Common use of OBBLIGHI DEL BROKER Clause in Contracts

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenze; • Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenze; • Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.; • Farsi carico di tutte Ie spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione dall’esecuzione del contratto e dall'osservanza dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di FirenzeAnzio. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contrattoAnzio. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna s’impegna a: • Eseguire il servizio l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del Comune di FirenzeAnzio; • Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere a disposizione del Comune di Firenze Anzio tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenzedi Anzio; • Mantenere il segreto d'ufficio d’ufficio ed osservare l'obbligo l’obbligo di diligenza nell'esecuzione nell’esecuzione del servizio di cui all'artall’art. 1176 cc.; • Farsi carico di tutte Ie le spese ed oneri necessari per l'espletamento l’espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione all’esecuzione del servizio stesso.

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Samples: trasparenza.comune.anzio.roma.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi i documenti e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero la corrispondenza formale dovranno essere resi in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenzialeformato elettronico firmato digitalmente, anche in sede di contenzioso del lavoroquelli provenienti dalle compagnie assicurative. Il Broker aggiudicatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, coordinarsi con il Broker uscente al fine di acquisire tutte le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme notizie necessarie ed utili per il diritto al lavoro subentro nell’incarico di consulenza e Xxxxxxxxxxx assicurativo. Il Broker, dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, si impegna ad assicurare la gestione completa: del programma assicurativo dell’Amministrazione Comunale, dei disabili"sinistri (attivi, passivi e attivi a risarcimento diretto) e dei sinistri pregressi non ancora definiti, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente. Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune eaggiudicatario dovrà garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni fase e la loro completezza in riferimento ai rischi connessi all’attività dell’Ente, mentre quest’ultimo rimarrà sollevato dall’obbligo di accettare in particolare, s'impegna a: • Eseguire il servizio tutto od in parte le predette proposte. Il Broker si impegna ad eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica Capitolato e dell’offerta del Servizio presentata in sede di gara, Gara con diligenza e nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del Comune dell’Amministrazione Comunale e non dovrà essere vincolato con impresa di Firenze; • Garantire assicurazione da impegni di sorta. Il Broker deve garantire la trasparenza dei nei rapporti con le Compagnie Assicurative compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere assicurativi e mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la dell’Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire esaustive relazioni . Il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione Comunale, né potrà impegnare in merito alcun modo l’Amministrazione Comunale stessa se non autorizzato preventivamente. Il Broker non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l’Amministrazione Comunale senza la preventiva esplicita autorizzazione della stessa, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione Comunale. Il Broker espleterà il Servizio senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale, con impiego di mezzi e risorse proprie e con attività svolte nella propria sede e sarà presente nella sede dell’Amministrazione Comunale ogni iniziativa o trattativa condotta per conto qualvolta l’Amministrazione Comunale ne ravvisasse la necessità. Dovrà quindi mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale la propria struttura tecnico-organizzativa. Al termine del Comune dii Firenze; • Mantenere contratto, il segreto d'ufficio Broker ha l’obbligo di mettere nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale relativamente all’esecuzione del presente contratto, tutti gli archivi informatici in un formato standard, interoperabile ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 ccaperto.; • Farsi carico di tutte Ie spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

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Samples: www.comune.assisi.pg.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e il Broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse della Provincia seguendone le richieste e le indicazioni. Egli dovrà in particolare osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase. Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto del Responsabile dell'esecuzione, nominato dall'ente. Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali, né potrà impegnare in alcun modo l’Ente, se non preventivamente autorizzato. Sono a carico del Broker tutte le spese e gli obblighi oneri accessori e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenticonseguenti all’espletamento dell’affidamento, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero i rischi connessi all’esecuzione del servizio. Nell’espletamento dell’affidamento il Broker dovrà eseguire quanto indicato nel presente capitolato e quanto dallo stesso proposto in futuro emanate dalle competenti autoritàsede di offerta per la partecipazione alla gara, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita fatte salve le diverse indicazioni da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione dei competenti uffici dell’Ente. Il Broker affidatario si impegna inoltre a formulare la così detta “clausola Broker” da parte del Comune inserire nei capitolati che saranno predisposti per l’appalto delle singole coperture assicurative, in maniera da consentire ai concorrenti, ossia le compagnie assicurative, di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In conoscere con esattezza l’entità dei compensi che dovranno corrispondere in caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contrattodell’appalto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico In ogni caso il Broker non potrà richiedere alle compagnie un compenso maggiore alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il percentuale relativa alla clausola Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti indicata nel paragrafo 4 del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata e prevista nel contratto. Sarà onere del Broker gestire la fase transitoria del contratto, in sede prossimità alla scadenza del contratto, assicurando l'espletamento delle seguenti attività al massimo un mese prima della scadenza: - studio e pianificazione dettagliata del progetto di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenze; • Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenze; • Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.; • Farsi carico di tutte Ie spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e trasferimento di tutti i rischi connessi all'esecuzione dati in possesso verso il nuovo aggiudicatario una volta individuato; - preparazione dello scarico definitivo dei dati anche attraverso un sistema informatico; - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati relativi alla gestione delle polizze intermediate durante tutto il periodo di espletamento del servizio stessoservizio.

