ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL Clausole campione

ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL. Gli oneri per l’acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di ENEL Allegati GDPR (da ALLEGATO 1 ad ALLEGATO 4)‌ Con riferimento all’art. [inserire riferimento all’art. del Contratto] delle Condizioni Generali di Contratto [selezionare il riferimento] alla lettera d’ordine n. [inserire riferimento al numero della lettera d’ordine] ed in particolare alla nomina della società [inserire nome della società che viene nominata Responsabile] quale Responsabile del trattamento dei dati, con il presente allegato si intende specificare che il suddetto trattamento dei dati avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati e categorie di interessati.
ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL. Gli oneri per l’acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di Enel. Il/La sottoscritto/a , nato/a a , il , Codice fiscale , residente in , via n. cap , responsabile dell’assistenza fiscale del centro di cui all’art. 35, comma 1, D.lgs 9 luglio 1997, n. 241 sito in …………………….. abilitato all’esercizio della professione di cui all’articolo 3, comma 3 , lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto iscritto all’Albo/Ordine/ dei della Provincia di con il n. _, ovvero alla Sezione A/Sezione B dell’Albo , con studio in relativamente al contratto di appalto tra il committente e l’appaltatore che il /la _Società …….………, Partita Iva…………..appaltatore ha effettuato i versamenti all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente , scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, dovuti in relazione alle prestazioni effettuate in esecuzione del/i contratto/i di appalto seguente: Contratto numero del In particolare, in relazione alle prestazioni di lavoro dipendente utilizzate nell’ambito del suddetto contratto, le relative ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono riferite ai seguenti periodi : • Mese ( ESEMPIO 02 2013) • Mese (ESEMPIO 03 2013) • Mese (ESEMPIO 04 2013) • ……………… Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1) Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1) Relativamente al mese xx dell’anno 2013, le ritenute ( dopo l’eventuale scomputo di euro XXX) sono state versate per un importo pari a euro XXXX mediante mod. F24 presentato il …………… n. di protocollo (1) ……………………… (Replicare la dicitura sopra riportata tante volte quanti sono i mesi sopra indicati, al fine di richiedere gli estremi del modello F24 relativo a ciascun mese). (1) Indicare la data e il numero del protocollo telematico rilasciato dal sistema di pagamento utilizzato (Entratel, Fisconline, home banking e remote banking). I suddetti versamenti includono le ritenute sui redditi di lavoro dipendente riferibili al contratto oggetto della presente dichiarazione i cui termini di versamento sono scaduti alla data del pagamento del corrispettivo...
ONERI ECONOMICI A CARICO DI ENEL. Gli oneri per l’acquisizione delle licenze di utilizzo dei programmi applicativi ed il servizio di assistenza tecnica e applicativa sono a carico di ENEL. La Società …………… in persona del suo rappresentante legale consapevole che una dichiarazione mendace determina per ENEL il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, di essere stata / non essere stata (barrare la voce che non interessa) indagata negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. La sottoscritta Società si impegna a comunicare tempestivamente a ENEL ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che ENEL possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede, Data, …………………………… Timbro della società Firma del legale rappresentante Il sottoscritto consapevole che una dichiarazione mendace determina per ENEL il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento danni, di essere stato / non essere stato (barrare la voce che non interessa) indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai seguenti reati contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a ENEL ogni variazione rispetto alle informazioni trasmesse con la presente dichiarazione. Inoltre, consapevole che ENEL possa richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire idonea documentazione. In fede, Data, ….. Timbro Firma Il sottoscritto: (nome cognome del dichiarante) Persona fisica (barrare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto non sia intestato ad un'Impresa) (da compilare solo nel caso in cui il Contratto in oggetto sia intestato ad un'Impresa) Titolare della Legale Rappresentante ⮚ che l'elenco di tutti ...
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  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Lavori in economia Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)