Comparti Clausole campione

Comparti. 1. Durante il periodo transitorio, i contributi raccolti a livello nazionale sono trasferiti al Fondo in modo tale che siano assegnati ai comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente. 2. La dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente è uguale al totale dei contributi dovuti dagli enti autorizzati in ciascuno dei rispettivi territori a norma degli articoli 68 e 69 del regolamento SRM e degli atti delegati e di esecuzione a cui fanno riferimento. 3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato elabora, a fini esclusivamente informativi, un elenco in cui specifica la dimensione dei comparti di ciascuna parte contraente. Tale elenco è aggiornato ogni anno del periodo transitorio.
Comparti. Con riferimento al superamento delle unità organizzative di Direzione Centrale denominate Comparti, l’Azienda conferma che l’intervento di per sé non determina riflessi in termini di riconversione professionale e mobilità territoriale rispetto alle attuali allocazioni logistiche e organizzative. Restano salvaguardati gli inquadramenti e i livelli retributivi acquisiti e in corso di maturazione. L’Azienda si impegna a valutare la riconfigurazione in ufficio, previo il rispetto degli adempimenti formali dovuti, con riferimento ai limitati casi di comparti di Direzione Centrale che abbiano in gestione attività articolate e complesse, anche organizzate in sotto perimetri di micro organizzazione di attività.
Comparti. 9.1. I corrispettivi, diversi dalla commissione preliminare eventualmente dovuti alla Società o ai suoi delegati nel modo in cui ciascuno di essi possa determinare sensi della Clausola 5 di questo Allegato, ricevuti dalla o per conto della Società per il collocamento o l’emissione delle azioni di un Comparto, o nel caso di più di una Categoria di azioni in un Comparto particolare, delle azioni di tutte le Categorie, unitamente agli Investimenti in cui questi corrispettivi sono investiti o reinvestiti, tutti i ricavi, utili, profitti e guadagni da essi derivanti devono essere accantonati e tenuti separati da tutte le altre disponibilità liquide della Società e devono essere imputabili ad un Comparto esistendo un Comparto per ciascuna Categoria (o tutte le categorie, nel caso ci fossero) di azioni al quale si riferiscono le seguenti disposizioni: 9.1.1. per ogni Comparto la Società terrà libri e scritture contabili separate nel quale devono essere registrate tutte le transazioni collegate al relativo Comparto e, in particolare, gli utili da allocazione ed emissione delle azioni di ogni Categoria nel Comparto, gli Investimenti e le passività, i ricavi e le perdite che devono essere imputati o riferiti al Comparto ai sensi delle disposizioni di questa Clausola 9; 9.1.2. ogni elemento dell’Attivo derivato da qualsiasi altro elemento dell’Attivo (sia o meno liquido) compreso in qualunque Comparto deve essere iscritto nei libri e nei registri della Società rispetto allo stesso Comparto allo stesso modo in cui era iscritto l’elemento dell’Attivo da cui derivano e tutti gli incrementi o le diminuzioni di valore di tale Attività saranno riferiti al relativo Comparto. 9.1.3. nessuna azione sarà emessa in modo tale da attribuire al Socio di un Comparto la partecipazione all’Attivo della Società che non sia relativo all’Attivo (se esistente) di quella azione. Se gli utili dell’Attivo del relativo Comparto non sono sufficienti per accantonare l’ammontare pagabile ad un Socio per il pieno ammontare di riscatto per il relativo Comparto, gli utili del relativo Comparto saranno distribuiti nei termini del relativo Comparto, equamente tra ogni Socio del relativo Comparto pro rata in relazione all’ammontare pagato in forza delle azioni detenute da ogni Socio. Se il netto delle attività di ciascun Comparto è insufficiente per pagare tutte le somme dovute alle relative azioni per intero nel rispetto delle modalità del relativo Comparto, i relativi Soci di questo Comparto, non a...
Comparti. Ai fini di valorizzare e tutelare la specificità delle varie tipologie di interessi, TERRA VIVA si articolerà in 2 comparti funzionali, per il miglioramento della struttura organizzativa ai vari livelli, da rappresentare in relazione alle diverse consistenze associative. I due Comparti, intesi come articolazione organizzativa interna e quindi non costituenti istanza congressuale, sono di seguito elencati: 1) Comparto produttori operanti nelle attività agricole, ittiche, ambientali e agroalimentari. Rientrano in questo comparto quanti prestano la loro attività lavorativa direttamente nell'azienda singola o associata, a tempo pieno o part time siano essi titolari, soci, familiari, coadiuvanti o collaboratori. Sono compresi in questo comparto i contoterzisti, i professionisti, i tecnici e gli esperti che operano in organismi o Enti che svolgono attività nel settore agricolo, nella pesca o ad essi collegati. 2) Comparto portatori di beni fondiari, agrari, titoli e diritti funzionali al normale esercizio dell'impresa agricola, ittica e agroalimentare. Rientrano in questo comparto gli imprenditori, i soci, le società, i proprietari fondiari e quanti pur portatori di titoli e diritti funzionali non prestano la loro attività lavorativa nell'esercizio di impresa. I comparti al loro interno potranno strutturarsi in aree tematiche ovvero in momenti organizzativi plurimi, al fine di meglio cogliere tutte le peculiarità che la rappresentanza dell’area del lavoro richiede. La sintesi di queste sub-aggregazioni non ha rappresentanza autonoma all’interno di TERRA VIVA ma trova accoglimento nelle “politiche di comparto”, relative alle modalità di difesa degli interessi economici, sociali e professionali quali la conquista di migliori condizioni di vita e di lavoro di quanti prestano la loro attività lavorativa direttamente nell'azienda agricola, ittica e agroalimentare, nonché la difesa degli interessi di imprese, imprenditori, proprietari fondiari o altri portatori di titoli e diritti comunque funzionali, strumentali o accessori alle stesse attività. Nell’ambito di ogni singolo comparto, gli associati ricompresi, sono tutelati e rappresentati nei tavoli negoziali, negli accordi collettivi e contrattuali, ivi compresa l’assistenza alla stipula degli accordi in deroga previsti dalle leggi vigenti con particolare riferimento alla Legge 203/1982.
Comparti. 1. Gli ambiti di intervento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si articolano in un comparto dell'Unione e in un comparto degli Stati membri. I comparti mirano a far fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali come segue: a) il comparto dell'Unione si occupa delle seguenti situazioni: i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione; ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione o specifici Stati membri; o iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative, in particolare fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi; b) il comparto degli Stati membri si occupa dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente o dell'importo aggiuntivo fornito dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni. 2. Ove opportuno, i comparti di cui al paragrafo 1 sono usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

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  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Altre condizioni particolari La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

  • CONSEGNE Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: - luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso; - n° di riferimento dell’ordine; - data dell’ordine; - il quantitativo inviato - n° di lotto di produzione dei singoli prodotti; - data di scadenza. Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell’indisponibilità. Si precisa che l’omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell’ordine l’applicazione delle penali previste all’art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna. In ogni caso per i prodotti indisponibili l’Amministrazione contraente potrà procedere all’acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato. In caso di consegna di prodotti ritenuti inidonei dall’Amministrazione contraente, il fornitore è tenuto aalla sostituzione degli entro 4 giorni.

  • Dolo e colpa grave La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Casi particolari Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti: