Obblighi dello Spedizioniere Clausole campione

Obblighi dello Spedizioniere. Lo Spedizioniere, per effetto del mandato ricevuto, provvederà a stipulare uno o più contratti di trasporto nonché a compiere le operazioni accessorie necessarie ad assolvere le richieste del Mandante, agendo con la discrezionalità richiesta dai propri obblighi professionali e con la facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto), sempre operando con la massima diligenza ed agendo quale spedizioniere (e non già quale spedizioniere-vettore). Lo Spedizioniere, salvo diverso e preventivo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. All’or quando previsto dalla vigente normativa italiana, lo Spedizioniere si impegna a concludere contratti di trasporto esclusivamente con Vettori camionistici che attestino, attraverso idonea dichiarazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
Obblighi dello Spedizioniere. 2.1. Lo Spedizioniere, una volta confermata l’accettazione del Mandato (che potrà essere espressa anche solo con l’esecuzione dello stesso), si impegna ad eseguire il Mandato in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante come indicate nel Conferimento d’Incarico, agendo nell’esclusivo interesse della Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia e secondo quanto previsto dall’Art. 1739 Cod.Civ.
Obblighi dello Spedizioniere. 1. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Obblighi dello Spedizioniere. Lo Spedizioniere, in qualità di mandatario, è tenuto esclusivamente a stipulare con il vettore prescelto dall’Utente un contratto di trasporto, di cui non assume alcuna responsabilità, competendo questa in via esclusiva al vettore. Ne consegue che l’Utente non avrà titolo per rivolgere allo Spedizioniere alcuna richiesta di risarcimento per il mancato rispetto dei tempi di consegna previsti, cui lo Spedizioniere non è comunque vincolato, nonché per eventuali danni subiti dai prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio a cura del vettore. Resta comunque fermo, ai sensi di legge, il diritto dell’Utente di agire direttamente nei confronti del vettore inadempiente a tutela dei propri interessi, avvalendosi delle clausole contrattuali di cui al contratto di trasporto concluso dallo Spedizioniere. Lo Spedizioniere si obbliga, su richiesta dell’Utente, a mettere a disposizione di quest’ultimo copia del contratto di trasporto, nonché a fornire allo stesso ogni ulteriore informazione utile ai fini della tutela dei suoi diritti.
Obblighi dello Spedizioniere. Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo (1711). Salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario.
Obblighi dello Spedizioniere. Salvo espresse indicazioni del mandante e fermo restando l’obbligo di informazione, lo spedizioniere potrà agire nell’esecuzione del mandato con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale spedizioniere tutte le operazioni accessorie, connesse e presupposte per l’esecuzione del contratto stesso. Lo spedizioniere, nella stipulazione dei contratti di trasporto, non apporterà alcuna deroga ai limiti di responsabilità del vettore quali stabiliti dalla normativa nazionale ed internazionale in base alla tipologia di trasporto, salvo diverso accordo scritto. Lo spedizioniere, salvo diverso accordo scritto, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto del trasporto. Lo spedizioniere non è tenuto a pesare le merci se non a seguito di preciso ordine scritto del Mandante, salvo che la pesatura non sia resa obbligatoria da disposizioni vigenti. Lo spedizioniere si impegna ove espressamente richiesto a tenere informato il Mandante, tramite comunicazione verbale e/o scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’esecuzione del mandato e del trasporto. Lo spedizioniere si obbliga a comunicare tempestivamente al Mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore. Lo spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo diverso accordo. In caso di trasporti internazionali, lo spedizioniere dovrà incaricare vettori in regola con le certificazioni e autorizzazioni richieste dalla legge per eseguire le operazioni di sdoganamento.

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