DISCIPLINARE DI GARA
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA”- VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO STIMATO PER 48 MESI PARI AD € 8.238.500,00 (IVA ESCLUSA).
INDICE
ART. 1 – OGGETTO, DESTINATARI E FINALITÀ.......................................................................................................
ART. 2 – CONDIZIONI A DIVENIRE PARTE DELL’ ACCORDO QUADRO E NUMERO OE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AQ - CONTRATTI APPLICATIVI (CA)................................................................................
ART.3 – DURATA E QUADRO ECONOMICO...........................................................................................................
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA .......................................................................................................
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE .......................................
ART. 6 – CAMPIONATURA…………………………………………………………………………………………………………………………...
ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA........................................................................................................................
ART. 8 – PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E CONSORZI................................
ART. 9 – CESSIONE e SUBAPPALTO......................................................................................................................
ART. 10 – MODALITÀ’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE .....................................................................
ART.11 - MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA ..........................................................................................
ART 12 - COMUNICAZIONI E ACCESSO ................................................................................................................
ART. 13 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE ..............................................................................
ART. 14 – SICUREZZA SUL LAVORO .....................................................................................................................
ART. 15 - STIPULA DELL’AQ E DEI CONTRATTI APPLICATIVI..................................................................................
ART. 16 – RECESSO E RISOLUZIONE Di CONTRATTO ...........................................................................................
ART. 17 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE .............................................................................................................
ART. 18 – MODALITÀ’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA ..................................................................................
ART. 19 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO......................................................................................................
ART. 20 – PERIODO DI PROVA/VERIFICHE IN CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO.............................................
ART. 21 – RITARDI, CONTESTAZIONI, PENALI .......................................................................................................
ART. 22 – FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO...................................................................
ART. 23 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO
ART 24 – FORO COMPETENTE ............................................................................................................................
ART. 25 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003 .................................................................................
ART. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI .....................................................
ART. 27 – OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITA’.......................................................................................................
ART. 28 – OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA ................................................................
ART. 29 – FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI ................................................................
ART. 30– NORME DI RINVIO.................................................................................................................................
ALLEGATO | DESCRIZIONE |
ALLEGATO A | Capitolato tecnico, quantitativi, criteri di valutazione |
ALLEGATO B | Modello scheda offerta economica e campionatura richiesta |
ALLEGATO C | Tabella Lotti – Cauzioni – CIG |
ALLEGATO D | Informativa- duvri |
ALLEGATO E | Scheda tecnica di prodotto |
ALLEGATO F | Patto di integrità |
ALLEGATO G | Fac simile DGUE |
ALLEGATO H | Scheda Fornitore |
ART. 1 – OGGETTO, DESTINATARI E FINALITA’
La presente gara a procedura aperta di rilevanza comunitaria, indetta dall’Azienda USL della ROMAGNA, è finalizzata all’individuazione di più Operatori Economici per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di “DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA
E NEUROCHIRURGIA” occorrente all'Azienda USL della Romagna.
Nell’ambito dell’accordo quadro, le singole forniture saranno richieste ai soggetti che risulteranno aggiudicatari, distintamente per ciascun lotto, tenuto conto dell’ordine di priorità stabilito sulla base della graduatoria di aggiudicazione e sulla base della valutazione effettuata dai servizi utilizzatori che, di volta in volta, individueranno il dispositivo medico che meglio si adatta alle caratteristiche anatomiche e cliniche dei pazienti, sulla base delle specificità dei diversi casi clinici.
La gara è espletata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in esecuzione della Determinazione n. 1974 del 20.07.2017 Direttore dell’Unità Operativa Acquisti Aziendali e di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 24.07.2017.
L’intera fornitura, di durata 48 mesi, è suddivisa in n. 16 lotti indivisibili e aggiudicabili singolarmente, come specificatamente dettagliati nella scheda offerta Allegato B) per un importo max presunto di € 8.238.500,00.
Nella Tabella All. C) sono indicati per ogni singolo lotto: CIG, importi delle cauzioni provvisorie e gli importi quadriennali a base d’asta.
Si precisa che gli importi riferiti ai singoli lotti e complessivamente all’intera fornitura, sono stimati in base alle analisi dei fabbisogni effettuati sull’andamento degli acquisti degli ultimi tre anni.
Essendo in corso il riassetto della rete di terapia del dolore della Regione Xxxxxx Xxxxxxx che prevede la rimodulazione e ristrutturazione della rete stessa è possibile che anche i fabbisogni di ogni singola Azienda attualmente indicati possano variare.
L’operatore economico (OE) può presentare offerta per uno o più lotti. All'interno di ciascun lotto l’OE deve necessariamente presentare offerta completa per tutti i riferimenti, pena l'esclusione dell’offerta medesima.
La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la fornitura qualora, a norma degli artt. 30, 94 e 95 D.Lgs. 50/2016, le offerte presentate risultassero non convenienti, non congrue o tecnicamente non idonee in relazione all’oggetto del contratto, senza che la Ditta possa reclamare indennità di sorta.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Gli operatori economici che intendono presentare offerta dovranno scrupolosamente osservare le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta.
ll presente disciplinare di gara contiene le regole di procedura e i criteri per la selezione di più operatori economici per ciascun lotto per la conclusione di un A.Q. per la fornitura in oggetto senza la fissazione delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali possono dunque variare nell'ambito dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno quadriennale indicato per ciascun lotto.
Il disciplinare di gara è completato dalla seguente documentazione:
ALLEGATO A | Capitolato tecnico, quantitativi, criteri di valutazione |
ALLEGATO B | Modello scheda offerta economica e campionatura richiesta |
ALLEGATO C | Tabella Lotti – Cauzioni – CIG |
ALLEGATO D | Informativa- duvri |
ALLEGATO E | Scheda tecnica di prodotto |
ALLEGATO F | Patto di integrità |
ALLEGATO G | Fac simile DGUE |
ALLEGATO H | Scheda Fornitore |
Il Responsabile del procedimento della presente gara è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (Tel. 0544/287562 – e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Il bando, i documenti di gara, le risposte agli eventuali quesiti e tutte le informazioni inerenti al procedimento di gara fino alla sua conclusione, sono pubblicati sul profilo del committente: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx
Pertanto, ogni successivo riferimento al profilo del Committente è da intendersi riconducibile al suddetto link che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare
Ai sensi dell’art. 74, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, eventuali ulteriori informazioni sulla documentazione di gara devono pervenire esclusivamente per iscritto almeno 12 giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le relative risposte sono pubblicate, ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sul profilo del committente.
Le eventuali richieste da parte degli operatori economici, devono essere inoltrate via e-mail all’indirizzo PEC xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx e per conoscenza all’indirizzo mail del responsabile del procedimento xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
ART. 2 – CONDIZIONI A DIVENIRE PARTE DELL’ ACCORDO QUADRO E NUMERO OE - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’AQ - CONTRATTI APPLICATIVI (CA)
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 l’accordo quadro verrà concluso con tutti gli operatori economici che, in seguito alle valutazioni previste dalla documentazione di gara, risulteranno in possesso dei requisiti generali e tecnici richiesti. Gli Operatori Economici selezionati per la conclusione dell’AQ sono tutti gli O.E. che hanno presentato per ciascun lotto offerte che abbiano superato positivamente la valutazione qualitativa e di importo inferiore alla base d’asta.
Contestualmente alla stipula dei contratti dell’AQ, la stazione appaltante precisa che procederà alla stipula di almeno tre contratti applicativi per ciascuno dei lotti in gara, con i tre operatori economici risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione, garantendo un minimo acquistabile rispettivamente per almeno il 25% (al primo), il 15% (al secondo) e il 10% (al terzo) dell’importo complessivo stimato per quel lotto. La restante parte di fornitura potrà essere acquistata a seconda delle necessità cliniche e/o tecniche presso gli OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione o presso qualunque altra impresa con la quale sia stato concluso l’accordo quadro. Ne consegue che nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi per ciascun lotto per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di riferimento di ciascun lotto.
ART.3 – DURATA E QUADRO ECONOMICO
Durata.
La durata dell’AQ è pari a mesi 48 (4 anni). Successivamente alla scadenza dell’AQ non possono essere emessi CA. Ove, alla data di scadenza di sopraddetto termine, fosse in corso l’esecuzione o il completamento dei contratti applicativi emessi durante la vigenza dell’accordo, l’appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.
