Oneri relativi all’accesso al cantiere Clausole campione

Oneri relativi all’accesso al cantiere. È contrattualmente stabilito che la gestione degli accessi del cantiere sarà sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall’Appaltatore. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari e dagli oneri generali previsti nell’ambito del computo degli oneri di sicurezza, i seguenti oneri: • ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.L.4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni, il personale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza; • dovranno essere effettuare comunicazioni periodiche alla direzione lavori e al coordinatore della sicurezza dei nominativi del personale autorizzato all’accesso in cantiere. Il direttore dei lavori o coordinatore della sicurezza forniranno autorizzazione formale per l’accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi della L. 248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al centro per l’impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti; • l’accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell’Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.
Oneri relativi all’accesso al cantiere. È contrattualmente stabilito che la gestione degli accessi del cantiere sarà sotto la diretta responsabilità dell’Appaltatore. Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari e dagli oneri generali previsti nell’ambito del computo degli oneri di sicurezza, i seguenti oneri: - ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.L.4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni, il personale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza Nella formulazione dell’offerta e nella programmazione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere conto della particolare collocazione degli edifici della Facoltà. L’Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso alla Facoltà dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).