DISCIPLINA NORMATIVA Clausole campione

DISCIPLINA NORMATIVA. I rapporti fra ARPAT e la ditta aggiudicataria sono regolati dalle seguenti condizioni e norme, che si intendono conosciute ed accettate ai fini della partecipazione alla presente procedura: 1. Condizioni contenute nella presente lettera di xxxxxx ; 2. Condizioni contenute nel Capitolato Generale d’Oneri di ARPAT reperibile all’indirizzo; xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx-0000/xxxxxxx-xxx- direttore-amministrativo/dda32-010813.PDF 3. Offerta presentata dall’Impresa; 4. D.Lgs 50/2016 e smi; 5. D.P.R. 207/2010; 6. L.R.T. 38/2007 e s.m.i.; 7. X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. ( in particolare art. 14 1 E 26); 8. Disciplina contenuta nel Codice Civile. 9. condizioni contenute nel Piano Anticorruzione di Agenzia Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 di cui ai decreti del Direttore generale nn. 16/2017, 17/2017 e 108/2017 xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/disposizioni-generali 10. DPR 62/2013 e DDG ARPAT 3/2014 (codice di comportamento), all'indirizzo: Decreto del Direttore generale nr. 166 del 21/11/2014
DISCIPLINA NORMATIVA. 1. Il presente contratto collettivo integrativo (CCI) è applicativo della disciplina di parte normativa prevista nell’accordo unionale, da intendersi in questa sede integralmente riportata e trasfusa e produce effetto per l’anno 2018 di parte economica; 2. Il presente CCI, ai fini del recepimento e dell’applicazione dell’accordo unionale, reca le specifiche integrazioni necessarie ad assicurare l’adeguamento della disciplina normativa di cui al comma 1 alle peculiarità organizzative e gestionali di questa Amministrazione, quali previste in questa sede per ciascuno degli istituti applicati, nei limiti stabiliti nell’accordo unionale medesimo.
DISCIPLINA NORMATIVA. CAPO I Condizioni per l’esercizio del diritto al permesso studio
DISCIPLINA NORMATIVA. Attraverso il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 30 (abrogato dal Codice dei Contratti Pubblici) è stato disciplinato un sistema nuovo di affidamento dei lavori nel settore dei beni culturali. Attraverso l’articolo 10 c.1-2-3 è stata introdotta una precisa definizione dei beni culturali:”Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o antropo- logico. Sono inoltre beni culturali: a)le raccolte di musei, xxxx- coteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regio- ni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;b) gli archivi e i singoli documenti dello sta- to, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblio- teche dello Stato, delle Regioni, degli altri Enti pubblici territo- riali, nonché di ogni altro Ente e istituto pubblico; sono,altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista
DISCIPLINA NORMATIVALa disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, di cui all’articolo 17 del CCNL del 1.9.1995, con le seguenti eccezioni:
DISCIPLINA NORMATIVA. L’impresa affidataria assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale os- servanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell’appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici) previdenziali ed assistenziali nel confronto dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro, oltre all’integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori. L’Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto all’assolvimento degli obblighi summenzionati. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto. L’Impresa affidataria si obbliga a esonerare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal personale durante l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte. L’Impresa affidataria assume piena ed esclusiva responsabilità riguardo all’integrale osservanza ed ap- plicazione di tutte le norme, contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del- le imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle loca - lità in cui si svolge il servizio, nonché di ogni condizione risultante da successive modifiche od inte- grazioni. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino a sostituzione o rinnovo degli stessi. Il mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato, sarà oggetto di risoluzione del contratto.
DISCIPLINA NORMATIVA. Il contratto di formazione e lavoro è mirato all’acquisizione di professionalità elevata e prevede una formazione per complessive ore 130 da effettuarsi in sostituzione dell’attività lavorativa secondo il programma definito nel progetto formativo approvato dalla Commissione Provinciale del Lavoro. La disciplina prevista è quella del contratto a tempo determinato con due eccezioni: - durata del periodo di prova: 1 mese di lavoro effettivo; - malattia o infortunio: il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare. Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza del termine e non può essere prorogato o rinnovato, se non per specifiche indicazioni di legge. In presenza di eventi oggettivamente impeditivi della formazione, quali: • malattia; • gravidanza e puerperio; • servizio militare e richiamo alle armi; • infortunio sul lavoro; il contratto può essere prorogato solo per il completamento della formazione prevista. La proroga ha una durata corrispondente a quella della sospensione. Il contratto non può essere risolto anticipatamente se non per giusta causa. L’Amministrazione attesta la formazione svolta ed i risultati formativi raggiunti: tale attestazione ha valore per tutti gli usi consentiti e previsti dalla normativa vigente. L’Amministrazione ha facoltà di trasformare tutti od alcuni dei contratti di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato nei limiti della disponibilità di posti in organico e nell’ambito della programmazione del personale. Protocollo N.0044208/2019 del 22/07/2019 Firmatario: XXXXXXX XXXXXXXX La trasformazione avverrà a seguito dell’accertamento dell’attività svolta e del raggiungimento delle competenze descritte nel progetto iniziale in relazione alla posizione da ricoprire. L’accertamento consisterà in un colloquio effettuato dal Dirigente del Settore presso cui si è svolta l’attività di formazione e lavoro o da un suo sostituto, dal Dirigente Responsabile del servizio Risorse Umane o suo delegato e da un dipendente di cat. D competente nelle materie oggetto della formazione. Sulla base dei risultati del colloquio il Dirigente competente certifica il raggiungimento delle competenze richieste per la trasformazione del CFL in contratto a tempo indeterminato.
DISCIPLINA NORMATIVA. Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina dell’art. 13 del presente C.C.N.L. Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
DISCIPLINA NORMATIVA. CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 95 1) Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina degli artt. 77 e ss del presente C.C.N.L. 2) Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
DISCIPLINA NORMATIVA. I rapporti tra la Città metropolitana di Roma e il contraente aggiudicatario del presente appalto sono regolati: - dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; - dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni; - dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni; - dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Oneri e relativi allegati; - dalle disposizioni di cui al Disciplinare di gara; - dalle disposizioni di cui al bando di gara; - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate; - dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; - dalla L. n. 123/2007; - dal D.Lgs 81/2008; - dal Tulps (RD 18 giugno 1931, n. 773); - dal Decreto 269 del 2010 così come modificato dal DM 56 del 2015; - dal D.M. 115 del 2014; - dal D..M. n. 49 del 07/03/2018; - dalla L. n. 136/2010