POLIZZA RCT/O CIG 9511449803
SETTORE I AFFARI GENERALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2) aggiornato al 12/01/2023
POLIZZA RCT/O CIG 9511449803
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PORDENONE |
CORSO XXXXXXXX XXXXXXXX XX, 64 |
33170 PORDENONE |
P.I. 00081570939 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 00.00 del : | 01.04.2023 |
Alle ore 24.00 del : | 31.03.2026 |
Con pagamento:
31.03
Annuale al:
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Art.7 Art.8 Art.9.
Variazioni del rischio
Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Clausola di recesso
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Art.10 Modifiche dell’assicurazione
Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Interpretazione del contratto
Art.15 Obblighi in caso di sinistro
Art.16 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art.17 Art.18
Coassicurazione e delega Responsabilità solidale in caso di RTI
Art.19 Clausola Broker
Art.20 Art.21 Art.22 Art.23 Art.24 Art. 25
Rinvio alle norme di legge
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010Posta certificata Trattamento dei dati
Posta certificata
Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali Cyber risk
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3 Art.3bis
Malattie professionali
Malattie professionali – limiti di garanzia
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Precisazioni
Art.7 Gestione delle vertenze di danno
Art.8 Art.9 Art.10 Art.11
Validità territoriale Rinuncia alla rivalsa
Disciplina della responsabilità
Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Disposizione finale
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Alluvione e inondazione: | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • L’Ente Contraente; • tutte le persone fisiche, amministratori, dirigenti, quadri, impiegati, polizia locale, tecnici, operai, prestatori di lavoro in genere, lavoratori interinali, studenti, stagisti, borsisti, allievi, lavoratori dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga, a qualunque titolo, ai fini delle proprie attività o che prestano servizi presso l’assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione, studi |
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Broker : | RP Company spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Franchigia : | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’assicurato. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Parametro variabile per il calcolo del premio | Si conviene di indicare quale parametro la Retribuzione lorda annua, con la dovuta precisazione che la stessa serve quale parametro per l’attribuzione del premio, che si deve intendere comunque premio FLAT per l’intera durata del contratto. |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Self Insured Retention (S.I.R.) | L’importo, comprensivo anche delle spese di gestione del Sinistro (quali, a titolo esemplificativo, le spese di perizia, gli onorari di medici-legali, gli onorari di consulenti legali) che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro in serie | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia |
Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. | |
Società : | l’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Art.2 – Attività del Contraente/Assicurato loro individuazione
Amministrazione Comunale - Ente Territoriale.
Tutto quanto indicato, previso e/o attribuito da Xxxxx, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali presenti e futura, e/o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente e/o Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
Il Contraente e/o Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente e/o Assicurato per legge, regolamenti, delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni future.
Il Contraente e/o Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.
Le diverse fasi delle attività esercitate, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che il Contraente e/o Assicurato ritiene di utilizzare.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTARTTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Opzione base)
Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all’Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
Variante 1)
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall’Art. 8 - Clausola di recesso.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del
Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società, anche per il tramite del Broker, a mezzo raccomandata o fax o e-mail
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.5 – Regolazione del premio
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.
Art. 6 - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 - Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 16 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art.10 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art.12 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.13 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Resta sempre escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Art.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.15 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Xxxxx restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art.16 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento;
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,02 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art.17 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente
e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art. 18 – Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art.19 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata RP Company spa in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione prevista per il servizio di brokeraggio assicurativo.
Art.20 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.22 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 23 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
ART.24 - Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
ART. 25 - CYBER RISK
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/ programmi da posta elettronica);
d) computer hacking;
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio e/o di servizio pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ex art 14, Legge n. 222/1984.
Art.2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, X.Xxx. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto 1, per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 273/03 soggetti e non soggetti INAIL, si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.
I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
Art.3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso, per le richieste di risarcimento avanzate, non anteriori al 31.07.2017, o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla cessazione del rapporto del lavoro.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
Art.3bis – Malattie professionali limiti di garanzia:
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
- all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
- all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
- per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto.