Suddetto termine quadriennale decorre dalla data di stipula dell’AQ. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c.1, X.Xxx. 50/2016, non è ammessa proroga dell’AQ, salvo in casi eccezionali debitamente motivati. Se - per qualsiasi motivo – alla cessazione dell’efficacia dell’AQ o di ogni singolo CA, non fosse conclusa la nuova procedura di gara l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità della fornitura, mantenendo le medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al suo completamento.
Qualora prima della scadenza e/o esaurimento dell’AQ (e/o dei CA) intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive da parte dello Stato o della Regione Xxxxxx-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell’affidamento dell’attività oggetto del presente AQ (e/o dei CA), la SA si riserva la facoltà di recedere anticipatamente senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 96 (Legge finanziaria 2007) – e successive modificazioni ed integrazioni “gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”. Posto che detto disposto individua un obbligo normativo incondizionato in capo alle Aziende USL, la SA non potrà addivenire alla stipula contrattuale qualora anche dopo l’aggiudicazione definitiva sopravvenga una convenzione avente oggetto identico e/o analogo al presente.
Quadro economico
La SA precisa che:
1. la stima del quadro economico quadriennale, - così come indicata nel fac-simile scheda offerta economica All. B) è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni delle Unità Operative dell’Azienda USL della Romagna determinata in base alle valutazioni dell’andamento degli acquisti. Pertanto, posto che la quantità non costituisce condizione di fornitura cristallizzata dal presente documento, la stessa può solo costituire parametro di riferimento per la formulazione dell’offerta, potendo essa stessa subire variazioni anche in aumento, e comunque nel rispetto dell’importo pieno considerato per ciascun lotto;
2. La determinazione dell’importo pieno è finalizzata a consentire acquisizioni sia di beni/dispositivi oggetto di contratti applicativi, sia di beni/dispositivi offerti dall’OE mediante produzione e/o aggiornamento dei propri listini o frutto di innovazione tecnologica.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA
I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell’accordo quadro salva la possibilità di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
L’importo della fornitura deve intendersi omnicomprensivo, con l’esclusione della sola I.V.A.; il prezzo deve intendersi franco di ogni spesa (spedizione, spese doganali, imballo, scarico, trasporti interni, etc.).
Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali costi standardizzati ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all’art. 15, c. 13, lett. b) del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l’esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed e oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi della fornitura stessa. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE
Xxxx esclusione dalla gara, le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 15.09.2017 al seguente indirizzo:
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
U.O. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – RAVENNA - XXX XXXXXXX XXXXXXXXX -0x XXXXX 00000 XXXXXXX (XX)
Il plico può essere recapitato con ogni mezzo ovvero consegnato direttamente nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fino al termine perentorio sopra indicato.
Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio dell’offerente.
E’ ammessa la sostituzione/integrazione dell’offerta, purché pervenga entro il termine di scadenza sopra indicato; in tal caso l’opzione dovrà essere espressamente dichiarata dalla ditta sul frontespizio del plico consegnato in sostituzione/integrazione.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.
Non è in alcun caso consentita la richiesta di ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione della stessa, in quanto dopo tale termine, mediante la presentazione
dell’offerta, l’operatore economico è vincolato alla partecipazione alla gara.
Il plico deve recare a margine le seguenti informazioni:
• L’oggetto dell’appalto: “PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI “ACCORDO QUADRO TERAPIA ANTALGICA”
• La ragione sociale e l’indirizzo del concorrente (nel caso di RTI o consorzi, come disciplinato in apposito articolo del presente documento);
• il numero del lotto o dei lotti per cui si presenta offerta
Pena esclusione:
1. Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta per lo stesso lotto.
2. non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né sono accettate offerte alternative;
3. le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
4. le offerte devono essere contenute in un plico non trasparente, chiuso, debitamente sigillato con strumenti idonei a garantire l’ermetica e inalterabile chiusura a fronte di eventuali manomissioni.
Il plico sigillato di cui al precedente punto 3 deve contenere n. 3 buste separate, ed in particolare:
a. Busta A - documentazione amministrativa;
b. Busta B - documentazione tecnica;
c. Busta C – offerta economica;
Tutte le buste devono riportate l’indicazione della ragione sociale dell’OE.
BUSTA A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico)
La busta A è unica anche in caso di partecipazione a più lotti, deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare l’indicazione esterna “Busta A - Documentazione amministrativa”, l’oggetto della gara e gli estremi del concorrente;
Si precisa che tutta la documentazione è accessibile gratuitamente, illimitatamente e direttamente ed è scaricabile dal sito del Committente.
Tale busta deve contenere:
1. Elenco della documentazione prodotta.
2. Dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara (con particolare riguardo alle clausole di cui agli artt. 4, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 24)., nel capitolato tecnico e relativi allegati, sottoscritta per accettazione dal Legale rappresentate dell’impresa singola; dal Legale rappresentate di ciascuna delle Imprese raggruppande in caso di R.T.I. non costituiti al momento della presentazione dell’offerta; dal Legale Rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio in caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi.
3. il patto di integrità (ALLEGATO F), sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento, pubblicato sul sito dell’Area Vasta Romagna, è immodificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;
4. Scheda fornitore (ALLEGATO H) in cui dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio, da parte della stazione appaltante, di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara;
5. documento/i comprovante/i l’avvenuto versamento, entro il termine perentorio della presentazione dell’offerta, della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23/12/2005, a favore dell’Autorità medesima. L’entità della contribuzione è specificata all’art. 2 della Delibera Anac n. 1377 del 21/12/2016;
Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono consultabili direttamente sul sito dell’Anac al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxxxxxxxxXxxxxxxxxx L’avvenuto pagamento deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Si precisa che il contributo deve essere corrisposto, da parte delle ditte offerenti, solo per la partecipazione ai lotti di importo superiore a € 150.000,00.
I CIG (codici identificativi di ogni singolo lotto ) e l’eventuale importo della contribuzione a carico dei partecipanti alla gara sono indicati nell’ALLEGATO C) Tabella Lotti– CIG- Cauzioni.
6. documento comprovante la costituzione di idonea garanzia provvisoria dell’importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta quadriennale per ciascun lotto cui si intende partecipare, fatte salve le riduzioni previste ai sensi dell’art.93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Relativamente a ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati nella tabella ALLEGATO C) Tabella Lotti – cauzioni – CIG.
Nel caso di offerta di più lotti la ditta presta un’unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni dei lotti offerti nelle forme previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia dovrà essere prestata e potrà essere ridotta nelle forme, nei modi e nei termini di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Vedasi altresì art.6 rubricato “Cauzione provvisoria”.
7. dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che detta dichiarazione d’impegno potrà essere contenuta anche nel documento comprovante la costituzione di idonea garanzia provvisoria. La dichiarazione di cui al presente punto non è dovuta dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
8. documento in originale o in copia che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive e impegna l’operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante;
9. Informativa all D) consegna AUSL Romagna ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, compilata nella parte di competenza dell’offerente e sottoscritta dal soggetto avente titolo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per ricevuta e presa visione, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 “Sicurezza sul lavoro” del presente disciplinare;
10. Documento di Gara Unico Europeo allegato G) compilato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma. La compilazione del DGUE dovrà avvenire con le modalità e seguendo le istruzioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 e le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara Unico Europeo” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate sulla GURI n. 170 del 22/07/2016).
Nel documento dovrà attestarsi il mancato possesso delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, nonché tutte le restanti informazioni richieste nel DGUE.
