Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente
c) per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro distaccati presso aziende terze. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy Agreement, Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi Legge 12/06/84 N.222 nonché da altri Istituti di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliPrevidenza ed Assistenza. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti.
2. Per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;non soggetti all’assicurazione obbligatoria di Legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede.
b) 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D.Lgs 23/2/2000 n° 38 od eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a)1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all’art.5 del D.Lgs. 38/2000 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la garanzia R.C.T. l’assicurazione RCT quanto la garanzia R.C.O. l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e nonché dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge . L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali personali. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da infortunio dalle quali Prestatori di lavoro di cui sia derivata un’invalidità permanenteritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e interessi, spese) quale civilmente responsabile:
a) , ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. di legge per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonchè parasubordinati, interinali, collaboratori coordinati e continuativi, dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. a chiamata, altri prestatori d’opera utilizzati in base alla “Legge Biagi” o altre leggi, norme, regolamenti e addetti alle attività all’attività per le quali la quale è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai l’assicurazione nonchè anche da prestatori di lavoro non dipendenti soggetti ad assicurazione INAIL. La validità dell’assicurazione non è pregiudicata da inesatte interpretazioni delle norme che regolano la Legge INAIL, che possano indurre il Contraente/Assicurato in posizione di irregolarità verso l’INAIL e/o, nel caso di prestatori d’opera non da lui direttamente dipendenti (es.: interinali e simili), da irregolarità altrui di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanenteil Contraente/Assicurato non è a conoscenza. Tanto la garanzia R.C.T. l'assicurazione RCT quanto la garanzia R.C.O. l'assicurazione RCO valgono anche anche: - per fatto doloso o gravemente colposo di persone delle quali il Contraente debba rispondere; - per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – nonchè dall'INPS o analoghi enti assistenziali e previdenziali – Enti similari ai sensi dell’art. 14 dell'art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. eLegge 12 Giugno 1984, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL n.222 e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativasuccessive modifiche.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicuratol’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepermanente calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000. Tanto la garanzia R.C.T. RCT quanto la garanzia R.C.O. RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – dall’INAIL, dall’INPS, o analoghi enti da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali – previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL e ed AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLeggi Regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D.Lgs n.38/2000, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. eLegge 12/06/84 N.222, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa nonché la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionalidi enti similari. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile (Rct/O)
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede ivi compreso il rischio in itinere;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), punto
1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi poi modificato dal D. Lgs. n° 23 del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione04/03/2015;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati poi modificato dal D. Lgs. n° 23 del 04/03/2015 di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede ivi compreso il rischio in itinere;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy