REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 206,
N. 163 RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE”
X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000
(X.X. n. 288 del 10 dicembre 2010)
La Città ideale di autore ignoto - Galleria Nazionale delle Marche a Urbino
Aggiornamento
alla legge 23 maggio 2014, n. 80
Legenda illustrativa dei provvedimenti che dal 2012 ad oggi, hanno modifi- cato, abrogato o sostituito articoli del regolamento
Il d.l.24 gennaio 2012, n.1,convertito dalla legge 24 marzo 2012,n.27 Il d.l. 9 febbraio 2012, n.5,convertito dalla legge 4 aprile 2012,n.35 Il d.l.7 maggio 2012, n.52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n.94 Il d.l.6 giugno 2012, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2012,n.119
Il d.l. 18 ottobre 2012, n.179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Il d.l 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150 converito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15
Il d.l. 28 marzo 2014, n. 47 converito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80
Per consentire agli utenti una più agevole ed immediata comprensione delle novità apportate al testo del regolamento , nell’indice sono stati evidenziati in grassetto blu, gli articoli in- teressati dalle modifiche recate dai provvedimenti in legenda ed all’interno del corpo del te- sto in corsivo e grassetto nero, le relative parti modificate o aggiunte.
Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l’unico testo facente fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli- ca Italiana
INDICE | ||||
Articolo | 1 | - | Ambito di applicazione del regolamento Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Definizioni Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore Intervento sostitutivo della stazione appaltante incaso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore Documento unico di regolarita' contributiva Sito informatico presso l'Osservatorio Casellario informatico Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Funzioni e compiti del responsabile del procedimento Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori Accantonamento per transazioni e accordi bonari Programma triennale ed elenchi annuali Studio di fattibilita' Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche Quadri economici Documenti componenti il progetto preliminare Relazione illustrativa del progetto preliminare Relazione tecnica Studio di prefattibilita' ambientale Elaborati grafici del progetto preliminare Calcolo sommario della spesa e quadro economico Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare Documenti componenti il progetto definitivo Relazione generale del progetto definitivo Relazioni tecniche e specialistiche progetto definitivo Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale Elaborati grafici del progetto definitivo Calcoli delle strutture e degli impianti Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo Piano particellare di esproprio Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo Documenti componenti il progetto esecutivo Relazione generale del progetto esecutivo Relazioni specialistiche Elaborati grafici del progetto esecutivo Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti | |
Articolo | 2 | - | ||
Articolo | 3 | - | ||
Articolo | 4 | - | ||
Articolo | 5 | - | ||
Articolo | 6 | - | ||
Articolo | 7 | - | ||
Articolo | 8 | - | ||
Articolo | 9 | - | ||
Articolo | 10 | - | ||
Articolo | 11 | - | ||
Articolo | 12 | - | ||
Articolo | 13 | - | ||
Articolo | 14 | - | ||
Articolo | 15 | - | ||
Articolo | 16 | - | ||
Articolo | 17 | - | ||
Articolo | 18 | - | ||
Articolo | 19 | - | ||
Articolo | 20 | - | ||
Articolo | 21 | - | ||
Articolo | 22 | - | ||
Articolo | 23 | - | ||
Articolo | 24 | - | ||
Articolo | 25 | - | ||
Articolo | 26 | - | ||
Articolo | 27 | - | ||
Articolo | 28 | - | ||
Articolo | 29 | - | ||
Articolo | 30 | - | ||
Articolo | 31 | - | ||
Articolo | 32 | - | ||
Articolo | 33 | - | ||
Articolo | 34 | - | ||
Articolo | 35 | - | ||
Articolo | 36 | - | ||
Articolo | 37 | - |
INDICE | ||
Articolo | 38 | - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti |
Articolo | 39 | - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di |
incidenza della manodopera | ||
Articolo | 40 | - Cronoprogramma |
Articolo | 41 | - Elenco dei prezzi unitari |
Articolo | 42 | - Computo metrico estimativo e quadro economico |
Articolo | 43 | - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto |
Articolo | 44 | - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia |
di verifica del progetto | ||
Articolo | 45 | - Finalita' della verifica |
Articolo | 46 | - Accreditamento |
Articolo | 47 | - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione |
appaltante | ||
Articolo | 48 | – Verifica attraverso strutture tecniche esterne |
alla stazione appaltante | ||
Articolo | 49 | - Disposizioni generali riguardanti l'attivita' |
di verifica | ||
Articolo | 50 | - Requisiti per la partecipazione alle gare |
Articolo | 51 | - Procedure di affidamento |
Articolo | 52 | - Criteri generali della verifica |
Articolo | 53 | - Verifica della documentazione |
Articolo | 54 | - Estensione del controllo e momenti della verifica |
Articolo | 55 | - Validazione |
Articolo | 56 | - Responsabilita' |
Articolo | 57 | - Garanzie |
Articolo | 58 | - Conferenza dei servizi |
Articolo | 59 | - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività |
di verifica | ||
Articolo | 60 | - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia |
di qualificazione degli esecutori di lavori | ||
Articolo | 61 | - Categorie e classifiche |
Articolo | 62 | - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi |
dall'Italia | ||
Articolo | 63 | - Sistema di qualita' aziendale |
Articolo | 64 | - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA |
Articolo | 65 | - Controlli sulle SOA |
Articolo | 66 | - Partecipazioni azionarie |
Articolo | 67 | - Requisiti tecnici delle SOA |
Articolo | 68 | - Rilascio della autorizzazione |
Articolo | 69 | - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate |
Articolo | 70 | - Attivita' di qualificazione e organizzazione |
delle SOA - Tariffe | ||
Articolo | 71 | - Vigilanza dell'Autorita' |
Articolo | 72 | - Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti) |
Articolo | 73 | - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - |
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione | ||
all'esercizio dell'attivita' di attestazione | ||
