Obbligo di custodia. Il Fornitore (e/o le società consorziate) ha uno specifico obbligo di custodia di tutto il materiale trasmesso da Sigrade s.p.a. In particolare il Fornitore non sarà liberato da responsabilità in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave. Il Fornitore si impegna - per sè e per i propri dipendenti - a comunicare tempestivamente a Sigrade l’accesso, la sottrazione o la riproduzione, da parte di terzi, di tutto o in parte il materiale trasmesso da Sigrade ed in generale ogni incidente occorso relativo alla sicurezza delle informazioni. Il Fornitore, in quanto non proprietario, dovrà prontamente e specificatamente comunicare ai propri creditori la non pignorabilità e la non soggezione ad esecuzione forzata o a qualsiasi altro provvedimento cautelare sul suddetto materiale.
Obbligo di custodia. Il comodatario si impegna a custodire i locali oggetto di comodato, compresi spazi comuni, con la diligenza del buon padre di famiglia.
Obbligo di custodia. Il Conduttore è tenuto a custodire e a conservare l’immobile e gli impianti di proprietà del locatore con la diligenza del buon padre di famiglia.
Obbligo di custodia. Ai sensi degli artt. 1783/1786 c.c. l’Ente risponde quando le cose dell’Ospite sono state consegnate in custodia; L’Ente ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante di importo modesto e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratta di oggetti pericolosi o di valore eccessivo o ingombranti. L’Ente esige che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Obbligo di custodia. Il Comodatario si obbliga a custodire e a conservare i locali di cui all’articolo 2 con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene per i fini e per l’uso indicati nel presente contratto.
Obbligo di custodia. 0.Xx soggetto gestore è tenuto a custodire e a conservare l’immobile, gli impianti, gli arredi e le attrezzature di proprietà del Comune con la diligenza del buon padre di famiglia.
Obbligo di custodia. L'appaltatore si impegna a custodire il cantiere durante le pre lavorative ed é responsabile per danni da furti commessi all'interno dell'edificio con l'utilizzo dei ponteggi, quando abbia omesso o violato le più elementari regole di prudenza e diligenza nell'erigere e mantenere i ponteggi stessi. Il committente può delegare espressamente (sentenza Cass. penale n. 29l49 del 10/8/2006) al responsabile dei lavori gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei. Resta la responsabilità connessa alla verifica degli adempimenti; quindi la designazione del (C. S. P) e del (C. S. E), non esonerano il committente dalle responsabilità per la verifica e adempimenti e obblighi per: a) invio notifica preliminare; b) verificare che il (C.S.P.) effettui il piano di sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico; e) verifica che il (C. S. E.), durante il periodo del lavoro controlli: d) l'idoneità del piano operativo di sicurezza (P.OS) e che le imprese esecutrici adeguino i propri (P.O.S.), organizzi e coordini i vari datori di lavoro, coordini i vari (R.L.S.) responsabili dei lavoratori per la sicurezza valutando eventuali proposte delle ditte esecutrici per migliorare la sicurezza di cantiere.
Obbligo di custodia. 10.1 Il Professionista ha l’obbligo di custodire le pratiche per la durata di dieci anni dalla cessazione del rapporto di mandato e di rilasciare alla Consip S.p.A. copie in caso di necessità in questo arco temporale.
10.2 Se per la durata dell’obbligo di custodia si applicano termini di legge più lunghi, questi devono essere rispettati e il Professionista dovrà dare seguito alla richiesta di copia da parte di Xxxxxx S.p.A..
Obbligo di custodia. 26.1. Il Fornitore (e/o le società consorziate) ha uno specifico obbligo di custodia di tutto il materiale trasmesso da Cedacri. In particolare il Fornitore non sarà liberato da responsabilità in caso di distruzione o perdita totale o parziale del materiale a seguito di incendio, furto ed in genere in seguito ad atti e/o omissioni dovuti a titolo di dolo e/o colpa grave.
26.2. Il Fornitore si impegna - per sè e per il proprio Personale - a comunicare tempestivamente a Cedacri l’accesso, la sottrazione, la riproduzione o la replica, da parte di terzi, di tutto o in parte il materiale trasmesso da Cedacri ed in generale ogni incidente occorso relativo alla sicurezza delle Informazioni.
26.3. Il Fornitore, in quanto non proprietario, dovrà prontamente e specificatamente comunicare ai propri creditori la non pignorabilità e la non soggezione ad esecuzione forzata o a qualsiasi altro provvedimento cautelare sul suddetto materiale.
Obbligo di custodia. La pulitintolavanderia è responsabile per inosservanza dell’obbligo di custodia dei capi consegnati per la lavorazione. Controllo sugli esiti della lavorazione. Alla riconsegna del capo, la pulitintolavanderia invita il committente a controllare l’esito della lavorazione effettuata.