Natura dell’incarico Clausole campione
Natura dell’incarico. 1. Il Committente affida al/i Professionista/i, che accetta/no l’incarico, l'esecuzione delle prestazioni stabilite dal successivo art. 3 relative ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/ricostruzione (ipotesi alternative) sull'immobile, danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di proprietà 1 ubicato nel Comune di Via distinto al NCT al foglio particella per un importo presunto delle opere di € (diconsi Euro
Natura dell’incarico. La natura della prestazione deve essere priva di vincolo di subordinazione; il lavoratore a progetto è autonomo nella scelta delle modalità di adempimento della pre- stazione; le modalità dell’adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività.
Natura dell’incarico. L’incarico è di natura professionale, senza vincolo di subordinazione, riconducibile al contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli artt. 22 29 e ss. del codice civile. Nell’effettuare quanto sopra descritto l’incaricato si organizzerà autonomamente in stretto accordo con il Presidente sulle metodologie da eseguire e rapporti da tenere con gli uffici. Il Professionista potrà accedere agli uffici ed agli atti secondo le necessità legate all'incarico e parteciperà, su richiesta del Presidente a incontri con le parti.
Natura dell’incarico. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e ss. c.c. e dell’art 409 n. 3, c.p.c., trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione. Viene espressamente esclusa tra le parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata purché non pregiudichi l’esecuzione del progetto e dandone comunicazione formale e scritta al soggetto committente. Il collaboratore dichiara che non è dipendente di alcuna pubblica amministrazione oppure, se dipendente di pubblica amministrazione, deve essere appositamente autorizzato all’accettazione del presente incarico.
Natura dell’incarico. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli art. 2222–2229 e seguenti del codice civile e dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali d’opera e/o di natura intellettuale senza vincolo di subordinazione, non rientrante in una prestazione abituale di cui all’art. 5, comma 2, DPR 633/72. Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che possano creare danno all’immagine o comunque pregiudizio al Comune di Xxxxxx. Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Natura dell’incarico. Il Mandato si configura come un contratto consensuale, bilaterale ad effetti obbligatori ove il Mandatario agisce in nome e per conto del Mandante; in particolare si configura nella forma del Mandato con Rappresentanza ove il “Consorzio” è Mandatario ed il sottoscrivente è Mandante che costituisce il “Consorzio” come suo procuratore unico, ed ove il Mandatario ha facoltà di compiere, in nome e per conto suo, uno o più atti giuridici, allo stesso modo di una procura in cui il Mandatario abbia a compiere, in via esemplificativa, atti relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas., come stipulare contratti di somministrazione per la fornitura di energia elettrica e/o gas, ecc.
Natura dell’incarico. L 'incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti degli arti. 2222-2230 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l’attività all'interno della sede del Committente. Il Consulente, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata. Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.
Natura dell’incarico. Trattasi di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dalla Dirigente Scolastica incaricato della procedura di selezione.
Natura dell’incarico. 1. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l’attività all’interno della sede dell’ente.
Natura dell’incarico a. L’incarico viene conferito ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 276/03, degli art. 2222 e seguenti, art. 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni senza vincolo di subordinazione.
b. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente con autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili con il contratto. Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico contrattuale. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o comunicate a terzi, salvo esplicita autorizzazione del Committente. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio al Committente, assolvendo le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali. Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
c. E’ consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal Collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva pari al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore, secondo quanto previsto dall’art. 7 punto b).