dando sempre opportuna conoscenza a FER; - assicurare la completa gestione del programma assicurativo di FER; - prendere in carico la gestione delle polizze in essere al momento dell’inizio del servizio di cui al presente contratto, curando l’adempimento degli atti in esse previsti, senza alcun onere per FER; - tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di conoscere con esattezza l’entità diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del codice civile; - assicurare la riservatezza delle informazioni, dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato documenti e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, in prossimità alla scadenza impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le normative relative all’applicazione del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizioD.Lgs 196/2003.

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Samples: Brokerage Services Agreement

OBBLIGHI DEL BROKER. L'Ente autorizza Tutti gli obblighi e oneri derivanti al broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. La sottoscrizione delle polizze, come la formulazione delle disdette e il Broker pagamento delle rate di premio, sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Scandicci. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente Xxxxxx patti e condizioni. Il broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, si impegna a: - eseguire il servizio secondo i contenuti del presente Foglio patti e condizioni speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Scandicci; - .garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; - mettere a trattare disposizione del Comune di Scandicci tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - .fornire esaustive relazioni in nome proprio con merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune di Scandicci; - mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 codice civile “Diligenza nell’adempimento”; - farsi carico di tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri accessori e conseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché di tutti i rischi connessi all’esecuzione all'esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in sede di offerta per la partecipazione alla gara, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione dell’appalto. In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla percentuale relativa alla clausola Broker indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizioservizio stesso.

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