Articolo | 74 | - Sanzioni per violazione da parte delle imprese |
dell'obbligo d'informazione | ||
Articolo | 75 | - Attivita' delle SOA |
INDICE
Articolo 76 - Domanda di qualificazione Articolo 77 - Verifica triennale
Articolo 78 - Requisiti d'ordine generale Articolo 79 - Requisiti di ordine speciale Articolo 80 - Incremento convenzionale premiante
Articolo 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili Articolo 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti Articolo 83 - Determinazione del periodo di attivita' documentabile
e dei relativi importi e certificati
Articolo 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Articolo 85 – Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa su bappaltatrice. Lavori affidati a terzi
dal contraente generale
Articolo 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
Articolo 87 - Direzione tecnica
Articolo 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
Articolo 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA Articolo 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari
o inferiore a 150.000 euro
Articolo 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione Articolo 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti Articolo 93 - Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati Articolo 94 - Consorzi stabili
Articolo 95 - Requisiti del concessionario
Articolo 96 - Requisiti del proponente e attivita' di asseverazione Articolo 97 - Domanda di qualificazione a contraente generale Articolo 98 - Procedimento per il rilascio e la decadenza
dell'attestazione
Articolo 99 - Procedimento per il rinnovo dell'attestazione Articolo 100- Documentazione della domanda nel caso di impresa
singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
Articolo 101 - Documentazione nel caso di consorzio stabile Articolo 102 - Documentazione nel caso di consorzio di cooperative Articolo 103 - Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia Articolo 104 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione
mediante avvalimento Articolo 105 - Lavori di manutenzione
Articolo 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
Articolo 107 - Categorie di opere generali e specializzate strutture, impianti e opere speciali
Articolo 108 - Condizione per la partecipazione alle gare Articolo 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e di
opere specializzate non eseguite direttamente Articolo 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi
INDICE
Articolo | 111 | - |
Articolo | 112 | - |
Articolo | 113 | - |
Articolo | 114 | - |
Articolo | 115 | - |
Articolo | 116 | - |
Articolo | 117 | - |
Articolo | 118 | - |
Articolo | 119 | - |
Articolo | 120 | - |
Articolo | 121 | - |
Articolo | 122 | - |
Articolo | 123 | - |
Articolo | 124 | - |
Articolo | 125 | - |
Articolo | 126 | - |
Articolo | 127 | - |
Articolo | 128 | - |
Articolo | 129 | - |
Articolo | 130 | - |
Articolo | 131 | - |
Articolo | 132 | - |
Articolo | 133 | - |
Articolo | 134 | - |
Articolo | 135 | - |
Articolo | 136 | - |
Articolo | 137 | - |
Articolo | 138 | - |
Articolo | 139 | - |
Articolo | 140 | - |
Articolo | 141 | - |
Articolo | 142 | - |
Articolo | 143 | - |
Articolo | 144 | - |
Articolo | 145 | - |
Articolo | 146 | - |
Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Dialogo competitivo
Premi nel dialogo competitivo Schema di contratto di concessione Contenuti dell'offerta
Sedute di gara
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori
Aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Offerta economicamente piu'vantaggiosa Commissione giudicatrice
Offerte anomale
Accordi quadro e aste elettroniche Cauzione definitiva
Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita' civile verso terzi
Polizza di assicurazione indennitaria decennale Requisiti dei fideiussori
Garanzie di raggruppamenti temporanei
Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione
Modalita' di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione Norme per il caso di attivazione della garanzia
di cui all'articolo 113 del codice
Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante
Limiti di garanzia
Finanziamenti a rivalsa limitata
Documenti facenti parte integrante del contratto Contenuto dei capitolati e dei contratti
Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell'affidatario
Anticipazione Pagamenti in acconto Ritardato pagamento
Termini di pagamento degli acconti e del saldo Interessi per ritardato pagamento
Penali e premio di accelerazione Inadempimento dell'esecutore
INDICE
Articolo | 147 | - |
Articolo | 148 | - |
Articolo | 149 | - |
Articolo | 150 | - |
Articolo | 151 | - |
Articolo | 152 | - |
Articolo | 153 | - |
Articolo | 154 | - |
Articolo | 155 | - |
Articolo | 156 | - |
Articolo | 157 | - |
Articolo | 158 | - |
Articolo | 159 | - |
Articolo | 160 | - |
Articolo | 161 | - |
Articolo | 162 | - |
Articolo | 163 | - |
Articolo | 164 | - |
Articolo | 165 | - |
Articolo | 166 | - |
Articolo | 167 | - |
Articolo | 168 | - |
Articolo | 169 | - |
Articolo | 170 | - |
Articolo | 171 | - |
Articolo | 172 | - |
Articolo | 173 | - |
Articolo | 174 | - |
Articolo | 175 | - |
Articolo | 176 | - |
Articolo | 177 | - |
Articolo | 178 | - |
Articolo | 179 | - |
Articolo | 180 | - |
Articolo | 181 | - |
Articolo | 182 | - |
Articolo | 183 | - |
Articolo | 184 | - |
Articolo | 185 | - |
Articolo | 186 | - |
Articolo | 187 | - |
Articolo | 188 | - |
Articolo | 189 | - |
Ufficio della direzione dei lavori Direttore dei lavori
Direttori operativi Ispettori di cantiere Sicurezza nei cantieri
Disposizioni e ordini di servizio Xxxxxx e termine per la consegna Processo verbale di consegna
Differenze riscontrate all'atto della consegna Consegna di materiali da un esecutore ad un altro Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori
Sospensione e ripresa dei lavori
Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
Sospensione illegittima
Variazioni ed addizioni al progetto approvato Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore Sinistri alle persone e danni
Danni cagionati da forza maggiore
Accettazione, qualita' ed impiego dei materiali Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo Subappalto e cottimo
Modalita' per il calcolo e il pagamento della compensazione Modalita' per l'applicazione del prezzo chiuso
Cottimo fiduciario
Autorizzazione della spesa per lavori in economia Lavori d'urgenza
Provvedimenti in casi di somma urgenza Perizia suppletiva per maggiori spese
Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti Lavori in economia contemplati nel contratto Accertamento e registrazione dei lavori
Elenco dei documenti amministrativi e contabili Giornale dei lavori
Libretti di misura dei lavori e delle provviste Annotazione dei lavori a corpo
Modalita' della misurazione dei lavori Lavori e somministrazioni su fatture Liste settimanali delle somministrazioni Forma del registro di contabilita' Annotazioni delle partite di lavorazioni
INDICE
Articolo | 190 | - |
Articolo | 191 | - |
Articolo | 192 | - |
Articolo | 193 | - |
Articolo | 194 | - |
Articolo | 195 | - |
Articolo | 196 | - |
Articolo | 197 | - |
Articolo | 198 | - |
Articolo | 199 | - |
Articolo | 200 | - |
Articolo | 201 | - |
Articolo | 202 | - |
Articolo | 203 | - |
Articolo | 204 | - |
Articolo | 205 | - |
Articolo | 206 | - |
Articolo | 207 | - |
Articolo | 208 | - |
Articolo | 209 | - |
Articolo | 210 | - |
Articolo | 211 | - |
Articolo | 212 | - |
Articolo | 213 | - |
Articolo | 214 | - |
Articolo | 215 | - |
Articolo | 216 | - |
Articolo | 217 | - |
Articolo | 218 | - |
Articolo | 219 | - |
Articolo | 220 | - |
Articolo | 221 | - |
Articolo | 222 | - |
Articolo | 223 | - |
Articolo | 224 | - |
Articolo | 225 | - |
Articolo | 226 | - |
Articolo | 227 | - |
Articolo | 228 | - |
Articolo | 229 | - |
Articolo | 230 | - |
Articolo | 231 | - |
Articolo | 232 | - |
Articolo | 233 | - |
nel registro di contabilita'
Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita'
Forma e contenuto delle riserve Xxxxxx speciali di spesa Sommario del registro
Stato di avanzamento lavori Certificato per pagamento di rate
Disposizioni in materia di documento unico di
regolarita' contributiva in sede di esecuzione dei lavori Contabilizzazione separata di lavori
Lavori annuali estesi a piu' esercizi Certificato di ultimazione dei lavori Conto finale dei lavori
Reclami dell'esecutore sul conto finale Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
Annotazione dei lavori ad economia Conti dei fornitori
Pagamenti
Giustificazione di minute spese Rendiconto mensile delle spese Rendiconto finale delle spese Riassunto di rendiconti parziali Contabilita' semplificata
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Iscrizione di annotazioni di misurazione Operazioni in contraddittorio con l'esecutore Firma dei soggetti incaricati
Oggetto del collaudo Nomina del collaudatore
Documenti da fornirsi al collaudatore Avviso ai creditori
Estensione delle verifiche di collaudo Commissioni collaudatrici
Visite in corso d'opera
Visita definitiva e relativi avvisi Processo verbale di visita
Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo Valutazioni dell'organo di collaudo
Discordanza fra la contabilita' e l'esecuzione Difetti e mancanze nell'esecuzione
Eccedenza su quanto e' stato autorizzato ed approvato Certificato di collaudo
Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Obblighi per determinati risultati Lavori non collaudabili
Richieste formulate dall'esecutore sul certificato
INDICE
Articolo | 234 | - |
Articolo | 235 | - |
Articolo | 236 | - |
Articolo | 237 | - |
Articolo | 238 | - |
Articolo | 239 | - |
Articolo | 240 | - |
Articolo | 241 | - |
Articolo | 242 | - |
Articolo | 243 | - |
Articolo | 244 | - |
Articolo | 245 | - |
Articolo | 246 | - |
Articolo | 247 | - |
Articolo | 248 | - |
Articolo | 249 | - |
Articolo | 250 | - |
Articolo | 251 | - |
Articolo | 252 | - |
Articolo | 253 | - |
Articolo | 254 | - |
Articolo | 255 | - |
Articolo | 256 | – |
Articolo | 257 | - |
Articolo | 258 | - |
Articolo | 259 | - |
Articolo | 260 | - |
Articolo | 261 | - |
Articolo | 262 | - |
Articolo | 263 | - |
Articolo | 264 | - |
Articolo | 265 | - |
Articolo | 266 | - |
di collaudo
Ulteriori provvedimenti amministrativi
Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo Collaudo dei lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica
Certificato di regolare esecuzione Compenso spettante ai collaudatori
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Scavo archeologico, restauro e manutenzione
Attivita' di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Progettazione dello scavo archeologico Progettazione di lavori di impiantistica e
per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale Verifica dei progetti per i lavori riguardanti
i beni del patrimonio culturale
Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Consuntivo scientifico
Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Limiti alla partecipazione alle gare Requisiti delle societa' di ingegneria Requisiti delle societa' di professionisti Requisiti dei consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria Penali
Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
Concorso di idee
Concorso di progettazione
Disposizioni generali in materia di affidamento
dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Corrispettivo
Requisiti di partecipazione
Bando di gara,domanda di partecipazione e lettera di invito
Numero massimo di candidati da invitare Xxxxxxxx' di svolgimento della gara
INDICE
Articolo | 267 | - |
Articolo | 268 | - |
Articolo | 269 | - |
Articolo | 270 | - |
Articolo | 271 | - |
Articolo | 272 | - |
Articolo | 273 | - |
Articolo | 274 | - |
Articolo | 275 | - |
Articolo | 276 | - |
Articolo | 277 | - |
Articolo | 278 | - |
Articolo | 279 | - |
Articolo | 280 | - |
Articolo | 281 | - |
Articolo | 282 | - |
Articolo | 283 | - |
Articolo | 284 | - |
Articolo | 285 | - |
Articolo | 286 | - |
Articolo | 287 | - |
Articolo | 288 | - |
Articolo | 289 | - |
Articolo | 290 | - |
Articolo | 291 | - |
Articolo | 292 | - |
Articolo | 293 | - |
Articolo | 294 | - |
Articolo | 295 | - |
Articolo | 296 | - |
Articolo | 297 | - |
Articolo | 298 | - |
Articolo | 299 | - |
Articolo | 300 | - |
Articolo | 301 | - |
Articolo | 302 | - |
Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro Disposizioni applicabili
Polizza assicurativa del progettista
Xxxxxxx assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
Programmazione dell'attivita'contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Il responsabile del procedimento nelle procedure
di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture Funzioni e compiti del responsabile del procedimento Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza
Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Societa' tra concorrenti riuniti o consorziati Consorzi stabili per servizi e forniture Finanza di progetto nei servizi
Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
Criteri di applicabilita' delle misure di gestione ambientale
Commissione giudicatrice Selezione delle offerte Offerte anomale
Servizi sostitutivi di mensa Servizi di pulizia
Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione Asta elettronica
Sistema informatico di negoziazione Gestore del sistema informatico
Modalita' e partecipazione all'asta elettronica Modalita' di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Condizioni e modalita' di esercizio del diritto di accesso
Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici Bando di gara e termini per le procedure d gara
Interamente gestite con sistemi telematici
Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori
Gestione dell'esecuzione del contratto Direttore dell'esecuzione del contratto
Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto Xxxxxx e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
INDICE | |||
Articolo | 303 | - Avvio dell'esecuzione del contratto | |
Articolo | 304 | - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto | |
Articolo Articolo | 305 306 | - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto - Svincolo progressivo della cauzione in caso di | |
Articolo | 307 | contratti stipulati da centrali di committenza - Contabilita'e pagamenti | |
Articolo | 308 | - Sospensione dell'esecuzione del contratto | |
Articolo | 309 | - Certificato di ultimazione delle prestazioni | |
Articolo | 310 | - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore | |
Articolo | 311 | - Varianti introdotte dalla stazione appaltante | |
Articolo | 312 | - Oggetto delle attivita' di verifica di conformita' | |
Articolo | 313 | - Termini delle attivita' di verifica di conformita' | |
Articolo | 314 | - Incarico di verifica della conformita' | |
Articolo Articolo | 315 316 | - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformita' - Estensione della verifica di conformita' | |
Articolo | 317 | - Verifica di conformita' in corso di esecuzione | |
Articolo | 318 | - Verifica di conformita' definitiva e relativi avvisi | |
Articolo | 319 | - Processo verbale | |
Articolo Articolo | 320 321 | - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica Di conformita' - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla | |
Articolo | 322 | verifica di conformita' - Certificato di verifica di conformita' | |
Articolo Articolo | 323 324 | - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato verifica di conformita' - Provvedimenti successivi alla verifica di conformita' | di |
Articolo | 325 | - Attestazione di regolare esecuzione | |
Articolo Articolo | 326 327 | - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia - Requisiti | |
Articolo | 328 | - Mercato elettronico | |
Articolo | 329 | - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia | |
Articolo Articolo | 330 331 | - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia - Pubblicita' e comunicazioni | |
Articolo | 332 | - Affidamenti in economia | |
Articolo | 333 | - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta | |
Articolo | 334 | - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario | |
Articolo | 335 | - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici | |
Articolo | 336 | - Congruita' dei prezzi | |
Articolo | 337 | - Termini di pagamento | |
Articolo | 338 | - Procedure contabili | |
Articolo | 339 | - Norme applicabili | |
Articolo | 340 | - Requisiti di qualificazione | |
Articolo | 341 | - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria | |
Articolo | 342 | - Organi del procedimento e programmazione | |
Articolo | 343 | - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia |
INDICE | ||
Articolo | 344 | di lavori, servizi e forniture relativi agl interventi di cooperazione tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo - Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi |
Articolo | 345 | agli interventi di cooperazione - Progettazione di lavori relativi agli interventi |
Articolo | 346 | di cooperazione - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione |
di lavori, servizi e forniture relativi agli | ||
interventi di cooperazione Articolo 347 - Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione | ||
Articolo | 348 | - Direzione dei lavori relativi agli interventi |
Articolo | 349 | di cooperazione - Collaudo e verifica di conformita' di lavori, |
Articolo | 350 | servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione - Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli |
Articolo | 351 | interventi di cooperazione - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di |
Articolo | 352 | lavori da eseguirs presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri - Progettazione dei lavori presso le sedi estere del |
Articolo | 353 | Ministero degli affari esteri - Misure organizzative per la gestione ed esecuzione |
Articolo | 354 | dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri - Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero |
Articolo | 355 | degli affari esteri - Collaudo dei lavori presso le sedi estere |
Articolo | 356 | del Ministero degli affari esteri - Adeguamento dei prezzi per i lavori presso le sedi |
Articolo | 357 | estere del Ministero degli affari esteri - Norme transitorie |
Articolo | 358 | - Disposizioni abrogate |
Articolo | 359 | - Entrata in vigore |
ALLEGATI
Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate Allegato B – Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato B.1- Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15,del regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
12 aprile 2006,n.163
Allegato C - Corrispettivi e oneri per le attivita' di qualificazione
Allegato D - Incremento convenzionale premiante
Allegato E - Domanda di qualificazione a contraente generale Allegato F - Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili
di cantiere o dei responsabili di progetto,acquisita in qualita'di responsabile di cantiere e di progetto
Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per
INDICE
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato M – Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu'vantaggiosa
Allegato N - Curriculum vitae
Allegato O - Scheda referenze professionali
Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi:metodi di calcolo per l'offert economicamente più vantaggiosa
REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
Art. 1
Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.