Si riportano di seguito alcune indicazioni importanti per la compilazione del DGUE:
- Parte I è compilata dalla Stazione appaltante;
- Parte II sezione A:
1. il presente appalto non è riservato, pertanto il paragrafo relativo agli appalti riservati non deve essere compilato (non deve essere barrata alcuna casella);
2. nel riquadro “Forma della partecipazione” devono essere specificate eventuali forme di partecipazione (raggruppamento, consorzio ecc.); in particolare in caso di raggruppamento/consorzio gli operatori economici al punto a) oltre al ruolo è da specificare la parte – espressa in percentuale - dell’appalto e la relativa descrizione che sarà eseguita dal singolo operatore; ogni operatore economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione;
1. Parte II sezione B: replicare le informazioni per tutti i soggetti in carica (alla data di presentazione dell’offerta) e abilitati ad agire come rappresentanti ivi compresi institori e procuratori nell’ambito della presente procedura;
2. Parte II sezione C: non deve essere compilata;
3. Parte II sezione D gli operatori economici devono indicare se intendono subappaltare, le parti della fornitura che intendono subappaltare e inoltre devono inserire la terna dei subappaltatori, nulla relativo ad essi deve essere consegnato in gara (né dichiarazioni, né certificazioni);
4. Parte III Sezioni A, C e D, si specifica che le informazioni/dichiarazioni rese dal soggetto che sottoscrive l’offerta, si intendono riferite, sia a sé stesso sia - per quanto di propria conoscenza - a tutti i soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D-Lgs. 50/2016 in carica e/o cessati e a tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011,
5. Parte III Sezione D - Altri motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: si specifica che indicando in risposta NO, si dichiara che non sussistono i motivi di esclusione specificamente indicati;
6. Parte IV Sezione A – Idoneità: gli operatori trovano il riferimento alla iscrizione presso un registro commerciale o professionale; per tale registro si deve intendere l'iscrizione presso la CCIAA ai sensi dell'art. 83 cc.1 lett. a) e 2 D. Lgs. 50/2016, e si devono quindi indicare i dati di iscrizione dell'operatore economico presso la CCIAA;
7. Parte IV sezioni B, C e D: non deve essere compilata.
8. La parte V non deve essere compilata.
11. copia del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013) dell'Autorità medesima. La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione, pertanto, in caso di mancata registrazione la stazione appaltante invita l’operatore economico a provvedere in un termine congruo (max. 10 giorni solari dalla richiesta);
Inoltre, nei casi sotto indicati (ergo, se ricorre la circostanza), la Busta A deve contenere pena esclusione:
In caso di RTI o consorzio ordinario:
A - già costituito:
12. copia autentica dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio;
13. ai sensi del comma 4 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell’impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
14. ai sensi dell’art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del raggruppamento o del consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
B - Non costituito:
15. dichiarazione singola o congiunta, firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
- a quale impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi del comma 4 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell’impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le parti e/o percentuali dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
16. ai sensi dell’art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
In caso di costituiti consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili (art. 45, c. 2, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016):
17. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, che indichi: a) le consorziate per le quali il consorzio concorre (che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione) ed i relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. b) che tali consorziate non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
18. Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);
Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di partecipazione del consorzio in qualità di soggetto componente il RTI;
19. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);
In caso di subappalto:
20. deve essere presentata la dichiarazione in merito alle parti di fornitura che si intende subappaltare a norma e nei limiti fissati dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la terna dei subappaltatori ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 105, oltre al DGUE (allegato D) compilato nelle parti pertinenti e alle ulteriori dichiarazioni (allegato D1) per ciascun subappaltatore indicato;
Si precisa che:
• ogni documento da inserire nella Busta A deve recare sul frontespizio il numero di riferimento come sopra indicato;
• non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati autenticati secondo modalità diverse da quelle previste agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Xxxx esclusione, ogni dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), alle imprese aderenti al contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.
• Laddove è ammessa la copia conforme all’originale, si intende autenticata nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
In applicazione dell'art.83 c.9 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto del soggetto responsabile della stessa.
di carattere economico)
BUSTA B) - DOCUMENTAZIONE TECNICA
(La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione diretta o indiretta
La busta B è unica sia in caso di partecipazione a un solo lotto sia in caso di partecipazione a più lotti. Detta unica busta deve essere chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare l’indicazione esterna “Busta B – offerta tecnica” oltre l’indicazione del lotto /lotti e gli estremi del concorrente .
La busta B deve contenere i sottoelencati documenti:.
a) elenco dei lotti per i quali la Ditta intende presentare offerta e della campionatura inviata;
b) scheda offerta senza prezzi;
c) se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell’offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l’offerta nel suo complesso, sicché l’offerente deve espressamente indicare le parti dell’offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. La stazione appaltante valuta comunque discrezionalmente se consentire l’accesso alla documentazione tecnica, tenuto conto di quanto precisato all'art. 53 c. 5 D.Lgs. 50/2016.
d) ALL. E) SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO atta a dimostrare il possesso delle specifiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico compilata in ogni sua parte. L’ALL E) costituisce elemento essenziale dell’offerta. pertanto la sua mancanza determina l’esclusione dalla gara;
Le schede tecniche dovranno contenere:
- una descrizione dettagliata delle apparecchiature e/o degli accessori,
- allegare depliant illustrativi e tutto quanto la ditta concorrente ritiene necessario per una migliore descrizione dei dispositivi offerti;
- allegare certificati di rispondenza alle Direttiva CEE indicate nel capitolato tecnico
e) eventuali manuali d'uso, in lingua italiana;
f) n 1 CD/USB contente copia di tutta la documentazione tecnica ad esclusione dei punti a) e c). In caso di disaccordo fra la documentazione su CD e quella cartacea sarà ritenuta valida quella cartacea;
Si precisa che per agevolare le operazioni di verifica della stazione appaltante, ogni documento deve recare sul frontespizio della prima pagina, in alto a destra, numero e/o lettere di riferimento come sopra indicati.
La Commissione giudicatrice, nel corso dell’esame tecnico-qualitativo delle offerte potrà invitare le ditte concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa dei prodotti, rilevata motivatamente dalla Commissione di aggiudicazione, comporterà l’esclusione dalla gara.
BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA
Tale busta - riportante la dicitura “offerta economica” e il nome della ditta offerente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura - deve contenere quanto segue:
a) offerta economica redatta sul nostro modello Scheda Offerta e completa di tutti i dati richiesti e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta o da persona dotata di idonei poteri di firma
• la Scheda Offerta economica, redatta anche su CD/USB (sia in formato Pdf che editabile), dovrà essere allegata all’offerta economica stampata, al fine di poter gestire tempestivamente i dati e la formulazione della graduatoria di aggiudicazione provvisoria;
• in caso di mancata corrispondenza fra offerta cartacea e offerta inserita nel supporto informatizzato, sarà ritenuta valida la prima;
La validità dell’offerta non può essere inferiore a dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016
b) “Xxxxxxx xxxxxx elenco/listino prezzi vigente” in cartaceo e in CD/USB, chiaramente distinto per ciascun lotto offerto, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Ditta o da persona deputata a vincolare l’azienda, corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la stessa scontistica del lotto di riferimento indicata nella scheda offerta. La % di sconto offerta vincolerà il fornitore per tutta la durata della fornitura. Tale listino non concorre all’aggiudicazione, ma i soggetti committenti potrebbero utilizzarlo per eseguire acquisti qualora, per necessità di completamento, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti affini o diversi da quelli indicati nella scheda offerta.
• i listini prodotti dall’OE in fase di gara, ed eventualmente in sede di aggiornamento, devono contenere esclusivamente oggetti diversi da quelli presentati in gara, ma necessariamente riconducibili ai lotti per i quali ha presentato offerta.
• i listini presentati potranno essere aggiornati – sia su richiesta dell’AUSL che su iniziativa delle Ditte
- durante il periodo di fornitura; per aggiornamento si intende:
- la presentazione di ulteriore offerta al ribasso;
- la presentazione di nuovi prodotti in precedenza non presenti in listino (ergo, offerta ulteriormente integrativa e completamento) purché sostanzialmente riconducibili alla tipologia aggiudicata e con l’applicazione dello sconto indicato in sede di gara per il lotto di riferimento;
- la presentazione di nuova offerta riconducibile a INNOVAZIONE TECNOLOGICA (da non confondere con le proposte di aggiornamento tecnologico in sostituzione o in affiancamento di quelli aggiudicati che devono essere proposti allo stesso prezzo del prodotto che vanno a sostituire o affiancare) ad esempio prodotti di nuova immissione sul mercato durante il periodo di vigenza dell’AQ con applicazione dello sconto indicato in sede di gara per quel lotto.
c) Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell’offerta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:
- Utile di impresa
- Costo del lavoro;
- Eventuali Altri oneri (specificare: es. costi di trasporto, di ricerca e sviluppo, amministrativi, etc.). Tali giustificazioni vanno inserite in una busta chiusa recante la dicitura “Giustificazioni relative alle voci di prezzo”.
d) CD/USB riportante la scheda offerta economica, elenco dei prodotti affini e listini prezzi.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implica l’accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E’ nulla ogni altra clausola eventualmente inserita dalla ditta nell’offerta stessa.
