Programmazione dei lavori Clausole campione

Programmazione dei lavori. (comma 2)
Programmazione dei lavori. L'Appaltatore si impegna a sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idonea a garantire l'ultimazione delle attività nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committen- te, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori. Il programma dei lavori dovrà essere trasmesso entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla consegna dei lavori. Esso dovrà indicare il piano dettagliato e completo delle fasi esecutive delle lavorazioni e anche anche i tempi necessari per: ▪ la presentazione degli elaborati progettuali eventualmente necessari da parte dell’Appaltatore e dei re- xxxxxx adempimenti conseguenti; ▪ l’espletamento degli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalità del cantiere; ▪ l’approvvigionamento dei materiali necessari; ▪ lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell’opera; ▪ l’eventuale lavaggio e disinfezione delle condotte (nei casi in cui tale attività fosse affidata all’Appaltatore); ▪ l’eventuale attivazione di procedure per l’occupazione di immobili e per l’acquisizione di diritti reali. Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le singole lavorazioni, Il programma lavori deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri la- vori in aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di compe- tenza della Committente o di altri soggetti. Il Direttore Xxxxxx potrà richiedere le modifiche e i perfeziona- menti al programma che riterrà opportuni per il corretto e funzionale sviluppo del lavori. Gli eventuali aggiornamenti del programma lavori nel corso dell’esecuzione saranno effettuati a cura e spe- se dell’Appaltatore che dovrà provvedere a ripresentarlo al Direttore dei Lavori per il benestare di compe- tenza. Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, an- che nel corso del Contratto e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a sposta- menti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive. L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma delle attività è elemento essenziale del Contrat- to. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano d'o- pera, di mezzi e materiali, atti ...
Programmazione dei lavori. Gli interventi di ristrutturazione previsti negli edifici esistenti quali ala sud, edificio degenze e spogliatoi interrati, richiedono un coordinamento ed una programmazione con il Comprensorio sanitario di Bolzano. Si porta a conoscenza dell’appaltatore che, dopo l’ultimazione degli interventi di ristrutturazione dei singoli locali è possibile che per motivi sanitari, non dipendenti dall’Amministrazione committente, non sia possibile procedere con continuità ai lavori come pianificato nel cronoprogramma. A tale scopo l’appaltatore dovrà organizzare le proprie attività in modo tale da garantire piena occupazione della manodopera, senza poter accampare diritto alcuno ad indennizzi o compensi particolari. Nell’elaborazione del cronoprogramma l’appaltatore dovrà preventivamente concordare con il Comprensorio sanitario di Bolzano, attraverso la Direzione Lavori, la cronologia degli interventi specificando la successione temporale delle opere e le alternative individuate.
Programmazione dei lavori. Il programma temporale di sviluppo dei lavori sarà predisposto dal Direttore dei Lavori o dall’appaltatore su richiesta del Direttore dei Lavori stesso entro dieci giorni dalla richiesta medesima. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del programma di cui al precedente capoverso verrà applicata la penale dello 0,3 ‰ (zerotrepermille) dell’importo netto contrattuale, da trattenersi direttamente sul primo pagamento utile. Per l’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al programma di lavori predisposto o approvato dalla Direzione Lavori.
Programmazione dei lavori. 7.1 La CUC MB programma la propria attività sulla base del fabbisogno annuale di lavori, forniture e servizi trasmesso dagli Enti aderenti a mezzo piattaforma Sintel di ARIA S.p.A. entro la prima metà del mese di marzo di ogni anno. Successivamente, la CUC MB aggrega ed approva i fabbisogni presentati, dandone comunicazione agli Enti aderenti. 7.2 L'Ente aderente trasmette alla CUC MB, secondo le modalità indicate dalla medesima, entro il 31 gennaio di ogni anno, il fabbisogno relativo a forniture e all'acquisizione di beni e servizi nonché l'elenco dei lavori che si prevede di realizzare nel corso dell'anno. Successivamente informa la CUC MB delle eventuali modifiche/sostituzioni/rinvii intervenuti nella propria programmazione con impatto sul fabbisogno già trasmesso.
Programmazione dei lavori. 14.1 Cronoprogramma di progetto‌ Fa parte degli elaborati del progetto esecutivo il Cronoprogramma di progetto che indica le fasi di lavoro la loro durata e la durata complessiva dell’appalto. 14.2 Programma dei Lavori‌ L’Appaltatore dovrà predisporre e presentare (in formato cartaceo e in formato elettronico Microsoft Project) contestualmente al P.O.S. il Programma dei Lavori da lui elaborato sulla base e nel rispetto delle tempistiche complessive e delle fasi indicate nel Cronoprogramma di Progetto nella forma GANTT (riproduzione grafica della tempistica esecutiva) ed evidenzierà nello stesso la durata delle principali fasi di lavoro e le milestones di riconsegna delle aree completate. Tale Programma dei Lavori dovrà essere concordato e approvato dalla Direzione Lavori prima di essere allegato al contratto e dovrà altresì contenere le tappe intermedie (Milestones) richieste dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori. 14.3 Programma Esecutivo dei Lavori‌ Nel corso dei lavori l’Appaltatore dovrà mantenere aggiornato, a cadenza almeno quindicinale, il Programma Lavori in base all’effettivo andamento degli stessi concordando con la Direzione Lavori le eventuali modifiche all’ordine delle lavorazioni che si rendano necessarie pur sempre nel rispetto dei tempi contrattuali. Tale programma aggiornato denominato Programma Esecutivo dei Lavori dovrà essere consegnato dall’Appaltatore alla Direzione Lavori in formato cartaceo ed elettronico Microsoft Project ad ogni aggiornamento concordato e al termine dei lavori dovrà rappresentare l’effettivo andamento degli stessi. In caso di ritardo nella presentazione del Programma Esecutivo dei Lavori, l’Appaltatore è tenuto a pagare una penale pari ad € 100 per giorno di ritardo. Se richiesto dalla Direzione Lavori, l’appaltatore dovrà collegare al programma esecutivo il relativo Programma Economico della commessa associando alle lavorazioni i relativi valori economici secondo le modalità previste dal software Project e generando in occasione ad ogni aggiornamento la curva della produzione realizzata e prevista e la conseguente previsione temporale del raggiungimento dell’importo minimo di SAL.