2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I (disposizioni comuni);
b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell'articolo 120, commi 3 e 4, dell'articolo 121, comma 6;
c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell'articolo 252, comma 1;
d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell'articolo 282, commi 1 e 2;
e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell'articolo 342;
f) della parte VI (contratti eseguiti all'estero) ad esclusione dell'articolo 344;
g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
b) dell'articolo 120, commi 3 e 4;
c) dell'articolo 121, comma 6;
REGOLAMENTO
d) dell'articolo 252, comma 1;
e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);
f) dell'articolo 282, commi 1 e 2;
g) dell'articolo 342.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome.
Art. 2
Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalita' tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresi', in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I, (disposizioni comuni);
b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;
c) dell'articolo 48, comma 3;
d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
g) della parte II, titolo VII (il contratto);
h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:
a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);
b) alla parte II, titolo IX (contabilita' dei lavori);
c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).
Art. 3
REGOLAMENTO
Definizioni
(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;
c) consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;
d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attivita' ad essi assimilabili;
e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
h) opere o lavori di xxxxxxxx e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;
i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2;
l) lavori di speciale complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonche' tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessita', ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessita' dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessita', ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficolta' logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4. complessita' di funzionamento d'uso o necessita' di elevate
REGOLAMENTO
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita';
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessita' di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessita' in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, e 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalita' e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice;
r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o piu' delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;
t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG;
u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalita', corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS;
v) unita' progettuale: unita' per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto;
z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;
aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il
REGOLAMENTO
soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;
bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) nonche' il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff);
ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformita' del sistema di gestione per la qualita' conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;
gg) autorizzazione: nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorita' abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attivita' di attestazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attivita' di cui alla lettera ff);
ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;
ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualita' conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice;
REGOLAMENTO
limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, societa' pubbliche di progetto e simili;
oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;
pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui e' affidato il lavoro per cui e' prestata la garanzia globale;
qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto;
rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;
ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;
tt) societa' capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la societa' che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;
uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una societa' di progetto contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci e' esclusa o limitata;
vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da piu' soggetti, dovra' essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che partecipera' al procedimento;
zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
aaa) societa' di emissione: l'impresa che svolge l'attivita' di emissione di buoni pasto;
bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la societa' di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla societa' di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;
REGOLAMENTO
ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Art. 4
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu' rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarita' contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita' contributiva e' disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva.
Art. 5
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
REGOLAMENTO
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 6
Documento unico di regolarita' contributiva
1. Per documento unico di regolarita' contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarita' di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonche' cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarita' contributiva oggetto del documento unico di regolarita' contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,
REGOLAMENTO
comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Per le finalita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarita' contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro il medesimo termine, l'esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarita' contributiva ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonche' nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalita', l'esecutore trasmette il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita' relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui all'articolo 3, comma1, lettera b), che non sono un'amministrazione aggiudicatrice.
6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'.
7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, e' altresi' richiesto il documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita'.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
REGOLAMENTO
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarita' contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8.
TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Sito informatico presso l'Osservatorio
1. L'Autorita' con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell'Osservatorio, rende noto le modalita' di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice nonche' di raccolta, dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalita' puo' essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
2. Le modalita' di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilita' dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.
3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell'Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l'Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.
4. La banca dati di cui al comma 3 e' disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorita', che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilita' degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonche' un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L'accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale, e' gratuito e aperto al pubblico.
Art. 8
REGOLAMENTO
Casellario informatico (art. 27, d.P.R. n. 34/2000)
1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del codice e' articolato in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori e' articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.
2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) generalita', compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprieta' o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) stato di liquidazione o cessazione di attivita';
o) procedure concorsuali pendenti;
p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
REGOLAMENTO
q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;
r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
s) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;
t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicita' di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonche' l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;
z) le certificazioni di qualita' aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
bb) falsita' nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorita' ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualita' aziendale.
I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalita' telematiche previste dall'Autorita'; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Autorita' nei casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da
n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall'Autorita'; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall'Autorita' a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:
a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice;
b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;
REGOLAMENTO
d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;
e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;
g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6;
h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.
I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri.
4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonche' per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell'Autorita', a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonche' i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresi' inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresi' inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.
5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.
6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorita' e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione e' predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed e' trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro
REGOLAMENTO
sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.
7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalita' telematiche previste dall'Autorita':
a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;
c) le certificazioni per i lavori eseguiti all'estero, di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione da parte della competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri della certificazione di cui all'articolo 84, comma 3;
d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;
f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;
g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini previsti dall'articolo 63, comma 4;
h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.
8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l'operatore economico puo' produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Autorita', che, previa verifica della sua autenticita', ne dispone l'inserzione nel casellario.
9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.
10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonche' delle SOA per lo svolgimento dell'attivita' di attestazione e di verifica e controllo.
11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le
REGOLAMENTO
segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
12. Per l'inserimento dei dati nel casellario, l'Autorita' assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge
n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I - Organi del procedimento
Art. 9
Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilita' e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del codice, prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilita' o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento e' nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinche' il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualita' richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformita' di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attivita' di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui e' affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualita' e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento e' un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia
REGOLAMENTO
prevista dalle norme vigenti, e' un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento puo' svolgere per uno o piu' interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento puo' altresi' svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice.
5. In caso di particolare necessita' per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Xxx non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Art. 10
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilita' tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformita' ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonche' il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilita' di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e
REGOLAMENTO
definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalita' di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
e) coordina le attivita' necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attivita' necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessita', un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicita' dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilita' finanziarie, nonche' all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilita' degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
REGOLAMENTO
2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;
3) l'idoneita' dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attivita' necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicita' delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 8, del codice;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
z) xxxxxx le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m);
bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;
dd) svolge, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita' di cui agli articoli
REGOLAMENTO
90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81:
a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attivita';
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attivita' di supporto secondo le procedure e con le modalita' previste dall'articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonche' a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del codice.