Con la presentazione dell’offerta il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire i prodotti, in conformità a quanto indicato nella scheda caratteristiche tecniche ed offerta economica richieste dall’Azienda USL. I prezzi devono intendersi franco di ogni spesa (trasporto, imballo, spese doganali, etc.) per merce consegnata presso l’Azienda USL. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta per lo stesso lotto. Non è ammessa la presentazione, per lo stesso lotto, di offerte alternative, incomplete o condizionate, pena la nullità dell’intera offerta presentata.
Nella busta C non dovrà essere inserito alcun altro documento.
ART. 6 – CAMPIONATURA
Al fine di permettere alla Commissione giudicatrice di poter valutare le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, le ditte concorrenti dovranno far pervenire una campionatura gratuita dei prodotti di cui ai lotti 3, 4 e dal 10 al 16 come indicato in scheda offerta.
I prodotti campionati dovranno essere presentati nella confezione originale di fornitura, dovrà inoltre essere presentata l’etichetta della confezione per consentire la verifica della presenza dei dati e delle diciture in lingua italiana.
La campionatura dovrà essere:
- corredata da documento di redatto su carta intestata della ditta;
- confezionata per singolo lotto, con l’indicazione sull’involucro del lotto cui si riferiscono.
Sul collo/i contenenti i campioni e sul relativo documento di accompagnamento deve essere apposta, in modo chiaramente visibile, la dicitura: “Campionatura gara terapia antalgica”.
La sottoscrizione di qualsiasi documento all’atto del ritiro del collo avrà valore solo per convalidare il numero di colli pervenuti.
In sede di valutazione, la Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature, per eventuali prove tecniche aggiuntive.
La campionatura richiesta, dovrà essere inviata entro il termine fissato per la presentazione delle offerte al seguente indirizzo:
U.O. ACQUISTI AZIENDALI – A.T. RAVENNA – xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx.
ART. 7 CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia provvisoria è pari al 2% dell’importo quadriennale a base d’asta per ciascun lotto cui si intende partecipare. Nel caso di offerta di più lotti la ditta potrà presentare un’unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni dei lotti offerti. Relativamente a ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati in tabella ALLEGATO ) Tabella Lotti – Cauzioni - CIG. La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016), da imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016), oppure può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016).
La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale.
AI sensi dell’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016 l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta:
• del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016;
• del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole medie imprese;
• del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
• del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia è altresì ridotta:
• del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’ultimo periodo dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di offerta, il requisito posseduto e produrre in allegato alla garanzia, copia delle relative certificazioni, in corso di validità.
In caso di RTI, la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla mandataria.
In caso di R.T.I. o Consorzio: la garanzia provvisoria dovrà essere presentata:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di Consorzio ordinario costituito o di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo;
- in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
La garanzia dovrà:
➢ essere riferita alla procedura in oggetto;
➢ indicare come soggetto beneficiario l’Azienda USL della Romagna;
ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016:
➢ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
➢ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
➢ prevedere l’operatività della stessa entro quindici giorni obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
ai sensi dell’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:
➢ avere validità di 270 gg termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
➢ essere corredata dell’impegno all’eventuale rinnovo, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Tale garanzia potrà essere escussa e copre:
➢ il caso di mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell’aggiudicatario;
➢ il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziaria e tecnico- professionale richiesti;
➢ il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.
La garanzia in argomento verrà restituita e/o svincolata ai non aggiudicatari ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
Nell’ipotesi in cui l’Azienda U.S.L. della Romagna ritenga di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta garanzia sarà restituita a tutti i concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale determinazione.
ART. 8 - PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E DI CONSORZI
Salvo quanto di seguito precisato, è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di origine.
Si precisa che è altresì ammessa la partecipazione di imprese aderenti al cd. “contratto di rete”, alle quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.
Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). A tal fine, è vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A, o comunque su richiesta della stazione appaltante) che evidenzino, tra l’altro, (a) il piano di business in rapporto al valore economico/dimensione/tipologia della prestazione richiesta dal presente appalto; (b) lo stato delle imprese coinvolte, quale il coinvolgimento in altri appalti, stato di difficoltà, temporanea difficoltà ad utilizzare i mezzi a disposizione; (c) stato di necessità in termini di attuale capacità produttiva (d) ogni altro elemento volto a fornire un serio principio di prova dell’interesse concreto e differenziato del concorrente a partecipare alla gara nella modalità di “raggruppamento sovrabbondante” e solo secondo questa peculiare modalità. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di “raggruppamento sovrabbondante” qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte e di un accertamento concreto e specifico anche in rapporto al mercato di riferimento, non sia possibile evincere un interesse concreto, proporzionato e differenziato tale da escludere ragionevolmente che l’aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi macroscopicamente anticoncorrenziali.
A norma dell’art. 80, c. 5, lett. m del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in consorzio, che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Gli operatori che presentino un’offerta in RTI o con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in consorzi, devono osservare pena esclusione le seguenti condizioni:
o il plico contenente le Buste A, B e C deve riportare all’esterno l’intestazione:
- di tutte le Imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o consorzio ordinario, non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dell’impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- del consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
- del consorzio stabile;
o con riferimento al contenuto della Busta A:
a) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e relativi allegati nelle forme e secondo le modalità indicate in apposito articolo specifico, deve essere effettuata:
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
b) la sottoscrizione del patto di integrità deve essere effettuata:
- dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
c) il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici deve essere effettuato:
- dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
- dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell’offerta.
d) la cauzione provvisoria deve essere prodotta:
- in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
- in caso di RTI e di consorzio ordinario costituendi, da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile, dal consorzio medesimo ed essere intestato al medesimo;
e) la dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell’art. 93, c. 8, X.Xxx. 50/2016, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016, deve essere intestata:
- in caso di RTI costituito, all’impresa mandataria;
- in caso di RTI o di consorzio ordinario costituendi a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
- in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile al consorzio medesimo;
f) DUVRI In caso di RTI o consorzio deve essere sottoscritto per condivisione integrale da parte di tutti i soggetti facenti parte al raggruppamento o al consorzio.
g) le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al DGUE (Allegato D) devono essere presentate da tutte le imprese del RTI. Al RTI è assimilato il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, c. 2, D.Lgs. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura;
o con riferimento al contenuto delle buste B e C, riguardanti rispettivamente la documentazione tecnica e l’offerta economica, queste dovranno essere sottoscritte:
- dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell’impresa mandataria o del consorzio, in caso di RTI o consorzio, formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di RTI o consorzio non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile.
ART. 9 - CESSIONE e SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda, di quanto subappaltato.
L’affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:
• la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, deve dichiarare, ai sensi dell’art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, le attività che intende eventualmente subappaltare e, ai sensi dell’art. 105 comma 6, la terna dei possibili subappaltatori; in ogni caso l’importo complessivamente subappaltato non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l’erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
• l’affidatario deve depositare:
g) il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;
Con il deposito del contratto di subappalto, l’affidatario deve trasmettere:
h) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza, in capo a se stesso delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
i) il n. di iscrizione alla CCIAA del subappaltatore;
j) dichiarazione del subappaltatore di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
k) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto;
• l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
• I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l’impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
• Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.
• In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016.
• In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l’Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.
ART. 10 – MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La selezione delle offerte economicamente più vantaggiose verrà effettuata a singolo lotto intero in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.50/2016.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata come di seguito specificato:
- qualità, mediante attribuzione di max punti 70 su 100,
- prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 30 su 100.
PUNTEGGIO QUALITA’
Il punteggio relativo alla qualità (70/100) sarà attribuito da apposita Commissione Giudicatrice all’uopo nominata che in base alla documentazione tecnica e alle campionatura, procederà sia a verificare le caratteristiche identificative del prodotto, pena l’esclusione, sia all’attribuzione del punteggio qualitativo, secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato tecnico.
Modalità di valutazione:
P(i) = Σ [Wn * V(i)n ] dove:
P(i) = punteggio/valutazione dell’offerta i-esima; Σ = sommatoria.
