OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA DEI LAVORATORI E C.C.N.L. Clausole campione

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA DEI LAVORATORI E C.C.N.L.. L’aggiudicatario è obbligato all’osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare: a. l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. b. l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008, in particolare deve: − ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi; − provvedere all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. − adeguarsi alle disposizioni contenute nel DUVRI predisposto dalla stazione appaltante, sia per le fasi di accesso con automezzi di trasporto all’interno dei depositi della Amministrazione, sia per le fasi di manutenzione/riparazione ed altre lavorazioni, necessarie alla attuazione degli obblighi di garanzia assunti, eseguite all’interno delle pertinenze della Stazione appaltante a. tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'Appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante e di indennizzo da parte della stessa. b. l’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto: − di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione; − della regolare corresponsione delle spettanze maturate.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI, SICUREZZA DEI LAVORATORI E C.C.N.L.. L’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto deve tenere conto ed essere conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Committente indennizzo da parte dello stesso. L’Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione e della regolare corresponsione delle spettanze maturate.