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Samples: www.regione.sardegna.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e È obbligo dell'aggiudicatario: - svolgere il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune edella Federazione, rispettando tutte le indicazioni che la stessa fornirà, non potendo impegnare la FMI se non preventivamente autorizzato; - garantire in particolare, s'impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenze; • Garantire ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere Assicuratrici, mettendo anche a disposizione del Comune della FMI la relativa documentazione; - trasmettere agli assicuratori ogni comunicazione pervenuta dalla Federazione o destinata alla stessa ed i premi corrisposti a fronte di Firenze tutta obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativocorretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenze; • Mantenere - osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori ed incaricati il segreto d'ufficio d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.del Codice Civile; • Farsi - dimostrare annualmente la vigenza e la regolarità amministrativa della polizza di responsabilità civile professionale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); - rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro; - presentare, a seguito di aggiudicazione definitiva, cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui agli art.93 e 103 del citato Decreto. Il broker, nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Federazione né potrà impegnare la Federazione se non previa esplicita autorizzazione. E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Federazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Entro i limiti di cui al paragrafo precedente la Federazione autorizza il broker incaricato a trattare per suo conto con tutte le broker dovrà garantire puntuale e corretto adempimento delle attività previste dal presente documento di gara e di quelle indicate nell'offerta di servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dalla FMI ed assicurando la tutela degli interessi della medesima. La FMI ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. n.209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. Sono a carico di tutte Ie dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le spese ed oneri necessari necessarie per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stessoservizio.

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Samples: www.federmoto.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione dall’esecuzione del contratto e dall'osservanza dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere l’onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna s’impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo nell’esclusivo interesse del Comune di Firenze; • Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii di Firenze; • Mantenere il segreto d'ufficio d’ufficio ed osservare l'obbligo l’obbligo di diligenza nell'esecuzione nell’esecuzione del servizio di cui all'artall’art. 1176 cc.; • Farsi carico di tutte Ie le spese ed oneri necessari per l'espletamento l’espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione all’esecuzione del servizio stesso.

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Samples: www1.comune.fi.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e È obbligo dell'aggiudicatario: • svolgere il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato. L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali dì settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente e anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune edell’Azienda, in particolarerispettando tutte le indicazioni che la stessa fornirà, s'impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenzenon potendo impegnare l’Azienda se non preventivamente autorizzato; • Garantire garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere Assicuratrici, mettendo anche a disposizione del Comune dell’Azienda la relativa documentazione; premi corrisposti a fronte di Firenze tutta obblighi assicurativi entro i termini contrattualmente previsti per la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativocorretta copertura assicurativa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza; • Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune dii Firenze; • Mantenere il segreto d'ufficio riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc.del codice civile; • Farsi professionale ex art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, con massimale non inferiore ad € 5.000.000 (cinquemilioni di euro) luoghi di lavoro; D.lgs. n.50/2016, comma 7. La cauzione definitiva dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Il Broker, nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Azienda. È convenuto che restano nella piena autonomia dell’Azienda la sottoscrizione dei documenti contrattuali di qualsiasi tipo, la formulazione di disdette, nonché la modifica di obbligazioni precedentemente assunte. Il Broker dovrà garantire puntuale e corretto adempimento delle attività previste dal presente documento di gara e di quelle indicate nell'offerta di servizio presentata, nel rispetto degli scopi perseguiti dall’Azienda ed assicurando la tutela degli interessi della medesima. L’Azienda ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. n.209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker. Sono a carico di tutte Ie dell'aggiudicatario tutti gli oneri e le spese ed oneri necessari necessarie per l'espletamento del servizio servizio. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Azienda non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d’assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Il Broker aggiudicatario dovrà garantire un periodo di affiancamento e coordinamento nella fase transitoria di conclusione del servizio. Per fase transitoria di conclusione s’intende la fase contrattuale che precede la scadenza del contratto avente una durata stimata di 3 (tre) mesi. In questa fase dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente documento, le attività ulteriori volte a rendere possibile ed agevole il subentro del nuovo broker selezionato. In particolare, dovranno essere trasferiti tutti i dati trattati e conservati dal Broker nel corso dell’appalto. Pertanto, l’aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate: - consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker; - studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i rischi connessi all'esecuzione dati verso il software del servizio stessonuovo Broker; - preparazione di un primo scarico di prova dei dati; - rilevazione e correzione delle eventuali anomalie riscontrate; - preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo dei dati; - ogni altro adempimento necessario per il corretto e completo passaggio delle competenze secondo i principi generali in materia e il relativo codice deontologico.