7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonche' l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.
REGOLAMENTO
CAPO II - Programmazione dei lavori
Art. 11
Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori (art. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di avvalersi degli studi di fattibilita' presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilita' redatto secondo le previsioni dell'articolo 128, comma 2, del codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facolta' di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.
3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di fattibilita' necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.
Art. 12
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. E' obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonche' ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori.
2. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.
3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.
Art. 13
Programma triennale ed elenchi annuali
REGOLAMENTO
(art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)
1. In conformita' dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma e' deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed e' ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalita', i risultati attesi, le priorita', le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorita' del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilita' rispetto ad altri elementi in conformita' di quanto disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento e' fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 e' redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - Progettazione Sezione I - Disposizioni generali
Art. 14
Studio di fattibilita'
1. Lo studio di fattibilita' si compone di una relazione illustrativa contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilita' di realizzazione mediante i
REGOLAMENTO
contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonche' l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.
2. Qualora lo studio di fattibilita' e' posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:
a) relazione illustrativa generale contenente:
1. l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:
1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilita' con gli strumenti urbanistici;
1.2. analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
2. l'analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:
2.1. al bacino d'utenza;
2.2. alla stima dei bisogni dell'utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia dell'intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
2.3. all'individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell'offerta attuale e di quella prevista nei medesimi settori dell'intervento;
3. l'analisi delle alternative progettuali:
3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative e finanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;
4. lo studio dell'impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni alternative:
4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie disponibili o da interventi gia' realizzati ricadenti nella zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
REGOLAMENTO
2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e della compatibilita' paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce nonche' delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale i valori culturali e paesaggistici;
3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
4. cronoprogramma;
5. stima sommaria dell'intervento secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 1, con l'individuazione delle categorie di cui all'allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l'applicazione delle quote di incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;
c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall'articolo 21;
d) elaborato tecnico-economico contenente:
1. la verifica della possibilita' di realizzazione mediante concessione rispetto all'appalto;
2. analisi della fattibilita' finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilita' economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.
Art. 15
Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
(artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita' e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione e' informata a principi di sostenibilita' ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilita', miglioramento del rendimento energetico, durabilita' dei materiali e dei componenti, sostituibilita' degli elementi, compatibilita' tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole controllabilita' delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
2. Il progetto e' redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza
REGOLAMENTO
soluzione di continuita'.
3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformita' di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, valuta motivatamente la necessita' di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualita'.
4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'esecutore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalita' di realizzazione dell'opera o del lavoro.
5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura procedurale:
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'opera o del lavoro;
b) se per l'appalto si seguira' una procedura aperta, ristretta o negoziata;
c) se il contratto xxxx' stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verra' adottato il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entita', alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilita' di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento e' previsto;
f) delle funzioni che dovra' svolgere l'intervento;
g) dei requisiti tecnici che xxxxx' rispettare;
h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attivita' ed unita' ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonche' dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
REGOLAMENTO
7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare e' integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento a soggetti esterni delle attivita' di supporto relative alla predisposizione di tali documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del concorso all'identificazione e quantificazione dei bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice secondo quando previsto dall'articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli studi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi
5 e 6 del presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.
8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificita' e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilita' con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.
9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attivita' di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilita' di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantita' di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilita', l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonche' la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonche' dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
REGOLAMENTO
13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) ed m), e' svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'"analisi del valore" per l'ottimizzazione del costo globale dell'intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
14. Qualora siano possibili piu' soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorita' tra le soluzioni progettuali possibili.
15. I progetti sono predisposti in conformita' delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione nonche' nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 68 del codice. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
Art. 16 Quadri economici
(art. 17, d.P.R. n. 554/1999)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6- accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 8- spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione;
REGOLAMENTO
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
2. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 12 LUGLIO 2011, N. 106).
Sezione II - Progetto preliminare Art. 17
Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonche' le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed e' composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilita' ambientale;
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui e' inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici - atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di
REGOLAMENTO
sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
2. I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui e' prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonche' alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalita' di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.
3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonche' archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonche' la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
b) e' redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) e' redatto uno schema di contratto.
L'elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, e' allegato al contratto, ferma restando l'integrazione del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.
4. Qualora il progetto preliminare e' posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresi' predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 18
REGOLAMENTO
Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si e' giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi', tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. Nel dettaglio:
a) scelta delle alternative:
* descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
* illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonche' delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.
b) progetto della soluzione selezionata:
* descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
* esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilita' ambientale, ed in particolare:
* l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
* l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
* aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
* accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree ed
REGOLAMENTO
immobili da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri;
* l'accertamento della disponibilita' dei pubblici servizi e delle modalita' dei relativi allacciamenti;
* accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
* indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
* cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
* indicazioni su accessibilita', utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
c) aspetti economici e finanziari:
* calcoli estimativi giustificativi della spesa;
* l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
* quadro economico;
* sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
* risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
Art. 19 Relazione tecnica
(art. 20, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto.
Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
a) geologia;
b) geotecnica;
c) sismica;
d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
REGOLAMENTO
f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e preventivo di costo);
g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
i) architettura e funzionalita' dell'intervento;
l) strutture ed opere d'arte;
m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
n) impianti e sicurezza;
o) idrologia;
p) idraulica;
q) strutture;
r) traffico.
2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di manutenzione dell'opera da adeguare/ampliare;
b) la destinazione finale delle zone dismesse;
c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l'esercizio durante la costruzione dell'intervento (se previsto).
