OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario della regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali: a) trasporto e consegna; b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila a garantire i prodotti oggetto della fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi dalla stipula del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lotto. Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativa, e comunque fino al 60% della fornitura, ai sensi dell’art. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofila. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento del “servizio di cure domiciliari” per i pazienti residenti nel territorio della fornitura ASL di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario della regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti In particolare, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessifornire le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Quadro. Le prestazioni sanitarie domiciliari saranno commissionate dalla singola ASL della Regione Abruzzo, secondo lo specifico contratto con la singola ditta aggiudicataria, in quanto attività comunque necessarie termini di “PACCHETTI” PROFESSIONALI, e saranno remunerate per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornituraaccesso. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila di ASL di a garantire i prodotti oggetto della fornitura le prestazioni di cui sopra per il/i lotto/i n. Il e in conformità al presente Accordo Quadro ha nella misura richiesta dall’ASL di con gli Ordini di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordini di Fornitura emessi dall’ASL di Contraente. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto all’ASL di Contraente, sulla base del singolo fabbisogno indicato nel capitolato tecnico e relativi allegati. L’Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 36 48 mesi dalla stipula e/o comunque sino ad esaurimento dell’importo del presente atto oltre ad eventuale possibilità lotto, se antecedente. In ogni caso gli Appaltatori saranno comunque obbligati sino al termine ultimo di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine durata dei singoli Ordini di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoFornitura, qualora successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro. Resta inteso conseguentemente che ogni singolo Appaltatore avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati, inerenti ai Ordini di Fornitura di volta in volta affidati. Si precisa che l’ASL di potrà aderire all’Accordo Quadro durante tutto il periodo di validità dello stesso. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro il Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. L’ASL di Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del D.L.gs. 106 c. 1, lettn. 50/2016. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC Il Soggetto Aggregatore si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, essere per il tempo necessario alla stipula di una un nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codiceprocedura. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. il Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi Ordini di fornitura Fornitura da parte della Asl Capofiladell’ASL di Contraente. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura delle prestazioni (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e di A.R.I.C. e delle Aziende SanitarieASL di .
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici VACCINI ANTINFLUENZALI - CAMPAGNA VACINALE 2020-2021 ad uso umano e servizi connessi per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al le Aziende del Servizio Sanitario della regione AbruzzoRegione Abruzzo e l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i lotti n. Il 1 e 3 e in conformità al presente Accordo Quadro ha nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per i singoli Lotti. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro avrà una durata di 36 12 mesi a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione. I contratti attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoAccordo Quadro. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro ARIC si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. Ciascuna ASL Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicen. 50/2016. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. ARIC nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle ASL Contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. del Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici Test diagnostici per la distribuzione per conto ricerca di antigeni di SARS CoV2 (DPCagente causale di COVID 19) occorrente al Servizio Sanitario mediante metodica in immunofluorescenza od equivalenti tramite strumenti POCT (Lotto 1) e mediante metodica in chemiluminescenza (CLIA) tramite relativa strumentazione (Lotto 2) occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione AbruzzoRegione Abruzzo nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i il lotto n. Il 2 e in conformità al presente Accordo Quadro ha nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per il Lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro avrà una durata di 36 12 mesi a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione, oltre eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi. I contratti attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoAccordo Quadro. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro ARIC si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. Ciascuna ASL Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicen. 50/2016. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. ARIC nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle ASL Contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. del Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Diagnostici
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura Fornitura di prodotti farmaceutici microinfusori per la distribuzione insulina, sistemi di monitoraggio CGM per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario il controllo continuo della regione glicemia e relativi materiali di consumo, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle AA.SS.LL. contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi 48 mesi, a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione. I singoli Contratti Attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoAccordo Quadro. Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l’A.R.I.C. si riserva la Asl Capofila potrà apportare variazioni facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in aumento cui, alla data di scadenza, i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.x.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A.R.I.C. si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi procedura, ai sensi dell’art. 106 c. 11 106, comma 11, del CodiceCodice e comunque non oltre n. 6 (sei) mesi. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura Fornitura del Vaccino Antinfluenzale tetravalente virus split (frammentato) inattivato (QIV - dai sei mesi di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPCvita) - Campagna Vaccinale 2021-2022 - occorrente al alle Aziende del Servizio Sanitario della regione AbruzzoRegione Abruzzo e della Regione Molise. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i il lotto n. Il 1 e in conformità al presente Accordo Quadro ha nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per il Lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro avrà una durata di 36 12 mesi a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione. I contratti attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoAccordo Quadro. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. Ciascuna ASL Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicen. 50/2016. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle ASL Contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. del Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie.
