Organi Del Procedimento E Programmazione Clausole campione

Organi Del Procedimento E Programmazione. Art. 280 La formulazione dell’articolo 280 tiene conto dell’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti criteri utili per l’elaborazione di una efficiente programmazione degli appalti di servizi e forniture. Si evidenzia che in ordine alla programmazione di forniture e servizi i riferimenti sono contenuti in diverse norme del codice, tra cui l’articolo 10, comma 3, lettera a). Come modalità operativa di redazione della norma, si è inteso adeguare la disciplina dettata in materia di programmazione dei lavori alle peculiarità connotanti i servizi e le forniture. L’ultimo comma, inoltre, consente di rendere applicabile l’articolo in commento anche alle amministrazioni che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo. Artt. 281-282 Con le presenti norme si dà attuazione all’articolo 5, comma 5, lettera c) e all’articolo 10, commi 4 e 6, del codice in ordine all’individuazione e specificazione delle competenze e dei compiti del responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi - anche in relazione agli aspetti di coordinamento con i compiti del direttore dell’esecuzione - ed i requisiti di professionalità del responsabile stesso, nonché le sanzioni a suo carico. In particolare, si è inteso, al fine di garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, tenere conto delle peculiarità del settore degli appalti di forniture e servizi adattando la normativa del responsabile del procedimento per i lavori pubblici e inserendo nella stessa alcuni elementi di flessibilità, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti delle singole amministrazioni in ordine all’attribuzione delle competenze ad altri organi della stazione appaltante. In particolare, il comma 4 dell’articolo 282 prescrive che il responsabile del procedimento ha l’obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all’appaltatore delle maggiori somme.
Organi Del Procedimento E Programmazione. Articolo 343 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia INDICE Articolo 344 di lavori, servizi e forniture relativi agl interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi Articolo 345 agli interventi di cooperazione - Progettazione di lavori relativi agli interventi Articolo 346 di cooperazione - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).