Art.4 – Qualifica di terzo
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del solo Legale Rappresentante della Contraente che peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell’Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex. Art. 1916 C.C. da INAIL, INPS ed altri Enti assicurativi e previdenziali.
Art.5 - Esclusioni
Dall'assicurazione RCT sono esclusi i danni:
1. da furto;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D. Lgs. 209/2005. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del D. Lgs. 209/2005;
3. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
6. derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio derivanti direttamente o indirettamente, causate da, avvenute in seguito a, o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO se non espressamente derogata dall’Art. 3 Malattie professionali;
8. derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
9. derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM), da malattie che potrebbero manifestarsi
in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
10. la RC Professionale se non espressamente derogata e/o regolamentata;
11. le perdite finanziarie e/o di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose;
12. la Responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitive e multipli;
13. direttamente od indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze od abusi sessuali e simili,
14. la RC derivante dalla Malpractice medica ed infermieristica;
Art.6 – Precisazioni
A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:
1. Fabbricati, Impianti e altro
- La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, tensostrutture, palloni pressostataci e coperture in genere, nonché ai relativi impianti ed attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
• attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche, culturali (es. teatri);
• civili abitazioni, uffici;
• attività rurali;
• attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.
- È altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di aree aperte, parcheggi, terreni, parchi, baraccamenti, alberi d’alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, rete viaria, marciapiedi, impianti di illuminazione, cabine elettriche e di trasformazione, corsi e bacini d’acqua, il tutto ancorchè gestiti da terzi.
- È altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di tutte le attrezzature, impianti ed infrastrutture in genere, necessari all’espletamento dell’attività assicurata, anche se ubicate e/o installate presso terzi, all’aperto, al chiuso o sotterranee.
Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici, e antiparassitari, dall’attività di potatura e sfalcio;
La copertura vale per la ordinaria e la straordinaria manutenzione.
Ove i beni tutti di cui sopra fossero di proprietà di Società/Enti soci del Contraente, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore.
Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.
2. Appalto e Subappalto
La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.
3. Lavori edili
La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, rinterri, sopraelevazione, demolizione, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, ampliamento e riparazione inerenti alla propria attività.
Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente
4. Committenza auto ed altri veicoli
A parziale deroga dell’Art. 5 Esclusioni, comma 2, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica X. Xxxxxx. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche
5. Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, limitatamente alle operazioni di scarico e carico di cose dello stesso, per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori e in generale mezzi di trasporto, di proprietà dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati, trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del contraente e in quelle adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini, cantieri o sedi di lavoro del contraente ed altro. Sono esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
6. Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.
7. RC Postuma (non operante)
La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore e/o riparatore e/o committente di impianti, per danni cagionati a terzi verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, purché denunciati alla Società non oltre 18 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e comunque durante il periodo di validità della garanzia stessa o di altra polizza RCT emessa in sostituzione senza soluzione di continuità. La garanzia vale anche per le richieste di risarcimento danni presentate per la prima volta alla Società nel corso del periodo di validità del presente contratto per lavori ultimati dopo la decorrenza del contratto e sempreché il Contraente e/o Assicurato non fosse a conoscenza delle circostanze che hanno dato luogo al sinistro stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzatura o cose riparate o manutentate (salvo quanto previsto al successivo punto 12), e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
c) da mancato intervento manutentivo;
d) verificatisi in USA o Canada.
Sono altresì compresi, nei limiti previsto in polizza per sinistro ed anno assicurativo, i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, di servizi o di servizi pubblici, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente estensione.
La garanzia è operativa anche per i lavori ceduti in appalto/subappalto.
8. Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
9. Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
10. Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
11. Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 5 Esclusioni, comma 1, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o strutture sopraelevate, ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza del Contraente.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sezione 4, Art. 2.
12. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
13. Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
14. Responsabilità Civile personale dei Dipendenti, Collaboratori e partecipanti all’attività dell’Ente
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti, collaboratori e partecipanti in genere all’attività dell’Ente, per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari e, comunque, qualsiasi soggetto del quale il Contraente si dovesse avvalere per lo svolgimento delle proprie attività.
S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per le cariche ivi previste.
15. Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti Alla Sezione 4, Art. 2.
16. Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione promotore, sponsorizzatore e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dalla detenzione di animali, uso di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate, e non, e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia. Il tutto anche a titolo di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
17. Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia compre anche la responsabilità derivante dall’attività di Bike sharing.
18. Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
19. Responsabilità derivante dal D. Lgs n. 81, del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’contraente/assicurato (quali ad esempio la funzione/figura di Datore di Lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Committente, Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori) ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con il Contraente.
20. Utilizzo veicoli
Premesso che l’Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l’utilizzo e/o l’affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l’Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l’Assicurato fosse ritenuto responsabile.
21. Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell’Art. 5 Esclusioni, Comma 4, della Sezione 3, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L'assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sezione 4, Art. 2.
22. Acqua alterata
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a terzi a seguito di erogazione, distribuzione, smercio, somministrazione di acqua alterata.
23. Spargimento d’acqua e rigurgito
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a terzi derivante da spargimento d’acqua, allagamento e/o da rigurgito di fogna se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, condutture, valvole, serbatoi ecc.
Questa garanzia è prestata e con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla Sezione 4, Art. 2.
24. Assistenza sociale e simili
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla gestione di scuole comunali e non, scuole materne, asili nido e CRE (Centri Ricreativi Estivi), corsi in genere (culturali, ricreativi, artistici, sportivi e simili), centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, alberghi, mense, spacci, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, il tutto ancorché gestito da terzi nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tali attività. Si intende compresa anche la responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la responsabilità civile personale degli alunni e dei minori per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente e, gli organi collegiali.
25. Farmacie e smercio prodotti in genere
Salvo quanto diversamente regolamentato, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Varie
L’assicurazione vale anche per i danni:
• subiti da dipendenti di enti distaccati presso il Contraente e/o Enti Assicurati;
• causati da dipendenti del Contraente e/o Enti Assicurati distaccati presso altri Enti;
• derivanti da mancata o insufficienza di segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi dei mezzi di protezione in genere;
• cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato;
• dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamera ed antenne paraboliche, ponti radio, ripetitori, stazioni meteorologiche posizionati presso impianti, cabine ed altri luoghi di competenza dell’Ente;
• arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti/Amministratori;
• cagionati dall’attività di squadre anti-incendio composte da dipendenti dell’assicurato.
• per danni cagionati a terzi (persone e cose) attribuibili a errate valutazioni tecniche effettuate dai dipendenti dell’Assicurato, componenti commissioni per la vigilanza sui locali e/o aree in genere, anche all’aperto, in cui si svolgono pubblici spettacoli, eventi, manifestazione e simili, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità patrimoniale e/o riconducibile a responsabilità professionale
• per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza compreso l’uso di armi da fuoco e cani compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente di tali servizi.
• derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato, e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere
• cagionati a terzi da minori che l’Ente affida a nuclei famigliari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimo
• A parziale deroga di quanto previsto al comma 16) dell’articolo 6 che precede “Spettacoli/manifestazioni/convegni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, semprechè il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Art.7 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di eventuali franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all’atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all’Art.13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all’art.5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.
Si prende atto che la Società può affidare la gestione dei sinistri anche a Ditte terze all’uopo organizzazione e strutturate.
Si precisa altresì che per i sinistri che i quali la controparte/danneggiato abbia presentato querela nei confronti degli assicurati la Società si impegna al pagamento del danno, esclusivamente previo ritiro della querela stessa.
Art.8 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.