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OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura realizzazione di prodotti farmaceutici per interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio di proprieta’ ATER LANCIANO attraverso la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario della regione Abruzzomodalita’ dello sconto in fattura previsto dalla legge 77/2020. Unitamente alla fornitura dei prodotti In particolare, il Fornitore dovrà prestare i servizi connessifornire le attività tecniche propedeutiche, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento progettazione esecutiva, esecuzione degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto interventi e consegna;
b) assistenza prestazioni professionali connesse, da eseguire sugli immobili di proprietà ATER, alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e consulenza alla fornituranello Schema di Accordo Quadro. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila di ATER a garantire i prodotti oggetto della fornitura le prestazioni di cui sopra per il/i lotto/i n. Il presente Accordo Quadro ha quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordini di Consegna emessi dall’ATER Contraente. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto all’ATER Contraente, sulla base del singolo fabbisogno indicato nel capitolato tecnici e relativi allegati. Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), lo sconto fattura sarà la modalità attuativa con cui verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, come da normativa vigente. L’Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 36 48 mesi dalla stipula e/o comunque sino ad esaurimento dell’importo del presente atto oltre ad eventuale possibilità lotto, se antecedente. In ogni caso gli Appaltatori saranno comunque obbligati sino al termine ultimo di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine durata dei singoli interventi attuati con gli Ordini di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoConsegna, qualora successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro. Resta inteso conseguentemente che ogni singolo Appaltatore avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati, inerenti ai Ordini di Consegna di volta in volta affidati. Si precisa che l’ATER di Lanciano potrà aderire all’Accordo Quadro durante tutto il periodo di validità dello stesso. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro il Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. L’ATER Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. 106 c. 1, lettn. 50/2016. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC Il Soggetto Aggregatore si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, essere per il tempo necessario alla stipula di una un nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codiceprocedura. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. il Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi ordini di fornitura consegna da parte della Asl Capofiladell’ATER Contraente. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura dei lavori (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e di A.R.I.C. e delle Aziende SanitarieATER Lanciano.
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario -occorrenti alla Asl di Pescara e alle Aziende Sanitarie della regione AbruzzoRegione Abruzzo che vi prestassero adesione. Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore Prodotti i Fornitori dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. consegna In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore i Fornitori si obbliga obbligano irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. Il e in conformità al presente Accordo Quadro ha una durata nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di 36 mesi dalla stipula fornitura, sino alla concorrenza del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui quantitativo massimo previsto per ciascun lottoLotto. Nel periodo Il quantitativo massimo di efficacia cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del presente Accordo quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, la Asl Capofila potrà apportare variazioni i Fornitori dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativa, e comunque fino al 60% della fornitura, ai sensi dell’art. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC si riserva fase di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicegara da ciascuna ASL Contraente. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da parte della Asl Capofila. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’accordo quadro avrà durata fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato e fatta salva la possibilità di ripetizione per un ulteriore periodo trimestrale e di risoluzione in caso di esaurimento anticipato del suo valore. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 413.400,00 (e il corrispondente iva esclusa). La ASL, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e minimo; in quanto l’accordo quadro non fissa i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia. E’ stata, altresì, prevista la possibilità che altre aziende sanitarie della Regione Abruzzo, che ne facessero espressa richiesta, possano aderire all’accordo quadro oggetto del Fornitore nei confronti presente appalto, alle condizioni economiche e contrattuali dal medesimo stabilite, stimando, ai fini della determinazione del valore di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitariegara, un ulteriore importo pari a tre volte quello previsto per la ASL di Pescara. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo dell’appalto, è, pertanto, pari ad €. 1.653.600, 00, al netto di Iva .