Art. 20
Studio di prefattibilita' ambientale (art. 21, d.P.R. n. 554/1999)
1. Lo studio di prefattibilita' ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all'entita' dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonche' un miglioramento della qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilita' dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonche' delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;
REGOLAMENTO
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonche' l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilita' ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilita' ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.
Art. 21
Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, d.P.R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, e tenendo conto della necessita' di includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformita' di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice:
a) per opere e lavori puntuali:
1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche' degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:
- carta e sezioni geologiche;
- sezioni e profili geotecnici;
- carta archeologica;
- planimetria delle interferenze;
- planimetrie catastali;
- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero,
REGOLAMENTO
nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
1) dalla corografia generale di inquadramento dell'opera in scala non inferiore a 1:100.000;
2) dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonche' degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
- sezioni geotecniche con indicazione delle unita' stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisico-meccanico, delle principali grandezze fisiche e proprieta' indice, nonche' del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall'opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'ubicazione dei siti di cava e di deposito;
- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;
- sistemazione tipo aree di deposito;
8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non dovra' essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte principali;
9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a
REGOLAMENTO
1:5.000, del tracciato selezionato;
10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:2000/200;
11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonche' uguali sezioni per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantita' da utilizzare nella quantificazione dei costi dell'opera;
13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;
14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l'esercizio dell'infrastruttura;
15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto.
I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:
a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;
b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a);
c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare puo' specificare gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 128, comma 7, del codice.
Art. 22
Calcolo sommario della spesa e quadro economico
REGOLAMENTO
(art. 23, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il calcolo sommario della spesa e' effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantita' caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
3. Nel caso di concessione, il quadro economico e' accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l'indicazione:
a) dell'arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall'articolo 143, commi 6 e 8, del codice;
b) dell'eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l'equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4, del codice;
c) della eventuale cessione in proprieta' o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in conformita' di quanto disposto dall'articolo 143, comma 5, del codice;
d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
4. Nel caso di appalti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere
b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l'importo delle spese di progettazione valutate conformemente al disposto di cui all'articolo 262, comma 2.
Art. 23
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare
(art. 24, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessita' funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
REGOLAMENTO
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento e' suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformita' di quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Sezione III - Progetto definitivo Art. 24
Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilita' ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
REGOLAMENTO
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
3. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice ferma restando la necessita' della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 30, il progetto e' corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto redatti con le modalita' indicate all'articolo 43 nonche' del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell'allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell'offerta, la sede di redazione del progetto esecutivo, nonche' i tempi della progettazione esecutiva e le modalita' di controllo, da parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, del codice.
Art. 25
Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita' dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonche' i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalita' e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilita' ambientale, di cui all'articolo 27; in particolare
REGOLAMENTO
riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacita' complessiva;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneita' delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.
Art. 26
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)
1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonche' il conseguente livello di pericolosita' geologica;
b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono
REGOLAMENTO
gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse;
c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica, definisce l'azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture e' integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell'immobile, basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;
d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle modalita' costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzera' il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi risultati. Per le costruzioni in zona sismica e nei casi per i quali sia necessario svolgere specifiche analisi della risposta sismica locale, la relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;
e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;
f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticita' e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali delle opere;
g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;
h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in
REGOLAMENTO
particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori gia' fatto in sede di progetto preliminare.
Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.
2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 27
Studio di impatto ambientale e studio di fattibilita' ambientale (art. 29, d.P.R. n. 554/1999)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, e' redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed e' predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilita' ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 28
REGOLAMENTO
Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, d.P.R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l'ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o piu' sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; e' altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);
f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative
REGOLAMENTO
specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni e' altresi' indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio e' adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:
elaborati generali - studi e indagini:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Se sono necessari piu' stralci e' redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) corografia di inquadramento 1:25.000;
c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a r);
e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
REGOLAMENTO
l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovra' contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovra' essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d'arte;
p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l'indicazione di tutte le opere d'arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovra' essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;
q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantita' e dei costi;
opere d'arte:
a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l'opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell'opera;
c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata; interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:
a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione; impianti:
a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche;
siti di cava e di deposito:
a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
REGOLAMENTO
b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11.
7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
Art. 29
Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, d.P.R. n. 554/1999)
1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico e piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilita'.
Art. 30
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
(art. 32, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 31
REGOLAMENTO
Piano particellare di esproprio (art. 33, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi e' redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e' corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonche' delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennita' di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.
5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare e' affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita' a lui imputabili.
Art. 32
Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n.
145/2000)
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
REGOLAMENTO
estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo puo' prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percio' a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
REGOLAMENTO
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui e' indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
5. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento puo' essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione e' affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo 16.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.
Sezione IV - Progetto esecutivo Art. 33
Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, d.P.R. n. 554/1999)
REGOLAMENTO
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonche' i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonche' delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita' ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo e' composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
Art. 34
Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalita' di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal
REGOLAMENTO
progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, xxxxxxx e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilita' di imprevisti.
Art. 35 Relazioni specialistiche
(art. 37, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Per gli interventi di particolare complessita', per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.
Art. 36
Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, d.P.R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche
REGOLAMENTO
dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.
Art. 37
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, d.P.R. n. 554/1999)
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessita' di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora piu' gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalita' dell'impianto stesso, nonche' consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti e' effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilita' tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalita' di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilita'.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonche' i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore
REGOLAMENTO
delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualita' e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalita' di esecuzione qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.
Art. 38
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 40, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano di manutenzione e' il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attivita' di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalita', le caratteristiche di qualita', l'efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificita' dell'intervento, ed e' costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del responsabile del procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti
REGOLAMENTO
significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalita' per la migliore utilizzazione del bene, nonche' tutti gli elementi necessari per limitare quanto piu' possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalita' di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unita' tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonche' per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. In conformita' di quanto disposto all'articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione
REGOLAMENTO
delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato validita' e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalita' per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle attrezzature e degli impianti.
