Common use of OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO Clause in Contracts

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno a carico del Concessionario le spese relative a: 〉 utenze telefoniche e, se necessario, attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, delle attrezzature e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 〉 costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili), cancelleria e materiali da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990. Il concessionario dovrà altresì: − rimborsare annualmente al Comune i costi per energia elettrica, acqua potabile, gas per cucina e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi; − prevedere annualmente a favore del Comune la possibilità di n. 1 inserimento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è a carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della struttura.

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Samples: Stazione Unica Appaltante Area Beni E Servizi

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno COMUNE DI SANT'ANTIOCO (Cod. IPA C_I294) - Prot. Uscita N. 0011868 del 21/05/2014 Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e la gestione degli spazi destinati alla pubblicità ubicati sul suolo pubblico così come individuati nel piano comunale degli impianti. In particolare il concessionario si obbliga entro i termini formulati in sede di offerta tecnica (paragrafo 1 lett. B), che devono intendersi perentori a carico pena di rescissione del Concessionario le spese relative contratto e decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto e di affidamento del servizio a: 〉 utenze telefoniche eSi precisa inoltre che gli impianti ubicati nei siti n.23, se necessario25, attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobile28, degli impianti29, delle attrezzature 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ricadono su area demaniale e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa per pertanto la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 〉 costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili), cancelleria e materiali loro effettiva collocazione è subordinata all’ottenimento della concessione da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione parte dell’Amministrazione Regionale ed al pagamento della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990relativa tassa. Il concessionario dovrà altresì: − rimborsare annualmente mancato ottenimento della concessione da parte dell’Amministrazione Regionale non darà luogo ad alcuna riduzione del canone comunale di concessione, ma solo al Comune i costi per energia elettricadiritto di collocare, acqua potabilein altri siti, gas per cucina e riscaldamento analoghe quantità di superfici secondo le tipologie che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione concordate fra le parti. Resta inteso che la scelta dell’aggiudicatario di differire nel tempo la sostituzione degli stessi; − prevedere annualmente a favore impianti secondo l’offerta tecnica formulata non comporterà in alcun caso riduzioni o dilazioni nel pagamento del Comune la possibilità canone, che resta fisso ed invariato nella misura offerta in sede di n. 1 inserimento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è a carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della strutturagara.

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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno Il concessionario è tenuto a disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno n.8 (otto) veicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché di idonee aree di deposito, non inferiore a due, situate in zone non contigue della città metropolitana di Napoli, che permettano il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a), b), c), e d) e il ricovero di almeno 200 autoveicoli per area (categoria M1). Le predette aree dovranno essere raggiungibili con mezzi pubblici. I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio, devono essere uniformemente colorati, dotati di apparecchiature POS, di dispositivi atti ad illuminare la zona di intervento in caso di operazioni in orari notturni o comunque di scarsa visibilità e di cartelli o di scritte durature collocate sulla parte laterale della cabina, o comunque in modo visibile indicanti la destinazione del mezzo allo specifico servizio, nonché il numero progressivo assegnato al mezzo. Tali cartelli o scritte dovranno indicare esclusivamente “Denominazione dell'Impresa - Comune di Napoli - Polizia Locale - Servizio Rimozione Veicoli. Tutti i carri rimotori devono risultare veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale ai sensi del citato art. 12 D.P.R. 495/92, muniti permanentemente di speciali attrezzature tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di autoveicoli e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Almeno due carri rimotori, conformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del Concessionario veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato dette comunemente “Torrette”, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di illuminazione della zona di intervento per le spese relative a: 〉 utenze operazioni in ore serali e notturne. Gli stessi devono inoltre essere dotati di idonea apparecchiatura ricetrasmittente o altro apparecchio di ricezione collegato con la propria sede, idonea a ricevere tempestivamente eventuali comunicazioni telefoniche edella Polizia Locale. Il concessionario si impegna altresì, qualora se necessarione presenti la necessità, attivazione nuove utenze a reperire direttamente o volturazione utenze esistenti tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Il concessionario assicura la continuità del servizio con tutti i veicoli, dando la propria reperibilità, sia feriale che festiva ed in qualsiasi orario, assicurando l’operatività degli stessi con un numero di addetti idoneo a garantire la piena funzionalità di almeno n.4 carri durante l’orario 06,00 – 09,00, di almeno n. 8 carri durante l’orario 9,00-20.00, di almeno n. 4 carri durante l'orario 20.00-22.00, e di almeno n. 2 carri durante l'orario notturno 22,00 – 06,00. Per esigenze particolari, quali manifestazioni sportive, religiose, eventi di carattere culturale o turistico etc., l’Amministrazione concedente potrà richiedere l’operatività di più carri nelle giornate feriali, nelle giornate festive e durante l’orario notturno dando preavviso di almeno 12 ore al concessionario. Il concessionario deve inoltre garantire l’apertura della depositeria, per consentire il ritiro dei veicoli rimossi da parte degli utenti, tutti i giorni sia feriali che festivi, con orario 06,00 – 24,00, tranne i giorni in cui vi siano le esigenze particolari di cui sopra in cui la consegna dei veicoli dovrà essere consentita fino alle ore 02.00 o almeno fino a due ore dopo il termine della manifestazione. Dovrà essere garantito in ogni caso, una pronta reperibilità relativamente alla consegna dei veicoli, durante l’orario di chiusura per i casi urgenti valutati tali da parte del Corpo della Polizia Locale; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobileNelle serate della c.d. movida (venerdì, sabato e domenica) in orario 18.00 – 03.00 per le zone interessate, l’affidatario dovrà garantire un numero minimo di carri rimotori pari a n. 8 (otto). Per i predetti giorni dovrà essere garantita la restituzione dei veicoli rimossi fino alle ore 06.00 del giorno successivo. Sarà a cura del Corpo di Polizia Locale comunicare in modalità telematica, la localizzazione e l’orario di intervento con debito anticipo. Essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il concessionario non potrà in nessun caso agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli impiantiinterventi da effettuare, delle attrezzature i quali rimangono circoscritti nell’ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia stradale. Effettuata la rimozione, l’impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e delle aree scopertecustodia all’interno dell’area di cui al successivo punto 5.2, che abbia i requisiti previsti dalle normative vigenti. Ai sensi dell'art. 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 il concessionario responsabile del deposito assume la veste giuridica del custode e i relativi obblighi. Il concessionario provvederà a comunicare giornalmente alla Sala Operativa del Corpo della Polizia Locale l’elenco dei veicoli rimossi e di tutti gli interventi effettuati; 〉 costo la comunicazione dovrà avvenire in via informatica, con l’obbligo di dotarsi dei necessari strumenti compatibili con il sistema informatico utilizzato dal Corpo della Polizia Locale. Per ogni veicolo rimosso e non ancora riconsegnato, il concessionario dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni, a proprie spese, alla comunicazione dell’avvenuta rimozione al proprietario mediante telegramma/raccomandata/PEC sulla base dei dati forniti dal Comando della Polizia Locale previa richiesta con sistema informatizzato al competente ufficio. L’attestazione della notifica della comunicazione di cui trattasi dovrà essere esibita su richiesta del personale; 〉 tariffa competente ufficio dell’Amministrazione. Il concessionario provvederà inoltre a comunicare al competente ufficio dell’Amministrazione, con cadenza mensile, entro il 5 del mese successivo (come visto nel punto 2 del CSA) l’elenco dei veicoli ritirati dai proprietari, con l’indicazione della data della rimozione e del ritiro, la targa della vettura, il numero della fattura, la somma fatturata (scorporando l’importo dovuto per la