Consegna delle opere Clausole campione

Consegna delle opere. Ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo di cui al precedente art. 6, il Proponente fornirà al Comune i rilievi particolareggiati delle opere di urbanizzazione eseguite e consegnerà le opere realizzate. Le aree gravate da servitù resteranno a carico del Proponente, e di ciò dovrà essere esplicitamente trascritto l'impegno nei registri immobiliari.
Consegna delle opere. La consegna delle opere, e/o di singole partite delle stesse, potrà avvenire sia mediante supporto informatico e/o cartaceo, sia tramite diretta pubblicazione on line: in quest'ultimo caso, il momento effettivo della consegna sarà determinato dal ricevimento da parte del CLIENTE della comunicazione - anche a mezzo email - della messa on line della c.d. “struttura esecutiva” dell'opera in questione.
Consegna delle opere. Ultimati i lavori l'Impresa dovrà effettuare accurata pulizia dei locali e delle pertinenze dell'immobile, in modo da rendere lo stesso immediatamente utilizzabile. La consegna delle opere sarà effettuata immediatamente dopo il collaudo ovvero a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione appaltante, tuttavia, su segnalazione da parte dell'Impresa dell'avvenuta ultimazione dei lavori, potrà procedere alla presa in consegna dell'opera eseguita. In tal caso la consegna sarà fatta constatare da apposito verbale redatto in contraddittorio dal quale risulterà lo stato di consistenza dell'immobile. Peraltro, fino all'approvazione del collaudo, qualunque intervento degli immobili consegnati, non direttamente imputabile all'uso, dovrà essere preceduto, salvo i casi di assoluta urgenza, da invito all'Impresa all'accertamento in contraddittorio dell'intervento da compiere con l'assegnazione di adeguato termine.
Consegna delle opere. La presa in consegna delle opere da parte del Concedente dovrà avvenire: i) per quelle non oggetto di gestione da parte del Concessionario, entro 15 giorni dall'approvazione del certificato di collaudo; ii) per quelle oggetto di gestione, entro e non oltre 15 giorni dallo scadere della concessione. Il Concessionario è comunque tenuto, fino alla scadenza della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate.
Consegna delle opere a) Lo sgombero e la pulizia del cantiere prima dell’inizio delle operazioni di collaudo, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti di cantiere esistenti non utili alle operazioni di collaudo. La rimozione degli impianti e del cantiere dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare le aree precedentemente occupate completamente sgombre, pulite e ripristinate. L’Appaltatore si impegna inoltre ad inter- venire nelle operazioni di pulizia a semplice richiesta della Direzione Lavori.
Consegna delle opere. Contestualmente all’emanazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, l’Appaltatore provvederà alla Consegna delle opere a favore del Committente. La Consegna costituisce condizione di emanazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Il Committente non potrà rifiutare di prendere in consegna le opere se non per ragioni attribuibili all’Appaltatore.
Consegna delle opere. Con riferimento all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che durante il periodo di copertura le parti di opera ultimate possono essere consegnate ai Committenti e pertanto per tali parti di opere
Consegna delle opere. (Comma I) La consegna ai fini della gestione, degli impianti appartenenti ad uno stesso Bacino, attivi alla data del verbale di consegna, avverrà entro 45 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, e sarà formalizzata mediante apposito verbale (verbale di consegna) redatto, per ogni singolo Bacino, dal Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti della Provincia (o dal Direttore per l’esecuzione del contratto) e controfirmato per accettazione dall’I.C. .
Consegna delle opere. 1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla consegna del collaudo finale favorevole da parte del tecnico incaricato, di cui al precedente articolo la Ditta Lottizzante consegnerà al Comune le opere realizzate di cui all’art. 5, 6 e 9.
Consegna delle opere. 1. La consegna delle opere destinate all’urbanizzazione e degli allacciamenti a pubblici servizi, di cui all’art. 7, avviene su richiesta del Comune, dopo il collaudo con esito favorevole delle opere ed entro 90 giorni dello stesso, e comunque dopo la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione delle opere di cui sopra.