Wn = punteggio massimo attribuibile ad ogni criterio n-esimo come indicato nel capitolato tecnico;
V(i)n = coefficiente attribuito dalla commissione al criterio (n) dell’offerta (i) variabile tra 0 e 1 sulla base del giudizio ( vedi Tabella A);
La Commissione attribuirà collegialmente ad ogni criterio uno dei giudizi sottoriportati: Tabella A)
Giudizio | ottimo | Buono | adeguato | parzialmente adeguato | inadeguato |
Valore V(i)n assegnato | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
La Commissione Giudicatrice esprimerà sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse.
SI PROCEDERA’ QUINDI ALLA RIPARAMETRAZIONE SUL PUNTEGGIO QUALITATIVO PER SINGOLO CRITERIO
QUALITATIVO attribuendo alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio qualitativo il punteggio massimo previsto per il criterio considerato ed assegnando alle altre ditte punteggi proporzionalmente decrescenti.
Al termine della riparametrazione per ciascuna ditta si procederà alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.
PUNTEGGIO PREZZO
Il punteggio relativo al prezzo max punti 30
Il prezzo di riferimento in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà l’importo totale D indicato nell’offerta economica - Allegato **-di ciascun lotto
Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:
Vi = (Ri / Rmax)α
Dove:
Vi = Coefficiente assegnato all’offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
Ri = ribasso % offerto dal concorrente (i), calcolato come percentuale del ribasso offerto risultante dalla differenza tra la base d’asta e il totale D. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso Vi assume il valore di 1.
Rmax = ribasso % dell’offerta più conveniente α = 0,3
Saranno ammesse solo offerte inferiori alla base d'asta.
In sede di apertura delle offerte economiche si procederà, per ogni singolo lotto, alla somma dei punteggi espressi (prezzo + qualità) e alla stesura della graduatoria di merito delle offerte con l’individuazione degli O.E. selezionati per la conclusione dell’Accordo Quadro.
Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
ART.11 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
Le sedute pubbliche avranno luogo c/o la sede U.O. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Ravenna, xxx X. Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx (XX).
Il giorno 19.09.2017 alle ore 9,30 avrà luogo l’apertura dei plichi pervenuti.
In caso di sopravvenute modifiche della data sopra indicata, questa verrà tempestivamente comunicata agli offerenti e pubblicata tramite apposito avviso sul profilo del Committente.
La data e l’orario delle sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all’indirizzo PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo committente con almeno (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.
Potranno presenziare, con diritto di parola, uno o più incaricati di ciascun concorrente, purché con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in quest’ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante. Il presente disposto vale come convocazione a detta 1° seduta pubblica. Solo in caso di sopravvenute modifiche della data sopra indicata, questa verrà tempestivamente comunicata agli offerenti e/o pubblicata tramite apposito avviso sul profilo del Committente.
Il soggetto deputato all’apertura, nella 1° seduta pubblica procede
• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti;
• all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti onde verificare la presenza delle Buste A, B, e C;
• all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) al fine di procedere alla verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
• In una successiva seduta si procederà all’apertura delle buste tecniche (Busta B) delle ditte concorrenti ammesse, per la verifica della presenza dei documenti in essa contenuti.
Successivamente la documentazione tecnica è trasmessa alla Commissione Giudicatrice che provvede alla valutazione qualitativa delle offerte.
Svolgimento della valutazione tecnica: in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice accerta la corrispondenza delle offerte tecniche ai requisiti di minima, pena l’esclusione, indicati nel capitolato tecnico e nell’allegata scheda offerta, quindi procede alla valutazione delle medesime.
Terminati i lavori della commissione di aggiudicazione, gli operatori economici sono convocati in una successiva seduta pubblica, durante la quale il soggetto deputato (a) comunica l’eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate; (b) relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi assegnati, (c) procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, verifica la presenza della documentazione richiesta, (d) quindi dà lettura dell’importo economico del lotto offerto; (e) redige graduatoria finale sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche ed economiche di ciascun lotto (f) verifica la presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 3 D.Lgs 50/2016, (g) adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale di propria competenza.
Per tutti i lotti, in caso di parità in graduatoria si procederà:
1. alla richiesta di un miglioramento dell’offerta, da effettuarsi in seduta di gara, se i concorrenti sono presenti, muniti di idonea procura,oppure dando agli stessi un termine non superiore alle 72 ore per presentare un’offerta migliorativa secondo le modalità che verranno indicate;
2. all’estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti ha proposto un’offerta migliorativa.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta verranno custoditi dall’Azienda USL nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. In questa ipotesi tutta la documentazione (amministrativa e tecnica) e la busta chiusa dell’offerta economica saranno conservate agli atti. La Ditta offerente potrà richiedere la restituzione integrale del plico, decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.
Si precisa che l’Azienda si riserva il diritto:
1. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto in gara, agli obiettivi ed alle esigenze che con l’attivazione della fornitura si intendono raggiungere e soddisfare, senza che la Ditta possa reclamare indennità di sorta;
2. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs. 50/2016;
3. di sospendere, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la gara, motivando adeguatamente la decisione presa.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE:
Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all’art.97 comma 3 D.Lgs. 50/2016 sono sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo. All’esito del procedimento di verifica, l’U.O. Acquisti Aziendali procede all’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, risultino nel loro complesso inaffidabili e procede alla riformulazione della graduatoria finale di merito.
ART 12 - COMUNICAZIONI E ACCESSO
A) Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016
In ottemperanza all’art. 76 commi 5 e 6 D.Lgs. 50/2016, nel corso del procedimento di gara tutte le comunicazioni agli offerenti sono effettuate, da parte della stazione appaltante, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di presentazione dell’offerta, così come previsto dal bando di gara ai sensi dell'art. 76 c.6 Dlgs. 50/2016.
B) Accesso alla documentazione di gara.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art.53 del D. Lgs. 50/2016 che al comma 1 richiama gli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
In particolare, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione tecnica ed economica di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell’approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione.
I partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).
In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l’accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall’art.53 del D.Lgs.50/2016 e dal
D.P.R. 184/2006.
ART. 13 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione degli AQ avviene di norma – fatte salve le dovute e ulteriori attività di verifica - al momento della lettura in seduta pubblica degli esiti riferiti a ciascun lotto, conseguente all’apertura della Busta
C). L’aggiudicazione si intende approvata esclusivamente mediante adozione di specifico ed espresso atto amministrativo da parte della SA.
In seguito alla proposta di aggiudicazione e di norma prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede alla verifica, ai sensi e nei modi stabiliti dalla legge, nei confronti degli aggiudicatari, della veridicità delle dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo, redatto ai sensi dell'art. 85 c.1 D.Lgs, 50/2016 e richiesto all'articolo 5 del presente disciplinare.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, la stazione appaltante chiede agli aggiudicatari dell’AQ di trasmettere, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:
A) Garanzia definitiva (in base al valore dei contratti applicativi)
Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell’IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Committente.
Ai sensi dell’art. 103 la garanzia definitiva deve espressamente prevedere:
- la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.;
A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
B) Documentazione antimafia
L’aggiudicazione e l’eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell’accertamento da parte della stazione appaltante dell’insussistenza di cause impedienti in capo all’operatore economico aggiudicatario previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94, dal D.Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs. 153/2014 in tema di antimafia.
C) Tracciabilità dei flussi finanziari
Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all’adempimento dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n.
217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo. (In caso di RTI o consorzi)
Deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell’offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell’offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l’obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.
1. la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
2. la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall’impresa mandataria o dal consorzio.
Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento.
In seguito all’adozione dell’atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:
F) Un singolo file pdf contenente le schede tecniche e di sicurezza del/i prodotto/i e/o lotto/i aggiudicato/i.
G) Rimborso delle spese di pubblicità di cui all’art. 27 del presente Disciplinare.
Art. 14 SICUREZZA SUL LAVORO
Cooperazione e coordinamento ai fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze
L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..
Al presente è allegato un documento (INFORMATIVA) redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.
Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.
L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.
A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.
Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.
Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all’avvenuto adeguamento.
ART. 15 - STIPULA DELL’AQ E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
Il contratto di AQ è stipulato dal Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 ed in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora entro i termini previsti dalla legge non siano pervenuti da parte delle amministrazioni competenti e interpellate, tutti i riscontri relativi agli accertamenti ai fini della verifica di cui all’art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà
dell'amministrazione procedere comunque alla stipulazione del contratto. In ogni caso, l’efficacia del contratto eventualmente stipulato è subordinata all’esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente.