raccolta rimozione e il trasporto dei rifiuti; 〉 costo l’importo dovuto per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili), cancelleria e materiali da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e i giorni di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare custodia) con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990l’evidenza dell’imponibile. Il concessionario dovrà altresì: − rimborsare annualmente obbligatoriamente prevedere un locale per ogni depositeria, debitamente attrezzato con apparecchiature telefoniche e informatiche, a disposizione della Polizia Locale con linea telefonica e di rete, per lo svincolo dei veicoli. Il concessionario potrà consegnare il veicolo solo a seguito di svincolo da parte di personale appartenente alla Polizia Municipale. Nel caso di veicoli rimossi per i quali, decorsi 30 giorni dalla data della rimozione, nessuno abbia provveduto al Comune i costi per energia elettrica, acqua potabile, gas per cucina e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione ritiro degli stessi; − prevedere annualmente , il concessionario dovrà comunicare l'elenco dei veicoli giacenti al competente Ufficio dell'Amministrazione al fine dell'attivazione delle procedure previste dal D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189. Anche in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a favore qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Il concessionario, quale sostituto dell’Amministrazione concedente, nei rapporti con gli utenti interessati è tenuto ad osservare rigorosamente gli obblighi derivanti dalla normativa di cui all’art. 1766 c.c. e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale con proprio atto. Ai sensi dell’art. 1771 c.c. il concessionario non potrà richiedere all’Amministrazione concedente il ritiro dei veicoli in custodia, prima della scadenza della presente concessione. Al termine della presente concessione il concessionario è tenuto alla consegna dei veicoli non ritirati dai proprietari, all’Amministrazione o al nuovo concessionario. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Nel caso di veicoli rimossi per i quali emerga successivamente la provenienza furtiva, gli stessi dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari, previo nulla osta da parte del Comune la possibilità competente ufficio della Polizia Locale, senza alcun addebito di n. 1 inserimentospesa. Decorsi cinque giorni dalla comunicazione al proprietario e/o avente diritto dell’avvenuto ritrovamento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale del Comune lo stesso sarà tenuto al pagamento della tariffa giornaliera di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionariodeposito e custodia secondo le tariffe applicate per tale servizio. In ogni caso caso, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione concedente in ordine al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute dal concessionario. Al concessionario è fatto obbligo di dotarsi dei mezzi e degli strumenti necessari a carico norma di legge per la conservazione dei dati personali trasmessi dall’Amministrazione concedente per motivi connessi agli adempimenti previsti dal presente atto. Al concessionario è fatto altresì obbligo di rispettare quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali di cui al successivo punto “21”. Il concessionario provvederà a realizzare una pagina web o spazio dedicato del proprio sito internet contenente in sintesi le informazioni utili in relazione al servizio. La pagina dovrà contenere indicazioni in merito agli orari di apertura e ai contatti attivabili con il gestore del servizio. Altre funzionalità della pagina web costituiranno eventualmente parte integrante del progetto tecnico funzionale allegato all'offerta. Tale pagina web o spazio dedicato dovrà essere consultabile attraverso un link presente sul sito dell'ente. Il personale addetto al servizio di depositeria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini negli orari di apertura le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenerne la restituzione nonché altre informazioni attinenti le attività regolate dalla concessione. Il concessionario tutto quanto rinuncia ad ogni compenso quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell’art. 354 del DPR 495/92; Il concessionario si impegna al ritiro a titolo gratuito, presso il deposito attualmente in uso da parte dell’Amministrazione, dei veicoli non espressamente previsto tra gli oneri a carico ritirati dai proprietari (quando rimossi e custoditi sensi dell’art 159 del Comune che si renda necessario D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) per il buon funzionamento della strutturatrasporto nell’area di cui al successivo punto 5.2 , divenendone così depositario ai sensi dell’art. 1766 c.c. e seguenti.

