Common use of Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Clause in Contracts

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicurato, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La SocietàSocietà si obbliga a fornire al Contraente, entro 60 30 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni annodell’annualità assicurativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri di tutti i Sinistri denunciati così suddivisoimpostato: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società- Sinistri riservati, della data dell’evento, del nome dell’assicurato, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro Sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri - Sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizioneseguito, se richiesto, le motivazioni scritte)con precisazione scritta delle motivazioni. Tali report Tutti i Sinistri dovranno essere forniti preferibilmente anche corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in assenza modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopratutti i Sinistri denunciati. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento aggiornamento, con le modalità di cui sopra sopra, in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta recesso in caso di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte – qualora possibile – della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societàdall’assicuratore, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodell’assicurato e della controparte, della data di denuncia, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartaceacartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Samples: www.irsm.it, www.provincia.siena.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte – qualora possibile – della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Ente un importo pari € 200,00 (duecento) per ogni giorno solare di ritardo con un importo massimo pari a € 5.000,00 (cinquemila). Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

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Samples: www.unifg.it, unibas.etrasparenza.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societàdall’assicuratore, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di dietro formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli . Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Samples: enac.portaleamministrazionetrasparente.it, enac.portaleamministrazionetrasparente.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro i 60 giorni dal termine della successivi ad ogni scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personalisemestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodel danneggiato, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato); sinistri respinti e e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato file excel), editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso; gli . Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta recesso di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE all’art. “Recesso dal contratto in caso di Sinistro” (se operante) o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’assicurazione, rinnovo, proroga, disdetta” (se operante), la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, Società si impegna obbliga a fornire al Contraente Contraente, alle scadenze annuali, il dettaglio dei sinistri di tutti i Sinistri denunciati così suddivisoimpostato: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società- Sinistri riservati, della data dell’evento, del nome dell’assicurato, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro Sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (- Sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri - Sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizioneseguito, se richiesto, le motivazioni scritte)con precisazione scritta delle motivazioni. Tali report Tutti i Sinistri dovranno essere forniti preferibilmente anche corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del Sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell’evento e data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in assenza modo continuo ed aggiornato, dalla data d’accensione della copertura fino a quando non vi sia la chiusura di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopratutti i Sinistri denunciati. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento aggiornamento, con le modalità di cui sopra sopra, in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta recesso in caso di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Sinistro, la statistica dettagliata dei sinistri Sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Samples: www.eurspa.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 i 30 giorni dal termine della successivi ad ogni scadenza semestrale di ogni annoannuale, ,nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati denunciati, così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societàdall’assicuratore, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodell’infortunato, della data della richiesta, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartaceacartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Comune di Frascati Prot. n. 0028742 del 01-06-2021 partenza Cat. 4 Cl. 10 Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli . Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Samples: trasparenza.comune.frascati.rm.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La SocietàSocietà si impegna e si obbliga a fornire alla Contraente, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale con cadenza semestrale, anche nell’eventuale periodo di ogni annoproroga di cui all’art. 1, l’elaborato dei sinistri rubricati a far tempo dalla data di decorrenza del contratto, completando il tracciato record inviato da ACI Global secondo quanto meglio specificato nell’Allegato B Gestione Sinistri. Il suddetto elaborato deve essere fornito progressivamente, ovvero in modo continuo ed aggiornato, nel rispetto delle vigenti disposizioni della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati entro i 30 (con indicazione trenta) giorni solari successivi alla scadenza del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicurato, della tipologia e descrizione dell’evento semestre stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al alla Contraente mediante supporto informatico editabile e utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (formato possibilmente su foglio elettronico tipo excel). La Società dovrà, utilizzabile dal con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri. La Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente ha, in ogni caso, la facoltà, fornendo adeguata motivazione, di chiedere e ottenere un aggiornamento richiedere ed ottenere, con le modalità stesse modalità, le informazioni di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, salvo il caso di forza maggiore opportunamente motivato, la Contraente applicherà alla Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento una penale per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Brokerdati pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo indicato nel contratto. Le predette statistiche potranno essere richieste anche Per le informazioni che andranno fornite successivamente alla scadenza contrattuale della presente polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolareeventuali penali verranno garantite dal deposito cauzionale definitivo che, nel caso pertanto, risulterà svincolabile esclusivamente dopo la fornitura dell’elaborato in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviatoquestione.

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Samples: aciglobal.portaleamministrazionetrasparente.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societàdall’assicuratore, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli . Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni annoannuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte – qualora possibile – della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Samples: www.comune.alatri.fr.it

Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societàdall’assicuratore, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); ✓ sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui soprabroker. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente contraente stesso; gli . Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente contraente e/o dal Brokerbroker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio. La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso: sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Societàdall’assicuratore, della data dell’evento, del nome dell’assicuratodella controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso); sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento “senza seguito” del sinistro stesso); sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato); sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui soprabroker. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente contraente stesso; gli . Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente contraente e/o dal Brokerbroker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

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