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici VACCINI ANTINFLUENZALI - CAMPAGNA VACINALE 2021-2022 ad uso umano e servizi connessi per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al le Aziende del Servizio Sanitario della regione AbruzzoRegione Abruzzo e l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i il lotto n. Il 4 e in conformità al presente Accordo Quadro ha nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per il Lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro avrà una durata di 36 12 mesi a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione. I contratti attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoAccordo Quadro. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro ARIC si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. Ciascuna ASL Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicen. 50/2016. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. ARIC nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle ASL Contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. del Soggetto Aggregatore e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della Fornitura Di Farmaci Ospedalieri e Servizi Connessi occorrenti alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario della regione Abruzzofarmaceutici. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività connessi che sono comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) 1. trasporto e consegna;
b) 2. assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle ASL Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle ASL Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente Accordo atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro ha una durata di 36 n. 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla stipula data di sottoscrizione. Le Aziende Sanitarie ordineranno i prodotti sulla base del principio di economicità e dunque al primo aggiudicatario e, solo in via eccezionale, sulla base del criterio della continuità, della carenza del prodotto e dell’appropriatezza terapeutica, stante la piena libertà del medico di prescrivere il farmaco più appropriato o in grado di garantire la continuità terapeutica ai pazienti già sotto trattamento, verrà individuato di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più rispondente alle esigenze cliniche del paziente dandone adeguata motivazione con riscontri giustificativi esaurientemente documentati e formalizzati dai medici prescrittori. (Periodo inserito per Accordi Quadro stipulati con più Fornitori in relazione ai Lotti n. ) I Contratti attuativi saranno stipulati da ciascuna ASL entro i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoatto. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro l’A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque fino al 60% della fornituracorrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati, ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.X.xx. 106 c. 1, lettn. 50/2016. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC L’A.R.I.C. si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi procedura, ai sensi dell’art. 106 c. 11 106, comma 11, del CodiceCodice e comunque non oltre n. 6 (sei) mesi. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. l’A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle ASL Contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. dell’A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie. Per quanto non riportato nel presente documento si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato d’Oneri, Capitola Tecnico e relativi allegati.
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OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario mezzi di contrasto occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. e in conformità al presente Accordo Quadro, nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli ordinativi di fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Asl al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, iva esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 48 mesi dalla stipula del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoatto. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro l’ A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento alla sua data di scadenza i valori massimali della fornitura risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi allegati, fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.x.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. n. 50/2016 e s.m.i.. ARIC si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un procedura. Anche le estensioni/integrazioni dei singoli Contratti Attuativi sono consentite, durante il periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicevigenza dell’accordo quadro, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria interessata sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dall’accordo quadro. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle singole AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dell’esecuzione di opere elettriche per l’impianto di Selezione e Trasferenza, con Stazione Ecologica di ASM Terni S.p.A. sita in Terni via Ratini 6 e per gli altri impianti elettrici/elettronici a servizio delle sedi e dei Centri ecologici di raccolta. I lavori in appalto si possono riassumere come segue, a titolo esemplificativo: • Fornitura di prestazioni per controlli, revisioni, manutenzioni e tarature per quadri elettrici e di controllo asserviti ai dispositivi, come dettagliatamente riportato nel registro di manutenzione elettrica (relativo all’impianto di selezione e trasferenza, sito in Via Ratini 6); A base di gara sarà adottato il Prezzario ASM allegato al presente Capitolato. • Manutenzioni di elementi elettrici e strumentali della marcatura CE e della direttiva macchina dell’impianto di trasferenza e selezione di ASM Terni SpA (quali telecamere, monitor, pc, gruppi di continuità, ricetrasmittenti; sensori, fotocellule, pressostati, finecorsa; illuminazione civile e industriale esterna e interna; cabine elettriche, quadri e linee elettriche, rifasatori, inverter; verifiche e certificazioni di passo e contratto, continuità di terra, schermature). A base di gara sarà adottato il Prezzario della Regione Umbria in vigore al momento della pubblicazione/manifestazione di interesse da parte di ASM TERNI SPA e l’ELENCO PREZZI redatto da ASM, allegato al presente Capitolato. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali: -il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti secondo le procedure di legge, mediante FIR e registro di carico e scarico; - i prodotti chimici (lubrificanti, sbloccanti e quanto altro) utilizzati dall’Aggiudicatario dovranno essere correlati della scheda di sicurezza, disponibile ai controlli di RCC o suoi delegati, negli interventi che saranno effettuati sugli impianti; - lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste degli impianti esistenti o residui delle lavorazioni; - la campionatura dei materiali qualora non siano più disponibili componenti della stessa marca e modello di quelli attualmente installati o nel caso di opere migliorative e/o ampliamenti; - il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari; - i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme elevatrici e delle gru occorrenti per lavorare in quota; - la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica; - gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in presenza di arredi e/o di altro materiale depositato/installato nell'edificio; - gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte presenti sul posto di qualsiasi intervento; L'Aggiudicatario eseguirà i lavori richiesti previa approvazione di RCC. Sono compresi nell'accordo quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste ed eventuali allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Tutti i lavori devono essere eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori. I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI). La durata dell’Accordo Quadro è l’affidamento di anni 2 (due) a decorrere dalla data della fornitura stipula, salvo il raggiungimento anticipato dell’importo stimato biennale di prodotti farmaceutici per € 121.360,00 (iva esclusa); è prevista la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario della regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila a garantire i prodotti oggetto della fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi dalla stipula del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime ulteriori 2 due anni agli stessi patti e condizioni al fine fino ad una durata massima di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoanni 4 (quattro). Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento nei limiti previsti dalla richiamata normativa, e comunque fino al 60% della fornitura, ai Ai sensi dell’art. 106 c. 135 del D.lgs. 50/2016, lettil valore dell’affidamento, compresa l’opzione di rinnovo, ammonta ad € 242.720,00 (iva esclusa). a) del CodiceL’importo dell’Accordo quadro ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARICmentre il valore contrattuale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste mediante gli ordini attuativi. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto L’aggiudicatario dell’Accordo Xxxxxx non avrà nulla a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi pretendere dall’accordo stesso fintantoché ASM non darà luogo ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofila. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarierelativi ordini attuativi.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici per la distribuzione per conto (DPC) occorrente al Servizio Sanitario “Farmaci esclusivi e servizi connessi” occorrenti alle Aziende Sanitarie della regione Regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, in quanto attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. e in conformità al presente Accordo Quadro, nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie contraenti con gli ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli ordinativi di fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Asl al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, iva esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 36 (trentasei) mesi / 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente atto oltre ad eventuale possibilità di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottoatto. Nel periodo di efficacia del presente Accordo QuadroQuadro l’ A.R.I.C. si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui, la Asl Capofila potrà apportare variazioni in aumento alla sua data di scadenza i valori massimali della fornitura risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi allegati, fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del X.x.xx. n. 50/2016 e s.m.i.. ARIC si riserva, per quanto meglio definito negli atti di gara, di differire l’Accordo Quadro in essere, fino al termine massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato tecnico di gara. Anche le estensioni/integrazioni dei singoli Contratti Attuativi sono consentite, durante il periodo di vigenza dell’accordo quadro, da parte di ciascuna Azienda Sanitaria interessata sempre entro il limite massimo dell'importo previsto dall’accordo quadro. ARIC si riserva, altresì, di modificare, in aumento , gli ordinativi di fornitura - aventi valore di contratto attuativo del presente accordo quadro, fino a un massimo del 60% della fornituradel valore contrattuale iniziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 c. 1106, comma 1 lett. a) del CodiceD.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARICcontrattuali ovvero migliorative. ARIC si riserva di prorogare l’Accordo Quadro Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali ulteriori fabbisogni anche per ulteriori formulazioni/dosaggi rispetto a quelli aggiudicati in essere, gara che dovessero sorgere in capo alle singole Asl contraenti e per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codicei quali ad oggi non è stato evidenziato alcun fabbisogno. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle singole AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro
OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento quadriennale (48 mesi) della fornitura di Medicinali extra prontuario regionale, Parafarmaci e altri prodotti farmaceutici e per la distribuzione acquisti urgenti per conto (DPC) occorrente al le Aziende del Servizio Sanitario della regione Regione Abruzzo. Unitamente alla fornitura dei prodotti Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi, connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali contrattuali, quali:
a) trasporto e consegna;
b) assistenza e consulenza alla fornitura. In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Asl capofila delle Aziende Sanitarie a garantire i prodotti oggetto della la fornitura di cui sopra per il/i lotto/i n. Il l’unico lotto e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto. Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle AA.SS.LL. contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL Contraente. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. L’Accordo Quadro ha una durata di 36 mesi 48 mesi, a decorrere dalla stipula del presente atto oltre ad eventuale possibilità data di rinnovo per 12 mesi alle medesime condizioni al fine di esaurire i quantitativi residui per ciascun lottosottoscrizione. Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro, l’A.R.I.C. si riserva la Asl Capofila potrà apportare variazioni facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in aumento cui, alla data di scadenza, i valori massimali risultassero non ancora esauriti o di incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla richiamata normativanormativa vigente, alle condizioni e comunque corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati fino al 60% della fornitura, a concorrenza di un quinto ai sensi dell’artdell’articolo 106, comma 12 del X.x.xx. 106 c. 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni contrattuali, dandone opportuna informazione all’ARIC. ARIC n. 50/2016 e ss.mm.ii.. A.R.I.C. si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere, per il tempo necessario alla stipula di una nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura per un periodo di 6 mesi procedura, ai sensi dell’art. 106 c. 11 106, comma 11, del CodiceCodice e comunque non oltre n. 6 (sei) mesi. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per A.R.I.C. nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli ordinativi di fornitura da parte della Asl Capofiladelle AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di A.R.I.C. e delle Aziende Sanitarie.
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Samples: Accordo Quadro