Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno. 2. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali. 3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso. 4. L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato. 5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario. 6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa. 7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale. 8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore). 9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – - che non possono superare i 4 mesi nell’anno – - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – - per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – - che non possono superare i 4 mesi nell’anno – - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – - per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa L’Azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici lavoratori con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa dall’Azienda d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa l’Azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% %, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7dall'azienda. L’impresaL’Azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice lavoratore viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresal’Azienda, per il meccanismo della banca delle ore; detto meccanismo è utilizzato anche nell'ipotesi in cui è necessario compensare le minori prestazioni rese rispetto all'orario settimanale di riferimento).
9. La presente disciplina disciplina, che non si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale, ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza e comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - − l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - − la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - − nei periodi di “maggior lavoro” – - che non possono superare i 4 mesi nell’anno – - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento supera mento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – - per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa l'azienda ha facoltà di distribuire l’orario l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’annodell'anno, l’orario l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), ) e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2dell'anno. In ogni caso: - l’orario l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – - che non possono superare i 4 mesi nell’anno – nell'anno - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale stesso.
4. L’impresa L'azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa dall'azienda d'intesa con l’interessato.
5l'interessato. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa l'azienda deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7dall'azienda con un minimo di 3 addetti. L’impresaL'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessatodall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario l'orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – - per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – - un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresal’azienda, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza e comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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Samples: Associazione Nazionale
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecnicheNell’ambito di un predeterminato periodo di riferimento, organizzative o commerciali programmabilil'orario settimanale di lavoro - ripartito su cinque giorni, l’impresa ha facoltà dal lunedì al venerdì - può variare, d’intesa tra il Capo della Struttura e il dipendente, da un minimo di distribuire l’orario 21 ore a un massimo di lavoro48 ore, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario ferma restando la durata media dell’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’annonel complessivo periodo.
2. In ogni casoLa durata della prestazione minima giornaliera è fissata in: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 8 ore e 30 minuti giornalieri nei casi in cui l’orario settimanale è pari o superiore a 42 ore e le 48 30 minuti; - 6 ore settimanali e non può risultare inferiore 30 minuti, nei periodi di “minor lavoro” a casi in cui l’orario settimanale è compreso tra 32 ore e 30 minuti e 42 ore; - 5 ore giornaliere nei casi in cui l’orario settimanale è compreso tra 25 e 25 settimanali32 ore; - 4 ore nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – casi in cui l’orario settimanale è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionalicompreso tra 21 e 24 ore e 30 minuti.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono Il dipendente può fruire del regime di flessibilità in ingresso e dell’intervallo pomeridiano applicabili ai sensi dell’art. 19 presso la retribuzione relativa all’orario Struttura di appartenenza, fatta eccezione per i casi di orario settimanale contrattualepari o inferiore a 32 ore ovvero pari o superiore a 42 ore e 30 minuti, sia nei periodi quali il dipendente può iniziare la prestazione lavorativa giornaliera tra le ore 7.30 e le ore 8.30 e può ridurre l’intervallo pomeridiano fino a un minimo di superamento che in quelli trenta minuti, nell’ambito dell’intervallo previsto per la Struttura di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stessoappartenenza. Nota all’art. 28
1. L’orario multiperiodale è disposto su richiesta del dipendente nei limiti del 10% degli addetti a ciascuna Struttura.
42. L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario L’orario multiperiodale può essere adottato attivato anche su proposta del Capo della Struttura, che comunica formalmente al personale l’intenzione di adottare tale regime orario, indicando la durata prevista, il numero e le caratteristiche delle risorse potenzialmente coinvolte e la soglia minima di adesioni richiesta per un l’attivazione. In relazione al numero di dipendenti non superiore candidature avanzate dal personale, il Capo della Struttura valuta la possibilità di attivare l’orario multiperiodale e ne dà comunicazione al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresapersonale.
73. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro L’orario multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parzialeinterrotto per tutta la durata del periodo di riferimento.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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Samples: Accordo Sindacale
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa l’azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “"minor lavoro” " a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “"maggior lavoro” " – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa L’azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa dall’azienda d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa l’azienda deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresadall’azienda.
7. L’impresaL’azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratori/ lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresal’azienda, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.. NOTE
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Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa l’Azienda ha facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - ➢ l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - ➢ la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice lavoratore non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 ore settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – - è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’impresa L’Azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici lavoratori con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa dall’Azienda d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa l’Azienda deve informare preventivamente per il tramite della Federazione locale gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici lavoratori ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% %, con un minimo di 2 addetti, di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7dall'azienda. L’impresaL’Azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici lavoratori volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice lavoratore viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresal’Azienda, per il meccanismo della banca delle ore; detto meccanismo è utilizzato anche nell'ipotesi in cui è necessario compensare le minori prestazioni rese rispetto all'orario settimanale di riferimento).
