Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni Clausole campione

Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni. (in particolare quelle dell’assicurazione claims made - 8.1)
Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni. L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo assicu- rato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia. L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rin- novi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso. a. gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; b. gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; c. gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni; d. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; e. gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizione sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; f. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni. L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo Assi- curato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia. L’assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rin- novi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso. • gli infortuni occorsi all’Assicurato in conseguenza di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; • gli infortuni avvenuti in conseguenza di delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato; • gli infortuni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni; • le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; • gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizione sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; • le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico o guerra.
Oggetto dell’assicurazione - Esclusioni. L’assicurazione vale per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida del veicolo Assicurato ed alle operazioni rese necessarie in caso di fermata per la ripresa della marcia.

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  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).