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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese relative di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, diritti di segreteria. Saranno a totale carico del Concessionario, inoltre, tutte le imposte e tasse generali e speciali vigenti o che possano entrare in vigore durante la durata della concessione, senza diritto di rivalsa; Viene richiesto il rispetto dell’art. 3, L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili. Saranno a carico del Concessionario gli adempimenti necessari per l’ottenimento dell’autorizzazione sanitaria per la gestione del Centro di Cottura nonché quelli relativi alla N.I.A./D.I.A. riferita ai refettori di ogni plesso. E’ onere del Concessionario acquisire le certificazioni di qualità UNI EN ISO: 10854:1999 relativa al sistema di autocontrollo metodo HACCP; 14001:2004 relativa alla certificazione del sistema di gestione ambientale; 22000:2005 relativa al sistema di gestione per la sicurezza alimentare HACCP; per il centro cottura di Trofarello secondo quanto previsto nell’offerta. Sarà a carico del Concessionario, inoltre, la redazione, su supporto cartaceo ed informatico, del manuale di esercizio e manutenzione del Centro e di tutte le sue parti, in lingua italiana, completo di tutta la documentazione necessaria per una corretta gestione e manutenzione dello stesso. Oltre a quanto prescritto nei precedenti articoli del presente Capitolato, il Concessionario si impegna a: 〉 utenze telefoniche e, se necessario, attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, delle attrezzature e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa - utilizzare per la raccolta produzione dei pasti destinati all’utenza di Trofarello; solo ed esclusivamente il Centro Cottura comunale, l’utilizzo di altri Centri Cottura dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione concedente, e dovrà avvenire solo in casi eccezionali motivati e giustificati per iscritto al Servizio comunale competente; - eseguire le prestazioni a suo carico a regola d’arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio rischio e responsabilità, nonché ad assicurare la sostituzione del personale con pari qualifica, in caso di assenza, affinché possa essere garantita la continuità e la qualità del servizio; - fornire il trasporto dei rifiuti; 〉 costo vestiario per la fornitura di: generi alimentaritutto il personale addetto al servizio a seconda della tipologia di intervento (somministrazione, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abilipulizie,etc.), cancelleria nonché il vestiario monouso (es. camice e materiali da ufficiocalzari) per i componenti della commissione mensa; - sostenere tutte le imposte e tasse generali e speciali, pannolinisenza diritto di rivalsa, materiale sanitario a carico dell’assuntore per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione l’esercizio di tutti i beniservizi previsti nel presente Capitolato. Per quanto riguarda l’I.V.A., salvo quelli indicati all’artsi fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia; - tenere i registri fiscali a norma di legge; - approvvigionare tutte le derrate alimentari occorrenti alla gestione, esibendo a richiesta gli originali delle relative bolle di consegna e le schede tecniche. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione della richiesta annuale Le bolle dovranno riportare solo le merci destinate alla preparazione dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990. Il concessionario dovrà altresì: − rimborsare annualmente al Comune i costi per energia elettrica, acqua potabile, gas per cucina e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi; − prevedere annualmente a favore del Comune la possibilità di n. 1 inserimento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale pasti del Comune di Ponte Trofarello; - organizzare ed erogare l’intero servizio di Piaveristorazione in conformità ai valori nutrizionali indicati nel presente Capitolato e suoi allegati, ai menu concordati e ai particolari regimi dietetici; - provvedere all’immediata fornitura di piatti, posate, bicchieri ed altro materiale a perdere ad insindacabile richiesta del Concedente in caso di sopravvenute necessità; - usare i locali, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, le stoviglie e quanto altro in genere messi a disposizione dal Concedente, con la massima cura e diligenza, nonché mantenere e consegnare i beni stessi alla cessazione del contratto in perfetto stato di conservazione, salvo deperimento dovuto all’uso; - dare all'asilo nido la denominazione tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione nel servizio di trasporto dei pasti ai refettori; - fornire il nome del Direttore responsabile, con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione, che l'Amministrazione sarà il diretto interlocutore dell’Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è a carico del concessionario per tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico concerne la gestione del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento servizio. Il Concessionario dovrà dare tempestiva comunicazione con congruo anticipo nel caso in cui venga sostituito; - presenziare alle riunioni della struttura.Commissione Mensa; - sostenere i costi relativi all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione;