Il contratto, è stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, l’eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto.
Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, producendo effetti ed essendo decorrente dalla data indicata nella determina di effettivo avvio dell’esecuzione. Qualora l’accordo, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà all’esecutore il corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondentemente al periodo ed alle attività svolte.
Qualora l’aggiudicatario non ottemperi alla motivata esecuzione anticipata, nelle modalità e con le garanzie sopra descritte, la SA può dichiarare in autotutela l’annullamento e conseguente decadenza dell’aggiudicazione e procedere all’eventuale ri-aggiudicazione ad un altro concorrente presente in graduatoria.
Sono a carico degli aggiudicatari tutte le spese inerenti il contratto di AQ, fra cui - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo -, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.
CONTRATTI APPLICATIVI
Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo “strumento” negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione all’AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.
Contestualmente alla stipula dei contratti dell’AQ, la stazione appaltante che procederà alla stipula di almeno tre contratti applicativi (laddove siano presenti altrettante offerte selezionate) per ciascuno dei 16 lotti in gara, con i tre OE risultati primo, secondo e terzo nella graduatoria di aggiudicazione. Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx’XX, la stazione appaltante potrà stipulare, al bisogno, ulteriori contratti applicativi – con gli O.E.selezionati - per ciascun lotto per gli importi residui e comunque entro il limite del tetto massimo di riferimento di ciascun lotto. L’affidamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro ai singoli OE avviene esclusivamente al bisogno mediante Contratto Applicativo. Il CA può essere unico, sebbene relativo a più lotti.
In sede di affidamento dei CA basati sul presente AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo contratto applicativo, l’amministrazione committente può chiedere all’OE precisazioni e/o integrazioni all’offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento.
Ciascun contratto applicativo è stipulato con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta stabilito, tenuto altresì conto della disponibilità economica interna (budget), e degli importi massimi definiti per ciascun lotto. Il CA deve essere stipulato nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx’XX, ma la sua esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell’AQ (Considerando 62 della Direttiva 2014/24/UE).
Con la stipula del CA, l’OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Detti CA sono efficaci e vincolanti per l’OE dalla trasmissione da parte dell’amministrazione committente di lettera contratto, equivalente ad attuazione dell’AQ stipulato. La trasmissione avviene per via PEC. Il CA è munito di apposito CIG derivato acquisito di volta in volta da parte dell’amministrazione committente e su sua diretta ed esclusiva responsabilità.
Art. 16 RECESSO E RISOLUZIONE DI CONTRATTO
RISOLUZIONE
Ferme le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Azienda USL della Romagna può risolvere, di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi tramite PEC al Fornitore con raccomandata a/r, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente lettera;
- qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- inosservanza delle norme in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- qualora durante l’esecuzione del contratto si verifichino uno o più episodi definibili “incidente” o “mancato incidente” attribuibili a difettosa produzione del bene consegnato oppure qualora da parte dei Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell’Azienda della gravità dell’incidente o mancato incidente e dei danni o possibili danni conseguenti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda;
- per qualsiasi altra causa prevista nel presente Documento.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente e di applicare, altresì, la penale prevista al precedente articolo.
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con comunicazione via PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario.
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.
RECESSO
Ferme le ipotesi di recesso previste dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, l’Azienda USL della Romagna ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
x. Xx deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b. La perdita dei requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici,
c. La condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda sanitaria.
In caso di recesso dell’Azienda USL della Romagna il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 “Recesso unilaterale dal contratto” del codice civile.
ART. 17 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell’appalto l’azienda designa ai sensi dell’Art. 101 del XX.xx 50/2016 il Direttore dell’Esecuzione del contratto che, in particolare coordina tutti i ruoli conivolti nell’esecuzione del contratto, è interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell’espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico - amministrativi necessari.
Il direttore dell’esecuzione può nominare uno o più assistenti per le diverse competenze del contratto.
ART. 18 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
(OBBLIGHI DI CONSEGNA, IMBALLAGGIO, CONFEZIONAMENTO, DOCUMENTO DI TRASPORTO, RESI PER MERCI NON CONFORMI, SERVIZI ACCESSORI, LUOGHI DI CONSEGNA, CONTO DEPOSITO (contratto estimatorio) OBBLIGHI DI CONSEGNA, IMBALLAGGIO E CONFEZIONAMENTO
La consegna di prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda USL negli ordini di fornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore, pertanto questi deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Salvo diverso ed espresso accordo, l’esecuzione della consegna non può essere ripartita. L’operatore economico è obbligato a dare esecuzione a richieste di consegna e ad adempiere alla consegna in tutte le sedi indicate nelle richieste.
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario in caso di fornitura di DM - o comunque di beni che prevedano come documentazione anche le schede tecniche e di sicurezza -, deve produrre file PDF riportante la scheda tecnica per ogni prodotto aggiudicato, nel caso non sia già stato prodotto in sede di partecipazione.
Il fornitore aggiudicatario deve:
- garantire la consegna di prodotti con data di scadenza pari ad almeno i 2/3 del periodo complessivo di validità del prodotto (es. scadenza 24 mesi da data di produzione: almeno 16 mesi di validità dalla data di consegna a magazzino);
- consegnare la merce nelle quantità e tipologie indicate nelle richieste di consegna trasmesse di volta in volta a mezzo fax o PEC;
- evadere qualsiasi ordine nei tempi e modi indicati indipendentemente dall’importo;
- sotto la sua responsabilità e in deroga espressa all’art. 1510, c. 2, c.c., garantire gli eventuali danni, deterioramenti, perimenti o ritardi nella consegna che la merce può subire durante il trasporto;
- indicare e garantire la leggibilità di eventuali specifiche avvertenze e precauzioni in ordine alla conservazione, come pure la data di scadenza ed il numero del lotto;
- garantire confezionamento ed etichettatura tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla normativa vigente. Tali diciture devono figurare sia sui confezionamenti primari sia sull’imballaggio esterno. In particolare, sull’imballaggio esterno deve essere apposta etichetta contenente le seguenti informazioni:
• contrassegno del fornitore nonché denominazione e indirizzo dell’azienda produttrice, se non coincidente col primo;
• nome e descrizione del prodotto (comprensivo del lotto e scadenza);
• quantitativo espresso nell’unità di misura propria del prodotto;
• numero di confezioni primarie;
- senza ulteriori oneri a carico del committente, garantire un imballaggio robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione prescelto; detto imballaggio, che costituisce ciascun collo, deve in ogni caso garantire l’integrità finale del prodotto;
- garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione dei prodotti durante le fasi di trasporto fino al magazzino ricevente; qualora gli imballi non corrispondano a quanto richiesto ovvero presentino difetti, lacerazioni, o tracce di manomissioni, la merce sarà rifiutata e il fornitore dovrà provvedere con spese a proprio carico alla immediata sostituzione della medesima o emissione di nota di accredito a seguito di accordo con il committente.
DOCUMENTO DI TRASPORTO:
L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia è consegnata all’Azienda Sanitaria. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:
3. numero di ordine emesso dall’Azienda USL;
4. luogo di consegna;
5. elenco del materiale consegnato;
6. quantità consegnata distinta per lotto e scadenza;
7. temperatura di conservazione (solo nei casi di consegna di materiale la cui conservazione presupponga una temperatura diversa dalla temperatura ambientale).
Nel caso in cui il DDT non riporti tutte le informazioni obbligatorie sopra elencate, sono applicate le penali previste in apposito articolo del presente documento. La firma sul DDT, all’atto di ricevimento della merce, indica la mera corrispondenza dei colli inviati dal fornitore; pertanto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di accertare quantità e qualità della merce in un momento successivo alla consegna.
RESI PER MERCI NON CONFORMI:
I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata dall’Azienda USL. Nel caso di:
- difformità qualitativa – quale, a titolo esemplificativo, la mancata corrispondenza per marca, modello, formato e/o tipologia, qualità, integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio - tra prodotti richiesti (di cui alle caratteristiche indicate nei documenti di gara) e i prodotti consegnati;
- difformità quantitativa in eccesso (numero di prodotti) tra la richiesta di consegna e quanto consegnato dal fornitore;
- non conformità a seguito di ritiro dal mercato del prodotto aggiudicato;
- non conformità rispetto a quanto aggiudicato, o allorché, al momento del loro utilizzo, risultino difettosi, non compatibili o comunque di qualità tale da impedire il corretto utilizzo;
l’Azienda USL invia una contestazione scritta e motivata, mediante fax o PEC, anche successivamente al momento della consegna, data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo.
