Obbligo di salvataggio. L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Obbligo di salvataggio. Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
Obbligo di salvataggio. L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Obbligo di salvataggio. Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
Obbligo di salvataggio. L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
Obbligo di salvataggio. 12.1 Il Contraente deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
12.2 Ciò significa che il Contraente deve adottare tutte le precauzioni del caso per evitare che si verifichi il sinistro. Se ciononostante il sinistro si verifica ugualmente, egli deve adottare tutte le precauzioni necessarie al massimo contenimento delle conseguenze dannose del sinistro.
12.3 Se il Contraente omette dolosamente questi suoi obblighi, perde il diritto all’indennizzo. Se il Contraente omette colposamente questi suoi obblighi, l’indennizzo potrà essere ridotto in proporzione del pregiudizio determinato da tale omissione. ESEMPIO 12.3: Nonostante un’infiltrazione d’acqua, di cui sono a conoscenza, xxxxxx i xxxx della corrente a vista con la certezza che l’acqua raggiunga i cavi e ciò provoca un corto circuito con conseguente incendio (questo è il caso in cui il contraente omette dolosamente i suoi obblighi). Dopo aver subito un furto in appartamento con danno ai vetri, prima che io riesca a sostituire il vetro, subisco un nuovo furto perché i ladri entrano dalla finestra rotta che io non ho messo in sicurezza diversamente (questo è il caso in cui il contraente omette colposamente i suoi obblighi).
Obbligo di salvataggio. Qualora si verifichi un danno materiale che potrebbe comportare un’interruzione d'esercizio, o si sia già verificato un danno da interruzione, è necessario provvedere, per quanto possibile, a evitare o ridurre il danno in parola. A tale proposito, procurarsi ed osservare le indicazioni dell'Assicuratore.
Obbligo di salvataggio. L'Assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. L'Assicurato, a tal fine, si impegna a seguire le istruzioni fornite dall’Assicuratore. Nel caso di inosservanza da parte dell’Assicurato degli obblighi previsti all’art. 2 parte B delle presenti condizioni di assicurazione, l'Assicuratore sarà sollevato dall'obbligo di indennizzo secondo le disposizioni di legge di cui agli artt. 1913, 1914, 1915 del cod. civ.
Obbligo di salvataggio. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte in- consideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in propor- zione del valore assicurato. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in propor- zione del valore assicurato.
Obbligo di salvataggio. L’ASSICURATO è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 C.C.. Qualora l’ASSICURATO non adempia colposamente o dolosamente all’obbligo del salvataggio, la COMPAGNIA, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 C.C.