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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno La ditta aggiudicataria dovrà procedere alla richiesta dell’autorizzazione necessaria al funzionamento. Pertanto il concessionario dovrà gestirla garantendone il permanere dei requisiti previsti dalla normativa in materia (artt. da 27 a carico 38, del Concessionario Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 pubblicato sul BURAS n. 24 del 28/07/2008 come integrato dalla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013 avente per oggetto “Requisiti specifici per le spese relative a: 〉 utenze telefoniche esingole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, se necessarioart. 28, attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, delle attrezzature comma 1) e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 〉 costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili), cancelleria e materiali da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione quant’altro necessario alla regolare funzionalità della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990struttura residenziale. Il concessionario dovrà altresìpertanto obbligatoriamente: − rimborsare annualmente - Presentare all’ufficio SUAP del Comune l’apposita dichiarazione di inizio di attività (DUAAP) e porre in essere quant’altro necessario alla regolare funzionalità della struttura. Il Comune non si ritiene vincolato in alcun modo dall’esito della gara, qualora non possa essere mantenuta l’autorizzazione al funzionamento o, per qualsiasi altra causa, non possa essere proseguita la concessione della Comunità Alloggio, per causa non imputabile al Comune, ovvero se l’impresa non acquisisce le sopraccitate autorizzazioni, i cui oneri sono a totale carico della stessa aggiudicataria. - Garantire il possesso ed il mantenimento, durante tutto il periodo della concessione, dei requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23.12.05 n. 23 e di quelli stabiliti dalle delibere G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013, come approvata definitivamente con delibera G.R. 50/17 del 03.12.2013, i requisiti organizzativi indicati dal punto 1.2 e quelli del personale indicati nell’allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013, la D.G.R. e n. 38/14 del 24/07/2018 e di tutte le successive modificazioni che dovessero intervenire nel periodo della concessione. - Adottare la Carta dei servizi ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23, secondo le modalità previste dal comma 9 dei requisiti organizzativi delle strutture sociali indicati nel comma 9 del punto 1.2 dell’allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e a darne adeguata pubblicità agli utenti. - La Carta dei servizi dovrà assicurare l’informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell’erogazione dei servizi. - Garantire senza interruzioni la prosecuzione dei servizi già attivi nella struttura e previsti da questo capitolato. - Osservare scrupolosamente, oltre le regole e obblighi previsti in questo capitolato, anche quelle regole e obblighi autoassunti con la presentazione del progetto tecnico proposto. L’inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative e delle modalità esecutive del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare, nei casi più gravi o di comprovata recidiva, l’applicazione delle previste penalità, fino alla risoluzione del contratto. - Rispondere delle responsabilità del personale dipendente e dei danni arrecati a terzi e al Comune nell’espletamento della sua attività. Sarà obbligo dell’impresa assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell’incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando escluso da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario, nell’assumere il servizio, si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i costi per energia elettricadipendenti e coadiutori il contenuto di questo capitolato, acqua potabiledelle norme contrattuali, gas per cucina legislative e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi; − prevedere annualmente a favore del Comune regolamentari vigenti, igienico-sanitari, giuridico-amministrativi, in materia di prevenzione infortuni e rapporti di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto. Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la possibilità di n. 1 inserimento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è a carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento decadenza della strutturaconcessione.

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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno a) il concessionario è tenuto a carico disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno quattro autoveicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del Concessionario D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le spese relative caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonchè di idonea area di deposito nel territorio del Comune di Trieste che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a: 〉 utenze telefoniche e), se necessariob), attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobilec), degli impianti, delle attrezzature e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa per la raccolta d) e il trasporto ricovero di almeno 55 autoveicoli (categoria M1). I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei rifiuti; 〉 costo carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio e devono essere uniformemente colorati. Tutti i carri rimotori devono avere caratteristiche tali da consentire la fornitura di: generi alimentaririmozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 e almeno due idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta immatricolati con carrozzeria Autogrù (codifica UC nel codice J2 della Carta di Circolazione) e riportanti nella Carta di Circolazione l’allestimento per soccorso stradale e rimozione veicoli con traino ad asse sollevato mediante braccio gru, materiale didattico con rapporto di traino 0,5 e triangolo distanziatore (compreso quello specifico per bambini diversamente abiliai sensi dell’Appendice IV all’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495). I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi, cancelleria e materiali da ufficioai sensi dell’art 151, pannolinicomma 1, materiale sanitario per l’igiene dei bambini lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di pronto soccorso, materiali igienici illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne. Gli stessi devono inoltre essere dotati di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese idonea apparecchiatura di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione comunicazione al fine di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico garantire l’immediato collegamento con la centrale operativa del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione Corpo della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990Polizia Locale. Il concessionario dovrà si impegna altresì: − rimborsare annualmente al Comune i costi per energia elettrica, acqua potabile, gas per cucina e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi; − prevedere annualmente a favore del Comune qualora se ne presenti la possibilità di n. 1 inserimentonecessità, a titolo completamente gratuitoreperire direttamente o tramite terzi, su valutazione del Servizio Sociale del Comune mezzi idonei alla rimozione di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è veicoli con massa complessiva superiore a carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della struttura.Kg 3.500

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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno La struttura è in possesso dell’autorizzazione necessaria al funzionamento. Pertanto il concessionario dovrà gestirla garantendone il permanere dei requisiti previsti dalla normativa in materia (artt. da 27 a carico 38, del Concessionario Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 pubblicato sul BURAS n. 24 del 28/07/2008 come integrato dalla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013 avente per oggetto “Requisiti specifici per le spese relative a: 〉 utenze telefoniche esingole tipologie di strutture sociali ai sensi del Regolamento di attuazione della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, se necessarioart. 28, attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti, delle attrezzature comma 1) e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti; 〉 costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico (compreso quello specifico per bambini diversamente abili), cancelleria e materiali da ufficio, pannolini, materiale sanitario per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione quant’altro necessario alla regolare funzionalità della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990struttura residenziale. Il concessionario dovrà altresìpertanto obbligatoriamente: − rimborsare annualmente - presentare all’ufficio SUAP del Comune l’apposita dichiarazione di inizio di attività (DUAAP) e porre in essere quant’altro necessario alla regolare funzionalità della struttura. Il Comune non si ritiene vincolato in alcun modo dall’esito della gara, qualora non possa essere mantenuta l’autorizzazione al funzionamento o, per qualsiasi altra causa, non possa essere proseguita la gestione della Comunità Alloggio e Comunità Integrata, per causa non imputabile al Comune, ovvero se l’impresa non acquisisce le sopraccitate autorizzazioni, i cui oneri sono a totale carico della stessa aggiudicataria. La stipula del contratto concessorio è, in ogni caso, subordinata alla permanenza dell’autorizzazione al funzionamento della stessa, nonché all’accreditamento di cui all’art. 43 L.R. 23/2005, senza che il concessionario possa in merito vantare alcuna pretesa, neanche a titolo risarcitorio. - garantire il possesso ed il mantenimento, durante tutto il periodo della concessione, dei requisiti stabiliti dal regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23.12.05 n. 23 e di quelli stabiliti dalla delibera G.R. n. 33/36 del 8 agosto 2013 come approvata definitivamente con delibera G.R. 50/17 del 03.12.2013. In particolare i requisiti organizzativi indicati dal punto 1.2 e quelli del personale indicati nell’allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013. - adottare la Carta dei servizi ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 23/12/2005, n. 23, secondo le modalità previste dal comma 9 dei requisiti organizzativi delle strutture sociali indicati nel comma 9 del punto 1.2 dell’allegato alla Delibera G.R. n. 33/36 del 8.8.2013 e a darne adeguata pubblicità agli utenti. La Carta dei servizi dovrà assicurare l’informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell’erogazione dei servizi. - garantire senza interruzioni la prosecuzione dei servizi già attivi nella struttura e previsti da questo capitolato. - osservare scrupolosamente, oltre le regole e obblighi previsti in questo capitolato, anche quelle regole e obblighi autoassunti con la presentazione del progetto tecnico proposto. L’inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative e delle modalità esecutive del servizio, così come definite nel progetto tecnico, potrà comportare, nei casi più gravi o di comprovata recidiva, l’applicazione delle previste penalità, fino alla risoluzione del contratto. - rispondere delle responsabilità del personale dipendente e dei danni arrecati a terzi e al Comune nell’espletamento della sua attività. Sarà obbligo dell’impresa assumere tutte le cautele necessarie a garanzia della tutela della sicurezza e dell’incolumità del personale e verso terzi, ospiti inclusi. Ogni responsabilità riferita a danni e infortuni ricadrà pertanto sul concessionario, restando escluso da ogni coinvolgimento il Comune, salvo accertamento di dolo. Il concessionario, nell’assumere il servizio, si impegnerà ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i costi per energia elettricadipendenti e coadiutori il contenuto di questo capitolato, acqua potabiledelle norme contrattuali, gas per cucina legislative e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi; − prevedere annualmente a favore del Comune regolamentari vigenti, igienico-sanitari, giuridico- amministrativi, in materia di prevenzione infortuni e rapporti di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto. Il mancato rispetto di quanto precede comporterà la possibilità di n. 1 inserimento, a titolo completamente gratuito, su valutazione del Servizio Sociale del Comune di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è a carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento decadenza della strutturaconcessione.

