Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. Beni soggetti a regime di demanio e del patrimonio indisponibile
a. L’utilizzo esclusivo da parte di terzi di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile e’ consentito allorché l’attività da svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico, dell’Amministrazione Comunale.
b. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nelle forme della concessione amministrativa su conforme atto deliberativo della Giunta Comunale.
c. La concessione ha la durata non superiore a (6 anni) anni e può essere sempre revocata per sopravvenienti interessi dell’Amministrazione Comunale.
d. Il canone concessorio è determinato sulla base di una perizia di stima redatta dal competente Servizio Patrimonio ed aggiornato automaticamente e annualmente sulla base della variazione accertata dall’ISTAT.
e. L’occupazione del demanio stradale è consentita solo previo rilascio di autorizzazione da parte del Servizio competente secondo le modalità e la procedura prevista dal Regolamento comunale che disciplina l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e comporta il pagamento del canone concessorio di occupazione di suolo pubblico.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. Beni soggetti a regime di demanio e del patrimonio indisponibile
a. L’utilizzo esclusivo da parte di terzi di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è consentito allorché l’attività da svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico dell’Amministrazione Comunale.
b. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nelle forme della concessione amministrativa su proposta, con atto deliberativo, della Giunta Comunale.
c. La concessione può avere durata non superiore a nove (9 anni) anni e può essere sempre revocata per sopravvenienti interessi dell’Amministrazione Comunale. Qualora la durata della concessione debba essere superiore agli anni nove dovrà essere disposta con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è di norma effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente: • Contratto di locazione (artt. 1571 e seguenti del Codice Civile); • Contratto di affitto (artt. 1615 e seguenti del Codice Civile); • Comodato (artt. 1803 e seguenti del Codice Civile). Per quanto riguarda la concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa generale in materia.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. La concessione in uso a terzi non può in alcun caso confliggere con il perseguimento dell’interesse pubblico primario per cui il bene destinato è classificato ai sensi di legge.
2. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente: ▪ Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.); ▪ Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.); ▪ Comodato (artt. 1803 e segg. C.C.). La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. L’atto di concessione prevede:
a) la durata della concessione;
b) l’ammontare del canone concessorio;
c) l’uso per il quale il bene viene concesso;
d) le condizioni per la conservazione in buono stato del bene concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato;
e) l’ammontare della cauzione che dovrà versare il concessionario. La concessione in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali e non, non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale. In tal senso la concessione è un atto amministrativo potestativo unilaterale, revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
3. Le concessioni in uso di beni patrimoniali indisponibili e demaniali si intendono sempre onerose ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle legge vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 22, è vietato all’Amministrazione concedere in uso gratuito continuativo i beni di cui al precedente articolo 2 ad associazioni culturali, sportive, politiche, sindacali ed ai privati in genere. E’ invece consentito concedere in uso gratuito continuativo i medesimi beni alle Istituzioni, Fondazioni e Deputazioni della Provincia di Chieti e alle società senza scopo di lucro partecipate dalla Provincia di Chieti per una quota superiore al 50%.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente: - Contratto di locazione (artt.1571 e segg. c. c.); - Contratto di affitto (artt.1615 e segg. c.c.); - Comodato (artt.1803 e segg. c.c.), in via del tutto eccezionale.
2. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.
3. Il contenuto dell’atto di concessione deve essenzialmente prevedere: - l’oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione; - la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. L’assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal tit. III del libro IV del Cod. Civ. e più precisamente: - assegnazione in uso, contrattodi locazione (artt. 1571 e segg. C.C.); - contratto d'affitto (artt. 1615 e segg. C. C.); - comodato (artt.1803 e segg. C.C.).
2. L’assegnazione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere, sia pure a titolo non esaustivo: - l’oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione; - la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. Forme giuridiche di assegnazione dei beni sono: la locazione per i beni patrimoniali disponibili e la concessione beni patrimoniali indisponibili e demaniali.
2. Per quanto riguarda la locazione di beni patrimoniali disponibili si applica la normativa del Codice Civile e la normativa generale in materia.
3. La concessione a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è invece effettuata nella forma della concessione amministrativa, cui aderisce un contratto di concessione, regolante i rapporti tra le parti.
4. La locazione e/o la concessione ai sensi dei commi precedenti ha luogo mediante provvedimento del funzionario a cui, in base all’inventario del patrimonio comunale, è assegnato il bene da dare in concessione, sulla base dei criteri del regolamento e degli indirizzi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione.
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. Articolo 4 - Determinazione dei corrispettivi e Durata
Forme giuridiche di assegnazione dei beni. 1. Per quanto riguarda la locazione di beni patrimoniali disponibili si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile e dalla normativa generale in materia.
2. La concessione in uso precario a terzi di beni patrimoniali e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica, il cui contenuto deve essenzialmente prevedere:
a) l'oggetto, le finalità ed il corrispettivo della concessione;
b) la durata e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
3. La concessione amministrativa è per sua natura personale e non trasmissibile, salvo quanto previsto in tema di subentro nei singoli atti.
4. La locazione e/o la concessione in uso ai sensi dei commi precedenti ha luogo mediante atto amministrativo previo provvedimento motivato del dirigente competente, sulla base dei criteri del regolamento e degli indirizzi previsti dal Piano Esecutivo di Gestione e previa verifica dei requisiti generali da parte dell’assegnatario.