ONERI DI PRELOCAZIONE Clausole campione

ONERI DI PRELOCAZIONE. Durante il tempo necessario per eseguire i lavori, matureranno gli oneri di prelocazione pari agli interessi calcolati dalla data di erogazione sulle somme pagate dalla Società Concedente per la realizzazione dell’opera fino alla data di firma del verbale di presa in consegna dell’opera e messa in decorrenza del contratto di locazione finanziaria, prendendo a riferimento il parametro finanziario [indicare quale e modalità di rilevazione] più lo spread di prelocazione offerto in sede di gara. Contestualmente alla decorrenza del presente contratto di locazione finanziaria la Società Concedente emetterà fattura per gli oneri di prelocazione, maturati e calcolati come sopra indicato sui pagamenti effettuati. Il tasso per gli oneri di prelocazione applicato al presente contratto è pari a
ONERI DI PRELOCAZIONE. Come indicato nel punto D) delle Condizioni Particolari non ci sono oneri di prelocazione da versare.
ONERI DI PRELOCAZIONE. 23.1 Per il periodo necessario alla progettazione e costruzione dell’Opera e sino alla data prevista per l’ultimazione dei lavori, previsto in n…. gg consecutivi dalla data di presa in carico dell’area oltre n….gg consecutivi per le attività di collaudo, la Stazione Appaltante si obbliga a riconoscere al Finanziatore, a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria, un corrispettivo calcolato al tasso corrispondente alla media dell’Euribor 3 mesi (365) vigente nel periodo di prelocazione, maggiorato di … bps a fronte di tutti gli esborsi che il Finanziatore abbia da anticipare rispetto alla data di Presa in Consegna Anticipata ovvero alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’intera opera dell’Opera, ove la Stazione Appaltante non abbia preso anticipatamente in consegna l’Opera.
ONERI DI PRELOCAZIONE. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4.2, durante il tempo necessario per eseguire le Opere, il Comune si obbliga comunque a riconoscere al Soggetto Finanziatore, a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria, un corrispettivo calcolato al tasso Euribor a tre mesi (365 giorni) lettera vigente nel periodo di prelocazione più lo spread offerto in sede di gara pari a %. Nel caso in cui il tasso Euribor a tre mesi (365 giorni) risulti avere nel periodo di prelocazione un valore negativo, si assumerà come tasso di prelocazione lo spread offerto in sede di gara. Gli oneri di prelocazione matureranno su tutte le somme pagate dal Soggetto Finanziatore per la realizzazione delle Opere fino alla data di firma del verbale di presa in consegna delle Opere stesse e messa in decorrenza del contratto di Locazione Finanziaria. Il corrispettivo, che costituisce compenso delle prestazioni accessorie e preliminari alla concessione in uso delle Opere, sarà calcolato per ogni singolo esborso sostenuto dal Soggetto Finanziatore a partire dalla data dell’esborso stesso sino alla data di decorrenza della Locazione Finanziaria, cosi come disciplinata al successivo articolo 16.2. Il corrispettivo a compenso dei servizi di prelocazione finanziaria è capitalizzato con gli altri importi dell’investimento finanziato e concorre a costituire l’importo sul quale è calcolato il canone periodico di cui agli articoli 16.2 e 16.3, all’interno dell’importo dell’investimento. Gli oneri di cui al comma 1, sono calcolati alle seguenti condizioni:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).