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OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO. Saranno a) il concessionario è tenuto a carico disporre in modo esclusivo, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno quattro autoveicoli immatricolati ad uso speciale e classificati nella categoria N2, ai sensi dell’art. 47 del Concessionario D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, aventi le spese relative caratteristiche tecniche definite nell’art. 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. mod. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) nonché di idonea area di deposito nel territorio del Comune di Trieste che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall’art. 47 del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, comma 2 lett. a: 〉 utenze telefoniche e), se necessariob), attivazione nuove utenze o volturazione utenze esistenti ; 〉 manutenzione ordinaria dell’immobilec), degli impianti, delle attrezzature e delle aree scoperte; 〉 costo del personale; 〉 tariffa per la raccolta d) e il trasporto dei rifiuti; 〉 costo per la fornitura di: generi alimentari, materiale didattico ricovero di almeno 55 autoveicoli (compreso quello specifico per bambini diversamente abilicategoria M1), cancelleria e materiali che risponda alle caratteristiche di cui al successivo art. 5.2. I carri rimotori devono possedere tutte quelle particolari caratteristiche ed accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose. A tal fine l’Amministrazione potrà richiedere, con congruo preavviso non inferiore a mesi tre, adeguamenti ed innovazioni in ordine alle caratteristiche dei carri rimotori. In particolare questi ultimi devono possedere apposite attrezzature che consentano la rimozione dei veicoli aventi gli organi di movimento bloccati. I mezzi di cui sopra devono risultare conformi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente per il peculiare servizio e devono essere uniformemente colorati. Tutti i carri rimotori devono risultare veicoli ad uso speciale soccorso stradale ai sensi del citato art. 12 D.P.R. 495/92, muniti permanentemente di speciali attrezzature tali da ufficioconsentire la rimozione di qualsiasi tipo di autovettura e motoveicolo con massa a pieno carico fino ad almeno Kg 3.500 compresi. Almeno due carri rimotori, pannoliniconformemente omologati ed idonei per operare in strade con larghezza particolarmente ridotta, materiale sanitario per l’igiene devono essere allestiti con braccio gru che consenta di effettuare il trasporto del veicolo mediante il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. I carri rimotori devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell’esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei bambini veicoli stessi, ai sensi dell’art 151, comma 1, lettera p-septies del D. Lgs. 30.04.1992 n° 285, e di pronto soccorso, materiali igienici illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne. Gli stessi devono inoltre essere dotati di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza, biancheria da mensa, biancheria da letto, vestiario per il personale e spese idonea apparecchiatura di gestione in genere; 〉 allestimento completo degli spazi ricevuti in concessione e sostituzione comunicazione al fine di tutti i beni, salvo quelli indicati all’art. 6 “Oneri a carico garantire l’immediato collegamento con la centrale operativa del Comune”, lesionati o divenuti inservibili. 〉 manutenzione del verde dell’area scoperta di pertinenza; 〉 collaborare con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione Corpo della richiesta annuale dei contributi di gestione di cui alla L.R. n. 32/1990Polizia Locale. Il concessionario dovrà si impegna altresì: − rimborsare annualmente al Comune i costi per energia elettrica, acqua potabile, gas per cucina e riscaldamento che verranno contabilizzati a parte previa puntuale misurazione degli stessi; − prevedere annualmente a favore del Comune qualora se ne presenti la possibilità di n. 1 inserimentonecessità, a titolo completamente gratuitoreperire direttamente o tramite terzi, su valutazione del Servizio Sociale del Comune mezzi idonei alla rimozione di Ponte di Piave; − dare all'asilo nido la denominazione che l'Amministrazione Comunale proporrà al Concessionario. In ogni caso è veicoli con massa a pieno carico del concessionario tutto quanto non espressamente previsto tra gli oneri superiore a carico del Comune che si renda necessario per il buon funzionamento della strutturaKg 3.500.

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