Il ritiro delle merci non conformi deve essere effettuato senza alcun onere per l’amministrazione entro 20 giorni lavorativi dalla segnalazione e il fornitore deve concordare con l’amministrazione le modalità di ritiro. La merce non accettata/rifiutata e non conforme è accantonata in apposito spazio; la stessa resta a disposizione del fornitore che deve ritirarla a sue spese e senza indugio. In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali contrattualmente previste di cui ad apposito articolo del presente documento. Contestualmente al ritiro, il fornitore è tenuto a provvedere - se occorrente - alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il fornitore deve procedere all’emissione della nota di credito.
SERVIZI ACCESSORI
Deposito:
Qualora il fornitore non provveda al ritiro dei prodotti trascorsi i 20 giorni lavorativi di cui sopra, decorrenti dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e/o la sostituzione, la stazione appaltante può richiedere il
pagamento del costo di deposito: pari a € 10,00 (iva esclusa) per ogni referenza e per ogni giorno di mancato ritiro della suddetta merce a decorrere dal ventunesimo giorno dalla comunicazione di contestazione.
Smaltimento:
Previo accordo tra le parti, qualora si rendesse necessario smaltire il materiale e a seguito di richiesta scritta da parte del fornitore, la stazione appaltante, al termine di tale servizio, emette fattura composta dai costi amministrativi per formulario - quantificati in € 40,00 (iva esclusa) - e dai costi di smaltimento sostenuti. Nel caso in cui si renda necessario ritirare del materiale non esitabile e le parti non si accordassero per le modalità di smaltimento, il fornitore deve procedere con il ritiro del materiale presso il magazzino AUSL entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro da parte dell’Azienda USL.
LUOGHI DI CONSEGNA
Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore selezionato presso i magazzini farmaceutici e/o economali dei committenti di seguito elencati (o comunque presso le sedi indicate al momento dell’ordine):
Cesena:
Magazzino unico AVR – xxxxx 0x Xxxxxx, 000 - Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx
Orario di accettazione merci: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
Forlì:
Magazzino unico centralizzato – xxx Xxxxxx, 00/00 – 47121 Vecchiazzano – Forlì Orario di accettazione merci: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,30 Ravenna:
Magazzino farmacia – viale Randi, 136 – 00000 Xxxxxxx Magazzino farmacia/economale – xxxxx Xxxx, 0 – 48022 Lugo
Orario di accettazione merci : dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00
Rimini:
c/o Magazzino farmacia Ospedale Infermi – Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
La merce deve essere consegnata tassativamente nei giorni feriali entro le ore di ricevimento dei suddetti magazzini, come indicato nell’ordine di fornitura. Nel corso della decorrenza contrattuale, la consegna dei prodotti sarà progressivamente accentrata al magazzino unico di Pievesestina di Cesena; pertanto, salvo eccezioni, le consegne dovranno avvenire all’indirizzo di suddetto magazzino, come da indicazioni riportate sugli ordini. Qualora durante il periodo di validità contrattuale sopravvengano modifiche organizzative interne che richiedano modifiche e/o integrazioni del percorso individuato (es., magazzino unico in AVR, centro unico di riferimento in AVR, …), l’Azienda USL comunicherà con congruo anticipo all’affidatario le nuove modalità di consegna. L’adeguamento a dette modifiche organizzative non implicano in alcun caso costi e/o oneri aggiuntivi a carico del committente.
CONTO DEPOSITO (contratto estimatorio).
Gli OE che, in esecuzione dell’AQ, stipuleranno contratti applicativi con l’amministrazione concorderanno in fase di stipulazione i prodotti che dovranno essere gestiti con le clausole previste dal contratto estimatorio, ai sensi degli artt. 1556-1557 e 1558 del codice civile, alle stesse condizioni di fornitura previste dall’aggiudicazione, senza oneri aggiuntivi.
Gli OE si impegnano a fornire la scorta di base, in conto deposito, da costituire presso le UU.OO. di Terapia Antalgica dell’Azienda USL della Romagna per le quantità e tipologie dalle medesime richieste, calcolato in funzione dei consumi previsti ed in accordo con i Direttori delle UU.OO. stesse.
Il documento di trasporto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: il numero di lotto del prodotto, la scadenza, la quantità, il codice che la Ditta assegna al prodotto. La Ditta, per i prodotti gestiti con le clausole previste per il contratto estimatorio, dovrà obbligatoriamente riportare sui documenti di trasporto, nella clausola di trasporto, la dicitura “contratto estimatorio”.
La Ditta fornitrice dovrà provvedere al ripristino della scorta “di base”, che dovrà avvenire entro 48 ore consecutive dalla comunicazione dei centri di riferimento di esaurimento del prodotto utilizzato, impegnandosi sin d’ora alla sostituzione gratuita dei dispositivi medici non utilizzati e/o in via di scadenza.
In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e previa espressa comunicazione, a discrezionale giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione.
Il Fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare formalmente al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale motivata impossibilità di consegnare i prodotti entro i termini stabiliti sopra indicati.
Gli eventuali prodotti inviati in sconto merce e omaggio devono essere sempre evidenziati; inoltre eventuali sostituzioni o variazioni di codice dei prodotti rispetto a quelli ordinati devono essere sempre comunicati ed i dispositivi inviati previa autorizzazione dell’U.O. Farmacia Ospedaliera interessata.
La Ditta si impegna a ritirare il materiale in giacenza alla scadenza del contratto, ovvero anche in vigenza del rapporto contrattuale, qualora i Sanitari interessati motivatamente non intendessero più utilizzare detto materiale.
I prodotti consegnati in conto deposito saranno regolarmente fatturati dalla Ditta aggiudicataria a partire dal momento del loro effettivo utilizzo.
Per quanto attiene ad esigenze quantitative diverse e particolari rispetto a quanto sopra indicato ne verrà concordata la relativa fornitura con i Direttori delle UU.OO. coinvolte onde far fronte a qualsiasi evenienza che si verificasse in sala operatoria, previa comunicazione ai rispettivi Uffici Ordini delle sedi aziendali interessate.
Il Fornitore aggiudicatario è responsabile del monitoraggio della scadenza dei prodotti forniti in conto deposito ed è tenuto ad effettuare, insieme a personale dell’Azienda USL, la verifica dei beni in conto deposito semestralmente al fine di verificare l’effettivo periodo di validità residuo dei prodotti. Il Fornitore si impegna a ritirare e a sostituire il materiale prossimo alla scadenza. Nulla sarà dovuto per i dispositivi scaduti durante il periodo di deposito.
Entro la fine di ogni anno solare, l’aggiudicatario provvederà contestualmente alla chiusura dello stesso ed alla sua formale riapertura nel nuovo anno solare con emissione di nuova bolla in conto deposito. Nel caso di esigenze particolari la verifica dei beni in conto deposito può essere richiesta anche più volte in corso d’anno.
Si intende inoltre che la responsabilità sulla corretta conservazione e custodia dei prodotti in conto deposito è a carico dei responsabili sanitari della gestione dei conti deposito.
ART. 19 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - ACQUISIZIONE DI PRODOTTI ANALOGHI - INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
Qualora durante la validità del contratto l’OE immetta in commercio nuovi prodotti – non commercializzati al momento dell’offerta, questi deve darne pronta comunicazione al Responsabile del Procedimento ed alla segreteria dell'U.O. Acquisti Aziendali allegando specifiche economiche e schede tecniche. - La richiesta di nuovi prodotti può essere avanzata – con le dovute motivazioni tecniche/cliniche - anche dai Responsabili dei Servizi Utilizzatori che ne fossero venuti a conoscenza. Il RUP provvederà alle dovute verifiche nelle modalità previste dall’Azienda USL, provvedendo a dare comunicazione al fornitore dell’esito del procedimento.
Tipologie dei nuovi prodotti:
- aggiornamenti-tecnologici dei dispositivi offerti. I prodotti devono essere forniti alle stesse condizioni economiche e di fornitura del contratto stipulato.
- nuovi prodotti che costituiscono ampliamento della gamma. La ditta dovrà precisare: descrizione, codice, lotto/raggruppamento a cui è riconducibile, prezzo di listino e sconto applicato (quello indicato in gara per il lotto/raggruppamento di riferimento).
