Obblighi derivanti dal Codice di comportamento Clausole campione

Obblighi derivanti dal Codice di comportamento. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 30/1/2014, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxx=xxx.xxxxxxx&xxxxx=00 Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
Obblighi derivanti dal Codice di comportamento. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001, e dal Codice di comportamento adottato dall’Federazione dei Comuni del Camposampierese con Del. G. FCC n. 114/2022,si estendono, per quanto compatibili, all’esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2 co.3 del medesimo Decreto. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui alla precedente alinea, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’Amministrazione contraente a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell'esecutore, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo,l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. L’Esecutore, inoltre, nell’apposita domanda di partecipazione dichiara sotto la propria responsabilità: - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l’espletamento della suddetta prestazione di servizio, esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; - di provvedere in scienza e coscienza e secondo le regole tecniche, i principi e le regole deontologiche proprie del settore. Le condizioni sopra citate devono essere mantenute durante il periodo di durata del servizio.
Obblighi derivanti dal Codice di comportamento. L’Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, nonché nel Codice di Comportamento della Città di Novate Milanese, visionabile sul sito istituzionale all’indirizzo: e reperibile al seguente link: xxxxx://xxxxxx-xxxxxxxx.x-xxx.xx/X000/xxxxxxx/xxxx/000000? sort=&search=&idSezione=244&activePage=& Ai sensi dell’art. 2 del summenzionato DPR n. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti nei suddetti Codici si estendono, per quanto compatibili, anche nei confronti dei collaboratori dell’Appaltatore medesimo, il quale, al fine di assicurarne il rispetto, è tenuto a mettere gli stessi a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore del Committente. Il rapporto contrattuale verrà risolto nel caso di violazione degli obblighi comportamentali di cui ai predetti Codici.
Obblighi derivanti dal Codice di comportamento. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore deve impegnarsi ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 02-03-2018, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16-04-2013, e aggiornato da ultimo con Deliberazione del Direttore Generale n. 31 del Registro di Emergenza del 17.12.2021, del quale è stata effettuata la ricognizione con Deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 14.01.2022, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link: Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Regione del Veneto con DGRV n. 951 del 02.07.2019 e sottoscritto il 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx). L’Azienda Ulss n. 6 esclude dalla gara la ditta che non accetta il Protocollo di Legalità e si riserva di risolvere il contratto nei casi in cui venga accertata la violazione delle clausole pattizie durante il periodo di vigenza contrattuale, ai sensi dell’art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.
Obblighi derivanti dal Codice di comportamento. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto Codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 2/3/2018 e modificato con deliberazione n. 414 del 16/05/2019, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link:
Obblighi derivanti dal Codice di comportamento. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dell’Azienda Sanitaria, pena la risoluzione del contratto. Il suddetto codice, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 2/3/2018, secondo quanto previsto dal DPR n. 62 del 16/4/2013, è pubblicato nel sito aziendale al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx?xxxxxx=xxx.xxxxxxx&xxxx=0&xx=00&xxxxxxx_xx=00 6&fw1pk=1.

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  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.