Oggetto e ambito di applicazione. 1.1 Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice: a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX; b) nei settori speciali, in quanto compatibili. 1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza. 1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida. 1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice. 1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
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Samples: Linee Guida
Oggetto e ambito di applicazione. 1.1 Le 1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché delle disposizioni contrattuali vigenti sia per il personale dirigenziale che per il personale dei livelli, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Il presente regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché al personale con collaborazione coordinata e continuativa.
3. Nel caso si tratti di personale con contratto di collaborazione xx.xx., è necessario che la vicenda che abbia dato luogo al procedimento giudiziario, nel quale gli stessi risultino coinvolti, sia occorsa in costanza del servizio istituzionale e non si rilevino, a seguito di specifica istruttoria condotta dal competente ufficio dell’Amministrazione, profili di conflitto di interesse ostativi al rimborso.
4. La disciplina del rimborso delle spese legali di cui all’art. 36 al presente regolamento si applica agli eredi del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti)dipendente deceduto, che intendono affidare lavori servizi e forniture abbia avviato in vita l’istanza di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
b) nei settori specialirimborso, in quanto compatibilipresenza dei relativi presupposti di legge; la circostanza che il dipendente non abbia formulato l’istanza di rimborso a seguito dell’intervenuto decesso non costituisce causa impeditiva della successiva iniziativa recuperatoria degli eredi, fatto salvo il decorso del termine prescrizionale del diritto al rimborso ovvero l’intervenuta rinuncia espressa del dipendente all’esercizio delle prerogative individuate all’articolo 18 del D.L. n. 67/1997 o dai contratti collettivi di riferimento.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
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Oggetto e ambito di applicazione. 1.1 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni all’Ateneo con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. e i.
2. Le diposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano agli incarichi conferiti dall’Università ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. da 2222 a 2238 del codice civile, a prescindere dalla fonte di finanziamento utilizzata e, comunque, nel rispetto di eventuali limiti di spesa previsti dalla normativa vigente al momento del conferimento dell’incarico.
3. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi di conferimento di incarichi di lavoro disciplinati da fonti normative che trovano in se stesse una propria e compiuta disciplina rispetto all’art. 36 7, comma 6, del Codice e le presenti linee guida D.lgs. 165/2001. A titolo esemplificativo si applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 elencano alcune fattispecie che possono considerarsi escluse dall’applicazione del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codicepresente regolamento:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura gli incarichi di docenza a contratto e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IXdi didattica integrativa disciplinati dalla legislazione universitaria vigente;
b) nei settori specialile collaborazioni studentesche disciplinate dall’art. 13 della legge 390/1991;
c) gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca istituiti dall’art. 51, comma 6 della legge 449/1997;
d) gli assegni finalizzati all’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge n. 341/1990, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, come previste dalla legge 170/2003;
e) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge;
f) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione;
g) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un “corpus” autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano, altresì, per espressa previsione del comma 6 quater dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999.
5. Le disposizioni del presente regolamento trovano, invece, applicazione, in quanto compatibili.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari tutto o in parte, nelle ipotesi di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti conferimento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli incarichi la cui disciplina deriva da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’artfonti normative diverse dall’art. 37, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 26, del CodiceD.lgs. 165/2001 ma prive di un’autonoma e compiuta disciplina.
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Individuali Di Lavoro Autonomo
Oggetto e ambito di applicazione. 1.1 Le disposizioni 1. Il presente capo disciplina le procedure comparative per il conferimento di cui all’art. 36 incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del Codice e le presenti linee guida si applicano decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito ipotesi individuate dagli articoli da 115 a 121 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice - (codice civile, salvo quanto di seguito solo stazioni appaltanti)precisato
2. Gli incarichi di collaborazione esterna, studio, ricerca e consulenza sono conferiti nel rispetto delle disposizioni del presente capo del Regolamento esclusivamente a soggetti esterni all’amministrazione comunale ed esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvo il caso in cui la prestazione richiesta deve essere svolta da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che intendono affidare lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’artoperino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali
3. 35 del CodiceAi fini dell’applicazione delle presenti disposizioni:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura per studio si intende quell’attività caratterizzata da studio e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IXsoluzioni di questioni per il raggiungimento di obiettivi indicati dall’amministrazione;
b) nei settori specialiper ricerca si intende quell’attività speculativa collegata direttamente alla preventiva definizione di un programma da parte dell’amministrazione;
c) per consulenza si intende l’attività finalizzata alla resa di pareri, in quanto compatibili.valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni poste dall’amministrazione;
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari d) per collaborazione si intende ogni attività di diritti speciali ed esclusivi supporto esterno all’amministrazione per gli appalti lo svolgimento di lavoriattività che non rientrano nelle precedenti lettere a), forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codiceb) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codicec), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice.
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
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Samples: Regolamento Comunale
Oggetto e ambito di applicazione. 1.1 Le disposizioni di cui all’art. 36 del Codice e le presenti linee guida si applicano alle stazioni appaltanti - appaltanti, ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice - (di seguito solo stazioni appaltanti), che intendono affidare per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codicedegli appalti aggiudicati:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e all’ingegneria;
b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
bc) nei settori speciali, in quanto compatibilicompatibile.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art. 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art. 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del Codice vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le devono adottare procedure di gara adeguate e utilizzano servirsi di idonei mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed e efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
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Samples: Procedure for the Awarding of Public Contracts Below Eu Thresholds