Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari al Committente. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: www.consiglionazionaleforense.it, www.consiglionazionaleforense.it
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 3, comma 8°, della legge 136/2010 la Società 13 agosto 2010 n. 136, l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme L’Affidatario si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8°, secondo periodo, della legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate a operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contrattoquanto previsto dai precedenti articoli 6 e 13, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 9° bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari al Committente. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto Per La Gestione Delle Strutture Di Accoglienza Diffusa in Favore Dei Cittadini Stranieri Extracomunitari Richiedenti Protezione Internazionale – Anno 2017, incontriperlademocrazia.it
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge L. 136/2010 la Società l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della legge L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società l’Appaltatore è tenuta tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari al Committentegiorni. In difetto di tale comunicazione, la Società l’Appaltatore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: Contratto D’appalto
Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Andria, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di piena tracciabilità dei flussi finanziaridell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Ferme restando le ulteriori ipotesi previste di risoluzione previste dal presente del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma co. 9 bis della legge l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, la Società è tenuta a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni solari al Committente. In difetto di tale comunicazione, la Società non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).
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Samples: www.comune.andria.bt.it