Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement, Collaboration Agreement, Accordo Attuativo
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda La Casa di cura si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui all’allegato/agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda la Casa di cura garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda La Casa di cura consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda La Casa di cura dichiara che le strutture di cui agli allegati all’allegato non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda La Casa di cura garantisce, per le strutture dell’Allegatoin allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda La Casa di cura assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni seguenti condizioni: usufruendo del personale dipendentebuono pasto acquistato in cassa al costo di € 1,03 (come per i dipendenti). L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda La Fondazione si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda la Fondazione garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda La Fondazione consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso l'accesso al servizio mensa è consentito alle seguenti condizioni: gli specializzandi possono accedere al servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendentedipendente della Fondazione, in orari da concordare con i Direttori di riferimento. L’Azienda La Fondazione dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda La Fondazione garantisce, per le strutture dell’Allegatoin allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda La Fondazione assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/inegli allegati; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda L’Ospedale si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegatiall’allegato, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- pratico-applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda l’Ospedale garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-medico- sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda L’Ospedale consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda L’Ospedale garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegatein allegato, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda L’Ospedale assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del previste per il personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni seguenti condizioni: è stabilita per tutti gli specializzandi una partecipazione percentuale al costo del personale dipendentepasto non inferiore al 50% di quello riconosciuto dall’Azienda all’affidatario del servizio di produzione ed erogazione dei pasti ai dipendenti, prevedendo una partecipazione economica da parte del fruitore in misura pari a 3,25 Euro/pasto con la parte restante del costo a carico dell’Azienda. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, in allegato quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna La mission istituzionale dello IOV-IRCCS consiste anche nel promuovere la ricerca in campo biomedico e biotecnologico e sui servizi sanitari in oncologia, al fine di trasferirne i risultati nei processi assistenziali del Sistema Sanitario Regionale, nonché sperimentare e verificare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario, nel proprio ambito disciplinare e svolgere attività di studio e ricerca con attivazione di misure preventive nelle aree con alta incidenza di tumori. L’art. 3 dell’Atto Aziendale dello IOV-IRCCS prevede che l’ente possa sviluppare collaborazioni assistenziali e scientifiche a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole livello regionale per promuovere l’eccellenza diffusa e, in ambito nazionale e internazionale, realizzare le sinergie necessarie al progresso scientifico oncologico e costituire un centro di Specializzazione presso le proprie strutture riferimento per sperimentazioni cliniche e studi di natura multicentrica a livello nazionale e internazionale. Pertanto l’Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione per il perseguimento della finalità di cui agli allegatisopra, ha la necessità di avvalersi di consulenze da eseguirsi nel corso delle sperimentazioni cliniche che, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuoleil carattere monospecialistico dell’Istituto, non possono essere eseguiti in sede, per svolgervi l’assenza tra il personale medico di alcuni determinati profili professionali e di specifiche strumentazioni. Lo IOV-IRCCS provvede a programmare le attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, consulenza a supporto delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendente. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% sperimentazioni cliniche nell’ambito della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per organizzazione secondo le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti modalità in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2atto presso la struttura stessa.
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Samples: Accordo Per Attività Di Collaborazione Per Sperimentazioni Cliniche
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda L’Ospedale si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda l’Ospedale garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda L’Ospedale consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda l’accesso al servizio mensa, potrà essere consentito nel prossimo futuro, a seguito dell’ampliamento dei locali mensa è consentito in predicato, alle stesse condizioni del che verranno definite per il personale dipendentemedico della Struttura. L’Azienda L’Ospedale dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda L’Ospedale garantisce, per le strutture dell’Allegatoin allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda L’Ospedale assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Collaboration Agreement
Oggetto dell’Accordo. L’Azienda si impegna a ospitare gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione presso le proprie strutture di cui agli allegati, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell’acquisizione dell’esperienza pratico- applicativa. Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l’Azienda garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti. L’Azienda consente inoltre agli specializzandi di accedere a tutti i propri servizi quali, a titolo esemplificativo, fornitura camici, vestiario e servizio lavanderia. Per quanto riguarda L’Azienda garantisce agli specializzandi l’accesso al servizio mensa è consentito alle stesse condizioni del personale dipendentecon onere totalmente a loro carico. L’Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei. Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l’obbligo di riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione degli specializzandi. L’Azienda garantisce, per le strutture dell’Allegato, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. L’Azienda assume l’impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell’allegato/i; inoltre assume l’obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all’Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull’organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 12, comma 2.
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Samples: Accordo Attuativo