9. La presente disciplina disciplina, che non si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale, ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza e comunque dopo due anni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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Orario multiperiodale. 1Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che, per i dipendenti di cui alla Parte II impiegati e Parte III Operai, la Direzione aziendale possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 8 dell’art. Nei casi 43 di cui sopra, anche come media in cui ricorrano esigenze tecnicheun arco temporale definito, organizzative o commerciali programmabilicomunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 26 settimane, l’impresa ha facoltà prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di distribuire l’orario 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di lavoroore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, in modo fermo restando il rispetto delle 39 ore settimanali da superare, in determinati periodi dell’annorealizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore potrà essere diversamente articolato nei casi di distribuzione su 4 5 o su 6 giorni)giorni della settimana, e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2. In ogni caso: - l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice prevedendo orari giornalieri non può superare le superiori alle 9 ore e 30 minuti giornalieri non inferiori a 6 ore se su 2 prestazioni ovvero non inferiori a 3,5 né superiori a 6 se in unica prestazione continuata. Individuato l’arco temporale nel quale si articola e si completa la programmazione multiperiodale, la Direzione aziendale provvederà a calendarizzare l’orario giornaliero e settimanale dell’intero periodo e a disporre con una settimana di anticipo, attraverso ordini di servizio mensili coerenti con la calendarizzazione di cui sopra, la programmazione dell’orario ordinario del mese che diventa orario certo sia per l’Azienda che per il dipendente. Eventuali incongruenze tra l’articolazione dell’orario previsto nella calendarizzazione e l’orario riportato nell’ordine di servizio mensile saranno preventivamente verificate con la RSU/RSA, eventuali variazioni all’articolazione dell’orario previsto nell’ordine di servizio mensile dovrà essere preventivamente concordata con le 48 ore settimanali RSU/RSA. L’orario giornaliero e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno – settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è esclusa la prestazione da considerare normale orario di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3oltre il quale si calcolano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, contrattuale sia nei periodi di superamento che superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale contrattuale. Nel caso che al termine del periodo multiperiodale risultassero ore lavorate non recuperate, le stesse saranno liquidare con la maggiorazione del 70% unitamente alla retribuzione del mese successivo. Le Parti si danno atto che le previsioni di cui sopra non comportano variazione alcuna del trattamento concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettanti ai lavoratori, né della collocazione temporale del relativo pagamento. Si precisa che l’adozione da parte aziendale della programmazione dell’orario ordinario di lavoro con il sistema della multiperiodalità dovrà essere preceduta da una puntuale informazione alla RSU/RSA o, in mancanza di queste, alle XX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, indicando la data di inizio di termine entro il quale si realizza l’orario medio settimanale e la programmazione dello stesso.
4. L’impresa deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa con l’interessato.
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7. L’impresa, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’impresa, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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Samples: Employment Agreement
Orario multiperiodale. 1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali programmabili, l’impresa l'azienda ha facoltà di distribuire l’orario l'orario di lavoro, in modo da superare, in determinati periodi dell’annodell'anno, l’orario l'orario settimanale di 37 ore e 30 minuti (36 ore nei casi di distribuzione su 4 o su 6 giorni), e da prevedere prestazioni ridotte in altri periodi dell’anno.
2dell'anno. In ogni caso: - l’orario l'orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque risultare pari ai predetti limiti; - la prestazione del singolo lavoratore/lavoratrice non può superare le 9 ore e 30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali; - nei periodi di “maggior lavoro” – che non possono superare i 4 mesi nell’anno nell'anno – è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. I lavoratori/lavoratrici interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario dell'orario contrattuale stesso.
4. L’impresa L'azienda deve comunicare ai lavoratori/lavoratrici con congruo anticipo, l’articolazione l'articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro, per l’intero l'intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’impresa d’intesa dall'azienda d'intesa con l’interessato.
5l'interessato. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari, l’impresa l'azienda deve informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in merito alle attività e al numero dei lavoratori/lavoratrici ai quali ritiene di applicare la presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario l'orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’impresa.
7dall'azienda. L’impresaL'azienda, ove possibile, dà la precedenza ai lavoratori/lavoratori/ lavoratrici volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate dall’interessatodall'interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale non è previsto l’orario l'orario multiperiodale, al lavoratore/lavoratrice viene corrisposto – per le ore eventualmente prestate oltre l’orario l'orario settimanale medio di riferimento – un compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di spostamento l’interessato l'interessato può optare, d’intesa d'intesa con l’impresal'azienda, per il meccanismo della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
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