OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità 1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate; 1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore. 2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. 3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno 3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria. 3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente. 3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente. 3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. Se le cose assicurate sono andate perdute, il danno deve essere denunciato anche alle autorità di polizia. Nella denuncia devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratoreall’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 possibilità - provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 ; - a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. È necessario presentare notifica all’autorità di polizia anche per i danni dovuti al danneggiamento doloso e all’urto di veicoli, come pure in caso di sparizione di cose. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sparite.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratoreall’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratoreall’Assicuratore e all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. Se le cose assicurate sono andate perdute, il danno deve essere denunciato anche alle autorità di polizia. Nella denuncia devono essere indicate, in particolare, tutte le cose perdute.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1. Obbligo di salvataggio
1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
1.1.1 possibilità - provvedere alla conservazione, al salvataggio e al recupero delle cose assicurate;
1.1.2 ; - a tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
1.2 Qualora vengano smarriti libretti di risparmio e titoli di credito, si deve richiedere immediatamente il blocco dei pagamenti e, se possibile, avviare la procedura giudiziale d’ammortamento.
2. Obbligo di denuncia del sinistro Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’Assicuratore. È necessario presentare notifica all’autorità di polizia anche per i danni dovuti al danneggiamento doloso e all’urto di veicoli, come pure in caso di sparizione di cose. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sparite.
3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
3.1 Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
3.2 Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.3 Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
3.4 Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico. L’essiccamento artificiale è ammesso unicamente con il previo consenso dell’Assicuratore.
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