Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgsD.Lgs. 38/2000 ss.mm.ii. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi del citato D.P.R. della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e addetti alle attività per dall’art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le quali è prestata l’assicurazionefigure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, X.Xxx. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto a)1, per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 n. 222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile, Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente
c) per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro distaccati presso aziende terze. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy Agreement, Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1 per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi Legge 12/06/84 N.222 nonché da altri Istituti di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliPrevidenza ed Assistenza. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi così come definiti all’art. 5 del citato D.P.R. e addetti alle attività Dlgs 38/2000
2. per le quali è prestata l’assicurazionegli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
b) 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanenteuna invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail. Tanto la garanzia l’assicurazione R.C.T. quanto la garanzia l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. dell’articolo 14 della L. 222/1984 ss.mm.iiLegge 12 giugno 1984 n. 222. eL’assicurazione si estende a coloro (studenti, comunqueborsisti, laddove esperite ai sensi stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione,studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I validità La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL e non riconosca la propria copertura assicurativa.soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orarrio
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Samples: Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco), Capitolato Di Polizza Di Assicurazione Responsabilità Civile Terzi (Rct) Prestatori Di Lavoro (Rco)
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgsD.Lgs. 38/2000 ss.mm.ii. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi del citato D.P.R. della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e addetti alle attività per dall’art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le quali è prestata l’assicurazionefigure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, X.Xxx. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto a)1, per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 273/03 soggetti e non soggetti INAIL, si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi poi modificato dal D. Lgs. n° 23 del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione04/03/2015;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati poi modificato dal D. Lgs. n° 23 del 04/03/2015 di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali personali.
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da infortunio dalle quali parte dell’INAIL. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia derivata un’invalidità permanentetenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 273/03 soggetti e non soggetti INAIL, si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi così come defi niti all’art. 5 del citato D.P.R. e addetti alle attività Dlgs 38/2000
2. per le quali è prestata l’assicurazionegli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
b) 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanenteuna invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail. Tanto la garanzia R.C.T. RCT quanto la garanzia R.C.O. RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – dall’INAIL, dall’INPS, o analoghi enti da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali – previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL e dell’ ASL/AST ed AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLeggi Regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione l’as sicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL e non riconosca la propria copertura assicurativasoggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.
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Samples: Assicurazione Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgsD.Lgs. 38/2000 ss.mm.ii. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati e/o lavoratori parasubordinati nonché da lavoratori utilizzati, ai sensi del citato D.P.R. della legislazione vigente, in lavori socialmente utili nonché da soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, da persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e addetti alle attività per dall’art. 2 D.M. 26/2001, da stagisti, tirocinanti; sono ricomprese le quali è prestata l’assicurazionefigure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili e soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, a persone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, comma 6, D.Lgs. 28/08/2000, n. 274 e dall’art. 2 D.M. 26/2001, a stagisti, tirocinanti, comprese le figure professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, successive modifiche ed integrazioni, di cui al precedente punto a)1, per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 n. 222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi così come definiti all’art. 5 del citato D.P.R. e addetti alle attività Dlgs 38/2000
2. per le quali è prestata l’assicurazionegli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
b) 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanenteuna invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail. Tanto la garanzia l’assicurazione R.C.T. quanto la garanzia l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. dell’articolo 14 della L. 222/1984 ss.mm.iiLegge 12 giugno 1984 n. 222. eL’assicurazione si estende a coloro (studenti, comunqueborsisti, laddove esperite ai sensi stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I validità La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al flgs 276/03 soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL e non riconosca la propria copertura assicurativa.soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orarrio
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Samples: Insurance Policy
Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente. Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti, Ausiliari P.G. ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede ivi compreso il rischio in itinere;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.n.1124/1965, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanentepersonali. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazionedipendenti;
b) 2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii.D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali personali. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da infortunio dalle quali Prestatori di lavoro di cui sia derivata un’invalidità permanenteritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Tanto la La garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell’art. 14 dell’art.14 della L. 222/1984 ss.mm.ii. e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionaliLegge 12/06/84 N.222. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I dipendenti, soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
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Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabileresponsabile :
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi così come definiti all’art. 5 del citato D.P.R. e addetti alle attività Dlgs 38/2000
2. per le quali è prestata l’assicurazionegli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
b) 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanenteuna invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’INAIL. Tanto la garanzia l’assicurazione R.C.T. quanto la garanzia l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. dell’articolo 14 della L. 222/1984 ss.mm.iiLegge 12 giugno 1984 n. 222. eL’assicurazione si estende a coloro (studenti, comunqueborsisti, laddove esperite ai sensi stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/03 soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL e non riconosca la propria copertura assicurativa.soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario
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Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) 1. ai sensi degli articoli 10 artt.10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii.n.1124/1965, nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti assicurati ai sensi così come definiti all’art. 5 del citato D.P.R. e addetti alle attività Dlgs 38/2000
2. per le quali è prestata l’assicurazionegli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
b) 3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. n.1124/1965 e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati ai a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto a), 1. per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanenteuna invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail. Tanto la garanzia l’assicurazione R.C.T. quanto la garanzia l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL e dall’INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. dell’articolo 14 della L. 222/1984 ss.mm.iiLegge 12 giugno 1984 n. 222. eL’assicurazione si estende a coloro (studenti, comunqueborsisti, laddove esperite ai sensi stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione,studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge. È altresì compresa la rivalsa dell’ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. I validità La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs. 276/03 soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL e non riconosca la propria copertura assicurativasoggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.
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