- nuovi prodotti ascrivibili a INNOVAZIONE TECNOLOGICA dei prodotti aggiudicati. Anche in questo caso la ditta deve inviare oltre alla documentazione tecnica, le seguenti indicazioni: descrizione, codice, lotto/raggruppamento a cui è riconducibile, prezzo di listino e sconto applicato (quello indicato in gara per il lotto/raggruppamento di riferimento).
La proposta di INNOVAZIONE TECNOLOGICA dovrà essere validata dal personale tecnico competente.
ART. 20 - PERIODO DI PROVA/VERIFICHE IN CORSO DI DURATA DEL CONTRATTO
L’Azienda Usl della Romagna si riserva un periodo di prova non superiore a sei mesi dalla data di inizio esecuzione dei rispettivi contratti applicativi, per verificare la rispondenza di quanto offerto alle caratteristiche dichiarate ed in caso negativo potrà richiedere la risoluzione del contratto.
L’ Azienda Usl della Romagna in tale caso si riserva la facoltà di aggiudicare il lotto al secondo miglior offerente risultante nella graduatoria di aggiudicazione procedendo alla verifica della corrispondenza tra quanto dichiarato in offerta a quanto effettivamente riscontrato durante il prescritto periodo di sei mesi di prova.
ART. 21 – RITARDI, CONTESTAZIONI, PENALI
L'azienda USL della Romagna si riserva di applicare penali il cui importo complessivo non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale aggiudicato riferito a ciascun lotto di riferimento; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all’aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente: (a) attraverso l’incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall’aggiudicatario; (b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, il fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nel caso in cui un quantitativo della fornitura presentasse un livello qualitativo non rispondente all’offerta presentata e aggiudicata nonché alle specifiche esigenze specialistiche del personale sanitario utilizzatore, l’aggiudicatario - previa contestazione scritta e diffida ad adempiere - dovrà porre rimedio nei termini richiesti (max. 20 giorni) e senza alcun onere aggiuntivo in capo al committente. Parimenti si procederà qualora il fornitore, intimato dall’amministrazione, non provveda entro i termini fissati (massimo 20 giorni dalla comunicazione di addebito) al ritiro e alla sostituzione, con spese a proprio carico, dei prodotti non conformi ai requisiti stabiliti dal contratto.
Inoltre, in caso di inadempienza contrattuale, senza l’adozione di alcuna formalità, inoltre, l’Azienda potrà ricorrere all’acquisto del bene presso altre ditte addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale. Gli importi per inadempienze contrattuali verranno comunicati alla ditta interessata con relativa nota di addebito “fuori campo IVA” ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 oppure verranno decurtati direttamente da parte dell’Azienda dalla cauzione definitiva, ma dovranno essere restituiti in tutto o in parte qualora siano riconosciuti totalmente o parzialmente non dovuti. Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
Qualora nel corso della fornitura si verifichino uno o più episodi definibili “incidente” o “mancato incidente”, attribuibili a difettosa produzione di un dispositivo medico, il committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione immediata del contratto per il dispositivo in oggetto.
MANCATA O RITARDATA CONSEGNA
Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In tal caso l’Azienda USL può rifiutare i prodotti consegnati in ritardo o, qualora immediate necessità lo impongano, accettarli lo stesso. In ogni caso, per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all’Azienda USL, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna dei prodotti, la stazione appaltante potrà applicare al fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, una penale minima pari ad euro 50,00 giornalieri sino ad un massimo di giorni 15, tenuto conto che si tratta di prodotti la cui consegna è essenziale per garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie a tutela della salute della collettività.
Decorso infruttuosamente il termine di giorni 15, la stazione appaltante si riserva il diritto di revocare sia l’ordine di fornitura, sia, eventualmente, risolvere il contratto stipulato.
SOSTITUZIONE DI PRODOTTI DIFETTOSI
Qualora i prodotti consegnati presentino difetti, o non corrispondano a quanto richiesto e/o ai requisiti di legge e/o ai prodotti pattuiti, questi non saranno accettati, e il fornitore deve sostituirli entro 20 giorni. In tal caso, è comunque fatta salva l’applicazione di una penale pari al 10% del valore di ogni singolo prodotto.
ART. 22 FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO – FATTURAZIONE
Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale e operativa: xxx Xx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX) Codice fiscale e partita IVA: 02483810392
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).
Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:
PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. BILANCIO: codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari della sedi operative di: Cesena (tel. 0000-000000), Forlì (tel. 0000 000000), Rimini (tel. 0000 000000), Ravenna (tel. 0000 000000.
Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:
▪ numero dell’ordine aziendale;
▪ numero e data del DDT;
▪ dettaglio merce consegnata/servizio prestato;
▪ il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
▪ (eventuale) il codice unico di progetto (CUP), se riportato in ordine.
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.
PAGAMENTI
I termini di pagamento, ai sensi di legge, decorreranno dall’esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla data di ricevimento della fattura.
Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione.
Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:
• Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
• Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
• Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.
CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all’art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l’onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest’ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall’avvenuta notifica della cessione.
Art. 23 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO
La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto dell’Azienda USL e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Sarà pertanto, a carico della Ditta il risarcimento di qualsiasi danno arrecato a cose e persone nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la previsione che l’Azienda USL debba essere considerata terza a tutti gli effetti ed esonerata da ogni responsabilità.
A tal fine il Fornitore, dovrà essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.
Qualora il fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART 24 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il foro presso cui ha sede l’AUSL committente.
ART. 25 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della presente procedura di gara è operato nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza e ai sensi della vigente normativa in materia.
Titolare
Per la presente gara il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda USL della Romagna, legalmente rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, con sede legale in xxx xx Xxxxxxx, 0 - Xxxxxxx. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, con delibera n. 343 del 15/07/2016 nel Direttore dell’UO Acquisti Aziendali.
Diritti dell’interessato
A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03. Più precisamente, l’interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l’aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l’integrazione nonché le altre prerogative previste dalla legge.
ART. 26 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Nell’esecuzione della fornitura, l’aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.
L’aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.
L’aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all’originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.
Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.
In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato.
Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, c. 2, lett. e), D. Lgs. 50/2016.
ART. 27 OBBLIGHI E SPESE DI PUBBLICITA’
In ottemperanza agli obblighi di pubblicità imposti dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha trasmesso il presente bando per la pubblicazione:
1. all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea per la pubblicazione in GUUE;
2. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Al fine di dare piena e massima attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza (art. 73 D.Lgs. 50/2016), la stazione appaltante provvederà altresì a pubblicare l'estratto del bando relativo alla presente gara su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale.
Tutta la documentazione è pubblicata e resa disponibile per l'accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito dell'Amministrazione Committente xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx
Ai sensi dell'art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.M. infrastrutture e trasporti 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
A tal fine, la stazione appaltante trasmetterà agli aggiudicatari specifica richiesta di rimborso determinando l’importo dovuto proporzionalmente all’importo a base d’asta dei lotti aggiudicati.
Il mancato rimborso delle spese di pubblicazione sostenute non preclude la stipula del contratto ma, in ogni caso, la stazione appaltante può, in occasione del primo pagamento eseguito a favore dell’aggiudicatario, effettuare una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto.
ART. 28 OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d’integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”. A tal fine, la stazione appaltante precisa che nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile all’operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
b. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna”, approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:
• detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale xxx.xxxxxxxxxxx.xx - sezione “Amministrazione trasparente”, da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell’offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
c. nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell’Azienda USL della Romagna, in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all’interno o per conto dell’Azienda USL della Romagna;
x. xxxxxxxxx che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
e. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
f. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa
dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ART. 29 FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento o di liquidazione degli operatori aggiudicatari dell’accordo quadro, l’Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.
In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, l’accordo quadro si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell’Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.
In caso di fallimento dell’appaltatore, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’accordo quadro, risultanti dalla relativa graduatoria dei singoli lotti, al fine di stipulare nuovi contratti per l’affidamento della parte residua del contratto applicativo in precedenza stipulato, salvo addebito del maggior costo sostenuto.
Art. 30 NORME DI RINVIO.
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;
- il codice civile;
- la normativa vigente in tema di attività contrattuale.
U.O. ACQUISTI AZIENDALI IL DIRETTORE
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx