Common use of OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Nell’esecuzione della fornitura, l’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva. L’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro, Fornitura E Acquisto Di Ambulanze E Auto Medicalizzate

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Nell’esecuzione della fornitura, l’aggiudicatario deve adempiere a tutti L’Appaltatore assume gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; devefinanziari di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, in particolarecome modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e di conseguenza, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente si obbliga ad accendere presso banche o una banca ovvero presso la Società società Poste Italiane Spa, dedicatiSpa un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio all’appalto in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro Entro sette giorni dalla loro accensionedall’accensione, o, nel caso di conti correnti conto corrente già esistentiesistente, dalla loro prima utilizzazione in per operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro ,l’appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante gli stessi termini devono essere comunicati estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, ad indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essiesso. Gli stessi soggetti provvedonoTutti i movimenti finanziari relativi all’ appalto devono avvenire secondo quanto stabilito all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente CIG (Codice Identificativo di gara): L’appaltatore si obbliga ad inserire in ogni contratto che andrà a sottoscrivere con subappaltatori o subcontraenti la clausola con la quale questi ultimi assumono a loro volta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiil subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art 3 della legge 136/2010 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Napoli. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva. L’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010. L’aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti determina la risoluzione di cui al diritto del presente appalto, il codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016contratto.

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Samples: Contratto Di Appalto

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Nell’esecuzione della fornituradel servizio, l’aggiudicatario l’OE aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti co rrenti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario dell’O Eaggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva. L’aggiudicatario L’OE aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010. L’aggiudicatario L’OE aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara. Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, operazioni,58 deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG. In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016.

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Samples: Accordo Quadro