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  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 2 e ss. del DLgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • Variazione dei lavori 1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel Quadro Economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. 5. Ai sensi del comma 2 dell’art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 6. E’ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non costituiscono variante i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione della Direzione dei Lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento. 8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l’adeguamento dei piani operativi. 9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’Appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative. Qualora tali variazioni siano accolte dal Direttore dei Lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione Appaltante.

  • Ultimazione dei lavori La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

  • ESECUZIONE DEI LAVORI L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e la Ditta deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Ferma restando la facoltà della Ditta di sviluppare gli interventi nel modo che riterrà opportuno sulla base degli ordini di servizio, l’esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minor disagio all’utilizzazione dei locali in uso per le attività istituzionali della Facoltà in relazione al tipo ed entità degli interventi e, comunque, sempre previo accordo con il personale addetto di questo Ente. Nell’esecuzione dei lavori la Ditta dovrà osservare scrupolosamente le norme di sicurezza con l’adozione dei necessari materiali D.P.I. per il personale impiegato e dei D.P.C. (dispositivi di protezione collettiva) a salvaguardia dei dipendenti di questo Ente, degli Ospiti delle diverse strutture e degli utenti dello stesso Ente. L’esecuzione degli interventi deve avvenire a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme contenute nel presente Capitolato e rispondenti alle normative vigenti, con l’impiego di materiali che dovranno essere conformi alle norme previste dal settore, come le norme CEI, EN, UNI etc. e possedere marchiatura CE, nessuna circostanza potrà essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale obbligo. L’esecuzione degli interventi e le lavorazioni necessarie per realizzare i lavori oggetto del presente Capitolato a perfetta regola d’arte comprendono inoltre: • Lo smaltimento di tutti i rifiuti quali parti e componenti esauste delle apparecchiature esistenti o residui delle lavorazioni; • Il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d’impiego di tutti i materiali necessari; • I materiali necessari per l’installazione e l’impiego di eventuali ponteggi, trabattelli, scale occorrenti per lavorare in quota; • La pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica; • Tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della procedura e nel presente Capitolato, per eseguire a regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme CEI ed UNI i lavori di manutenzione opere assistenza tecnica alle apparecchiature.

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • ACCETTAZIONE DEI MATERIALI Nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico affidate al Direttore dei Lavori, l’art. 101 comma 3 del Codice degli Appalti prevede espressamente quella di accettazione dei materiali, da svolgersi «sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti». In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti principi: i) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità; ii) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; iii) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori; iv) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera; v) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata; vi) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo; vii) possibilità per il Direttore dei Lavori o per l’organo di collaudo di disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore; viii) individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, effettuazione dei conteggi da presentare alla stazione appaltante; verifica dell’eventuale maggiore onerosità subita dall’esecutore, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare pagato dall’esecutore rispetto a quello del momento dell’offerta. Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.