Art.9 - Rinuncia alla rivalsa
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente e delle società controllate e/o partecipate, in house e/o terze di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività. La rinuncia viene estesa anche nei confronti degli utenti e dei clienti in genere salvo per i casi di dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per Xxxxx.
Art.10 – Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell’Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art.11 – Limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni
In ogni caso gli assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
RCT | Responsabilità Civile verso Terzi | € | 15.000.000,00 | per ogni sinistro, con il limite di |
€ | 15.000.000,00 | per ogni persona lesa e | ||
€ | 15.000.000,00 | per danni a cose e/o animali | ||
RCO | Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € | 7.000.000,00 | per ogni sinistro, con il limite di |
€ | 3.000.000,00 | per persona lesa. |
Limite aggregato annuo RCT/RCO € 20.000.000,00
Art.2 – Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l’applicazione dei seguenti limiti di risarcimento, scoperto e/ franchigie:
Garanzia | Limiti di risarcimento | Scoperto e/o Franchigia |
Opzione base) Franchigia frontale | === | € 2.000,00 per sinistro |
Variante 1) Franchigia frontale | === | € 1.000,00 per sinistro |
Danno biologico | I massimali RCO di polizza | Franchigia frontale |
Art. 6 Precisazioni, Comma 8 Danni a condutture ed impianti sotterranei | € 500.000,00 per sinistro anno | |
Opzione base) Art. 6 Precisazioni, Comma 9 Danni da cedimento e franamento del terreno | € 500.000,00 per sinistro anno | |
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, Comma 9 Danni da cedimento e franamento del terreno | € 1.000.000,00 per sinistro anno | |
Opzione base) Art. 6 Precisazioni, Comma 10 Danni da interruzione o sospensione attività di terzi | € 500.000,00 per sinistro anno | |
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, Comma 10 Danni da interruzione o sospensione attività di terzi | € 1.000.000,00 per sinistro anno | |
Art. 6 Precisazioni, Comma 11 Danni da furto | € 100.000,00 per sinistro anno | |
Art. 6 Precisazioni, comma 12 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori | € 500.000,00 per sinistro anno | |
Art. 6 Precisazioni, Comma 13 Cose in consegna e custodia | € 150.000,00 per sinistro anno | |
Opzione base) Art. 6 Precisazioni Comma 15 Responsabilità da incendio | € 1.000.000,00 per sinistro anno | |
Variante 1) Art. 6 Precisazioni Comma 15 | € 1.500.000,00 per sinistro anno |
Responsabilità da incendio | ||
Opzione base) Art. 6 Precisazioni, Comma 21 Inquinamento accidentale | € 1.000.000,00 per sinistro anno | |
Variante 1) Art. 6 Precisazioni, Comma 21 Inquinamento accidentale | € 1.500.000,00 per sinistro anno | |
Art. 6 Precisazioni, Comma 23 Spargimento acqua e rigurgito fognatura | € 150.000,00 per sinistro anno |
Art.3 – Calcolo del premio
Si conviene tra le Parti che la valutazione del rischio valevole per l’intera durata della presente polizza ed il relativo premio annuo viene parametrato alle Retribuzione Annue Lorde come da ultimo dato di bilancio al 31.12.2021, ammontante complessivamente ad € 14.459.665,00. Il premio annuo potrà essere previsto anche in formulazione flat, e quindi non soggetto a regolazione. In questo caso variazioni del valore del parametro in più o in meno rispetto a quanto sopra indicato, non comporteranno ne aumento o diminuzioni del premio.
Si riporta di seguito la scomposizione del premio ripartito su analisi storica delle attività svolte al fine di una regolamentazione in caso di concessione e/o appalto a terzi:
Ente Assicurato | Parametro (RAL) | Tasso lordo/RAL | Premio lordo/anno |
Comune di Pordenone – Ente territoriale | € 14.459.665,00 | € ………….. | € ………….. |
Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 12/01/2023 14:50:04
Atto n. 48 del 12/01/2023