Attestazione dello stato del rischio Clausole campione

Attestazione dello stato del rischioUNIPOLSAI ASSICURAZIONI rilascia al Contraente, almeno trenta giorni prima della scaden- za del contratto, un’Attestazione contenente: - la denominazione dell’impresa di assicurazione; - il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la de- nominazione sociale se persona giuridica; - il numero del contratto di assicurazione; - la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; - la data di scadenza del contratto per il quale l’Attestazione viene rilasciata; - i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di iden- tificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità parita- ria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato; - il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all’Assicurato e da questi non corrisposte; - la firma dell’Assicuratore. Nel caso di stipula di Xxxxxxx ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l’Attestazione contiene l’indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima. Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del Premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel corso del Periodo di osservazione vengono indicati: - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva; - la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU); - i Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità. Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius viene indicato: - il numero dei Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria nel Periodo di osservazione considerato con la relativa percentuale di responsabilità;
Attestazione dello stato del rischio. Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diver- sa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015. La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità: Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio. Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari. Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le impre- se consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi. Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisi...
Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale della Polizza la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione:  l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.  un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazione.  sospensione di garanzia nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;  Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);  Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;  Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;  Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di osservazione;  Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.
Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione sullo stato del rischio. L’attestazione dello stato del rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti. La Società inoltre mette a disposizione: • l’attestazione relativa all’annualità in corso – se il periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del rischio per furto del veicolo, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della circolazione. • un duplicato dell’attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni di contratto – anche in corso di contratto – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi periodi di osservazione. La Società non rilascia l’attestazione nel caso di: • sospensione di garanzia nel corso del contratto, senza che sia avvenuta la riattivazione della polizza; • contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanei); • contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; • contratti con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo; • contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il periodo di osservazione; • cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Attestazione dello stato del rischio. Quixa invia al Contraente l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contrat- to, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione e che il premio sia stato versato per intero. Dall’attestazione dello stato del rischio risulterà la nuova classe di merito di assegnazione in base alla Tabella D1 dell’Allegato 1. La validità dell’attestazione può essere protratta fino a 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in caso di: cessazione del rischio assicurato (trasferimento di proprietà); sospensione o mancato rinnovo del contratto; mancato utilizzo del veicolo. Le circostanze sopra descritte dovranno essere certi- ficate da apposita documentazione comprovante.
Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini e con le modalità previsti al riguardo dal Regolamento IVASS, la Società deve rendere disponibile l’attestazione sullo stato del rischio, recante tutte le informazioni obbligatorie da fornire al Contraente ai sensi della vigente normativa IVASS. Nel caso di coassicurazione, ove consentita, l’attestazione deve essere predisposta a cura della Società delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: - sospensione della garanzia nel corso del contratto; - contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; - contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno; - contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatte salve le eccezioni previste dalla specifica normativa vigente; - cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato; In caso di furto del veicolo senza ritrovamento, la Società è tenuta a rilasciare, su richiesta del Contraente ed entro 15 giorni, l’attestazione sullo stato del rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa; se al momento del furto il periodo di osservazione risulta concluso è riconosciuta la classe di merito di conversione universale (C.U.) che sarebbe stata assegnata alla scadenza. L’attestazione viene resa disponibile anche nel caso di rinnovo dell’assicurazione.
Attestazione dello stato del rischio. Dematerializzazione dell’attestazione di rischio - riferimenti normativi cui fare riferimento: art. 134 del Codice delle Assicurazioni e Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
Attestazione dello stato del rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, Reg. IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l’attestazione dello stato di rischio al contraente, al proprietario, ovvero all’usufruttuario, all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell’art. 7 del Regolamento IVASS, n. 9/2015). L’Impresa rilascia l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione nei casi di: - annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; - cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della Strada); - efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, Codice Civile); All'atto della stipulazione di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui al co. 2 dell’art. 134 del Codice.
Attestazione dello stato del rischio. Almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, Direct Line provvede ad inviare al domicilio eletto dal Contraente l’attestazione dello stato del rischio. L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione. Ai sensi dell’Art 134 comma 1-bis del Codice delle assicura- zioni, è possibile richiedere il duplicato dell’attestazione dello stato del rischio relativo all’ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. Il periodo di validità dell’attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contrat- to. Tuttavia ai sensi dell’Art 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l’ultima attestazione conseguita conserva validi- tà per un periodo di 5 anni in caso di: • cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all’e- stero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato; • risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riat- tivazione; • mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.
Attestazione dello stato del rischio. L’attestazione sullo stato del rischio (di seguito at- testato di rischio) è il documento che certifica la si- tuazione assicurativa r.c. auto e viene trasmesso da Quixa in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015.