Programmazione dei lavori Clausole campione

Programmazione dei lavori. L'Appaltatore si impegna a sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idonea a garantire l'ultimazione delle attività nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committen- te, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori. Il programma dei lavori dovrà essere trasmesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori. Esso dovrà indicare il piano dettagliato e completo delle fasi esecutive delle lavorazioni e anche anche i tempi necessari per: ▪ la presentazione degli elaborati progettuali eventualmente necessari da parte dell’Appaltatore e dei re- xxxxxx adempimenti conseguenti; ▪ l’espletamento degli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalità del cantiere; ▪ l’approvvigionamento dei materiali necessari; ▪ lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell’opera; ▪ l’eventuale lavaggio e disinfezione delle condotte (nei casi in cui tale attività fosse affidata all’Appaltatore); ▪ l’eventuale attivazione di procedure per l’occupazione di immobili e per l’acquisizione di diritti reali. Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le singole lavorazioni, Il programma lavori deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri la- vori in aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di compe- tenza della Committente o di altri soggetti. Il Direttore Xxxxxx potrà richiedere le modifiche e i perfeziona- menti al programma che riterrà opportuni per il corretto e funzionale sviluppo del lavori. Gli eventuali aggiornamenti del programma lavori nel corso dell’esecuzione saranno effettuati a cura e spe- se dell’Appaltatore che dovrà provvedere a ripresentarlo al Direttore dei Lavori per il benestare di compe- tenza. Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, an- che nel corso del Contratto e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a sposta- menti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive. L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma delle attività è elemento essenziale del Contrat- to. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano d'o- pera, di mezzi e materiali, atti ...
Programmazione dei lavori. 7.1 La CUC MB programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti a mezzo piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. entro la prima metà del mese di marzo di ogni anno. Successivamente, la CUC MB aggrega ed approva i fabbisogni presentati, dandone comunicazione agli Enti aderenti.
Programmazione dei lavori. 14.1 Cronoprogramma di progetto‌ Fa parte degli elaborati del progetto esecutivo il Cronoprogramma di progetto che indica le fasi di lavoro la loro durata e la durata complessiva dell’appalto.
Programmazione dei lavori. Gli interventi di ristrutturazione previsti negli edifici esistenti quali ala sud, edificio degenze e spogliatoi interrati, richiedono un coordinamento ed una programmazione con il Comprensorio sanitario di Bolzano. Si porta a conoscenza dell’appaltatore che, dopo l’ultimazione degli interventi di ristrutturazione dei singoli locali è possibile che per motivi sanitari, non dipendenti dall’Amministrazione committente, non sia possibile procedere con continuità ai lavori come pianificato nel cronoprogramma. A tale scopo l’appaltatore dovrà organizzare le proprie attività in modo tale da garantire piena occupazione della manodopera, senza poter accampare diritto alcuno ad indennizzi o compensi particolari. Nell’elaborazione del cronoprogramma l’appaltatore dovrà preventivamente concordare con il Comprensorio sanitario di Bolzano, attraverso la Direzione Lavori, la cronologia degli interventi specificando la successione temporale delle opere e le alternative individuate.
Programmazione dei lavori. Il programma temporale di sviluppo dei lavori sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o dall’appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 0,3 ‰ (zerotrepermille) dell’importo netto contrattuale, da trattenersi direttamente sul primo pagamento utile. Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.