Common use of OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Accordo Quadro: Manutenzioni Straordinarie Aree Verdi, www.comune.giussano.mb.it, www.comune.giussano.mb.it

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivacon l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro apertura odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessaad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché nello stesso terminela comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di essiuna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Gli strumenti La Ditta aggiudicataria deve garantire la consegna dei prodotti secondo le modalità di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex cui all’ art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con 3 ed entro i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari termini di cui alla citata leggeall’art. A tal fine10, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta pena l’applicazione delle sanzioni previste ex artpenali di cui all’art. 6 16, del Capitolato Tecnico d’Appalto. Per il controllo e collaudo della L. 136/2010 e ss.mm.iifornitura si rinvia all’art. 13 del Capitolato Tecnico d’Appalto., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara‌ Gara Europea a Procedura Aperta Per Il Progetto “Potenziamento Del Sistema Di Sicurezza Per La Protezione Dei Dati Sanitari Dell’aorn Cardarelli” DGRC N. 354 Del 19.06.2023 Por Campania Fesr 2014 – 2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.2 Azione 2.2.1 Cup: F66g23000300002

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora l’Affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla citata legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, lo stesso si risolve di cui all’artdiritto ai sensi del comma 8 art. 3 della Legge 136/2010 normativa suddetta. L’Ente Affidante verifica in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e ss.mm.iicon interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’affidatario dovrà svolgere il servizio del trasporto scolastico con mezzi di sua proprietà o comunque nella propria disponibilità, in numero adeguato alle esigenze del servizio ed in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale e di esercizio dell’attività di trasporto passeggeri. In particolare, l’Appaltatoredovrà essere dimostrata la disponibilità di almeno n. 11 scuolabus (oltre a due di scorta, uno di almeno 54 posti e uno di piccole dimensioni ,massimo 35/37 posti) , adeguati alla tipologia e quantità degli utenti, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti tenendo anche conto della dislocazione degli edifici scolastici; i mezzi di cui trattasi devono essere stati immatricolati per la prima volta in data non anteriore al 1° gennaio 2012. L’affidatario, entro il subappaltatore ed termine assegnatogli (15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva) dovrà dimostrare l’effettiva piena disponibilità degli stessi, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di gara per mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario. L’affidatario ha l’obbligo di esporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile, un cartello con la dicitura “Comune di San Benedetto del Tronto– Servizio di Trasporto Scolastico”, al fine di facilitarne il subcontraente della filiera delle imprese interessati riconoscimento da parte dell’utenza. La Ditta, prima di formulare l’offerta, dovrà verificare concretamente che i mezzi messi a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicatidisposizione dalla stessa, anche non in via esclusivasia come numero di posti che come dimensioni, possono garantire lo svolgimento ottimale del servizio e che gli stessi possano effettuare, agevolmente, tutti i percorsi assicurando il rispetto dell’orario di ingresso e uscita dalle scuole. I soggetti mezzi di trasporto utilizzati e i mezzi sostitutivi dovranno, inoltre rispettare i Criteri ambientali minimi (CAM) Di cui al D.M. 8 maggio 2012, con riferimento alle specifiche tecniche di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità ai punti 6.2.1 e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.6.2.2.del medesimo decreto

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Samples: www.comune.ap.it

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13.08.2010, n.136. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più L’affidatario dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivacon l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, La comunicazione dovrà essere effettuata entro sette giorni dalla loro apertura odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunica- zione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applica- zione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari re- lativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si pro- cede alla presente commessa, nonché nello stesso termine, verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finan- ziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su transazioni siano state eseguite senza avvalersi di essibanche o di Società Poste Italiane S.p.a. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto o anche senza strumenti diversi dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla l. 13 agosto 2010, n. 136. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più L’aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivacon l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dalla loro apertura odall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessaad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, nonché nello stesso terminela comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di essiuna sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. Gli strumenti Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di pagamento dovranno riportareappalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del personale Arpas approvato dal Direttore Generale dell’ARPAS con Determinazione n. 38/2022 in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo data 04-02-2022. In seguito alla comunicazione di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici aggiudicazione e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti prima della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadro, il nome del sub-contraente, l'importo stipula del contratto, l'oggetto l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte predetto Codice pubblicato sul sito della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.iinella stessa RDO nella Piattaforma MEPA., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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Samples: Disciplinare Di Gara / Lettera Invito

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii136/2010. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro ai lavori in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltanteappaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadrodell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltanteappaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.136/2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata LeggeXxxxx.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Idraulica Stabili Comunali Per Il Periodo Di Un Triennio

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi Il pagamento della fattura (ai sensi del d.P.R. 633/1972 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione. Ai sensi del Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre, dal 30.06.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: Codice Univoco Ufficio UF95O3 Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione e quello del relativo impegno contabile. La Provincia non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG. L'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto, l'affidatario è invitato a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx. La Provincia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidatario della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della Legge L. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, l’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera del decreto-legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusivaoperazioni. I soggetti contraenti hanno l’obbligo di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dedicati entro sette giorni dalla loro apertura accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessaad una commessa pubblica. Inoltre, nonché nello stesso termine, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003. L’Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi contraente assume gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata leggefinanziari. A tal fine, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l’elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'accordo quadroL’appaltatore, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio subappaltatore o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria di cui all’art. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia e ss.mm.iialla Prefettura di Brescia. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

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