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Samples: aosanpio.it

OBBLIGHI DEL BROKER. Tutti Il BROKER è tenuto ad eseguire l’incarico oggetto del presente nel pieno, completo ed esclusivo interesse di FER verso la quale è responsabile e tenuto ad osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle soluzioni proposte in ogni loro fase. Il BROKER è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamentirelativi, nonché dalle in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali. Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte della Società affidataria senza preventiva e formale autorizzazione da parte del Comune di Firenze. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette e il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza del Comune di Firenze. In caso di aggiudicazione in A.T.I. è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura e puntualità secondo le prescrizioni di cui al presente capitolatoD.Lgs 81/2008. L'Impresa dovrà osservare Il BROKER è obbligato ad attuare nei riguardi confronti dei propri dipendenti: le leggidipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, i regolamenti condizioni normative e le disposizioni previste retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali dì settore di lavoro della categoria e negli dagli accordi sindacali integrativi vigentiterritoriali. Il BROKER, nell’espletamento di tutte le prestazioni contrattuali, nessuna esclusa, è obbligato a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Il BROKER è, inoltre, obbligato a: - assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di FER, e/o socidei suoi aventi causa, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del presente contratto - svolgere l’incarico impiegando propri mezzi e risorse assumendo a proprio carico tutte le spese ed oneri ad esso connessi e conseguenti, nonché i rischi correlati; - essere in possesso dell’iscrizione al registro di cui all’art. È fatto carico alla stessa 109 del D.Lgs 209/2005; - designare all’interno del proprio organico un “Leader” del “Team di dare piena attuazione nei riguardi progetto” in possesso di adeguata esperienza lavorativa nello stesso ruolo e di iscrizione al registro di cui all’art. 109 del personale comunque D.Lgs 209/2005; - garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro ad ogni richiesta avanzata da essa dipendente e FER, eventualmente anche nei confronti recandosi personalmente presso la sede di FER, entro massimo 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta da parte di FER; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei soci-lavoratori impiegatirischi insiti per l’attività di FER; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FER senza la preventiva autorizzazione di FER medesima, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenzialené effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche in sede di contenzioso del lavoro. Il Broker dovrà rispettare inoltremero carattere amministrativo e formale, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il Broker agisce nell'esclusivo interesse del Comune e, in particolare, s'impegna a: • Eseguire il servizio secondo i contenuti del presente capitolato speciale nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Firenzerispetto ad obblighi precedentemente assunti da FER; • Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; • Mettere - mettere a disposizione del Comune di Firenze tutta la FER ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; • Fornire - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa e/o trattativa condotta per conto di FER; - garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative dando sempre opportuna conoscenza a FER; - assicurare la completa gestione del Comune dii Firenzeprogramma assicurativo di FER; • Mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione - prendere in carico la gestione delle polizze in essere al momento dell’inizio del servizio di cui all'artal presente contratto, curando l’adempimento degli atti in esse previsti, senza alcun onere per FER; - tenere il segreto d’ufficio ed osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 ccdel codice civile; - assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le normative relative all’applicazione del D.Lgs 196/2003.; • Farsi carico di tutte Ie spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio e di tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

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