9. Il piano di manutenzione e' redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.
Art. 39
Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
(art. 41, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilita', e' specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed e' redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.
Art. 40
REGOLAMENTO
Cronoprogramma
(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo e' corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma e' composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma e' redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonche' ai fini di quanto previsto dall'articolo 171, comma 12.
2. Nei casi di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma e' presentato dal concorrente unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Art. 41
Elenco dei prezzi unitari (art. 43, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita'.
Art. 42
Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.
2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di
REGOLAMENTO
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9, nonche' l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
Art. 43
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell'esecutore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalita' e termini di collaudo;
i) modalita' di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto e' diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di
REGOLAMENTO
materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di prove nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonche' le modalita' di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'esecutore di redigere un documento (piano di qualita' di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformita'.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).
6. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo e' previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7.
REGOLAMENTO
9. Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche' l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facolta' prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40.
CAPO II - Verifica del progetto (artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999)
Art. 44
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
1. Il presente capo disciplina la materia | della | verifica | dei |
progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e | 112, | comma 5, | del |
codice. |
Art. 45 Finalita' della verifica
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 93, comma 6, del codice la verifica e' finalizzata ad accertare la conformita' della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilita', nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli gia' approvati.
2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 52, accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
REGOLAMENTO
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesto.
Art. 46 Accreditamento
1. Per le attivita' di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalita' e le procedure di accreditamento per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Art. 47
Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l'attivita' di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unita' tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; (3)
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) l'unita' tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di
REGOLAMENTO
un sistema interno di controllo di qualita', ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreche' non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualita'.
3. Per sistema interno di controllo di qualita', ai fini di cui al comma 2, si intende:
a) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
b) per l'attivita' di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d'uso.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, le unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000; il Servizio tecnico centrale provvede altresi' ad accertare per le unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualita' con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.
5. Per le finalita' di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'accreditamento dell'Organismo di ispezione di tipo B e l'accertamento del sistema di controllo interno di qualita', coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) e da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 15, lettera a-ter) che "all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";".
Art. 48
REGOLAMENTO
Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonche' nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attivita' ispettive ed altre attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialita'; i predetti Organismi devono altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresi' impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico; (3)
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualita', dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione e' emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita' con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attivita' di verifica dei
REGOLAMENTO
progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialita'; i predetti soggetti devono altresi' dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilita' di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresi' impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualita' con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001.
3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici puo' accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualita' coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 4, comma 15, lettera a-quater) che "all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o";".
Art. 49
Disposizioni generali riguardanti l'attivita' di verifica
REGOLAMENTO
1. Il responsabile del procedimento puo' utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attivita' di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.
2. L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, e' affidata unitariamente.
3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 47, e negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell'articolo 48, le modalita' di verifica degli elaborati che compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica lo studio di fattibilita' e il documento preliminare alla progettazione, nonche' il disciplinare di incarico della progettazione.
4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi.
5. L'affidamento dell'incarico di verifica e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all'individuazione del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralita' di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.
7. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 57.
Art. 50
Requisiti per la partecipazione alle gare
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio di verifica;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per
REGOLAMENTO
l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonche' il rapporto conclusivo di cui all'articolo 54, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonche', per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante puo' richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al dieci per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attivita' di verifica e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento.
Art. 51 Procedure di affidamento
1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell'articolo 261, commi 1, 2 e 3.
2. Per l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto la verifica, puo' essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 84, comma 10, del codice, ovvero un'apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice.
REGOLAMENTO
Art. 52
Criteri generali della verifica
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilita';
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilita', coerenza e ripercorribilita';
d) compatibilita'; intendendosi per:
a) affidabilita':
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilita';
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'esaustivita' del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'esaustivita' delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell'esaustivita' delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilita', coerenza e ripercorribilita':
1. verifica della leggibilita' degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilita' delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilita' delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilita':
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilita' ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
REGOLAMENTO
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalita' e fruibilita';
d. stabilita' delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
x. xxxxxx, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilita' e manutenibilita';
n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.
Art. 53
Verifica della documentazione
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo e' effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonche' con i requisiti definiti nello studio di fattibilita' ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu' critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilita' dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
REGOLAMENTO
1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualita' dell'opera prevista e la complessita' delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
REGOLAMENTO
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformita' dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilita' dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
Art. 54
Estensione del controllo e momenti della verifica
1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi; il responsabile del procedimento pianifica l'attivita' di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello puo' essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessita' dell'opera.
3. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi gia' oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivita' di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d'opera.
6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell'attivita' svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all'articolo 106, comma 1.
Art. 55
REGOLAMENTO
Validazione
1. La validazione del progetto posto a base di gara e' l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione e' sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.
3. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
Art. 56 Responsabilita'
1. Nei limiti delle attivita' di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilita' o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilita' degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilita' del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di calcolo adottati.
2. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e dal contratto di appalto di servizi e' tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed e' escluso per i successivi tre anni dalle attivita' di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 57, resta ferma la responsabilita' del soggetto esterno incaricato dell'attivita' di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilita', in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 57, salve la responsabilita' disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione del progetto di cui all'articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all'articolo 106, comma 2, e dalle conseguenti
REGOLAMENTO
responsabilita'.
Art. 57 Garanzie
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
Per opere di particolare complessita' puo' essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro.
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attivita', detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Art. 58 Conferenza dei servizi
(art. 9, d.P.R. n. 554/1999)
1. La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.
2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalita' stabilite da ciascuna amministrazione.
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi e' convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 59
Acquisizione dei pareri e conclusione delle attivita' di verifica
REGOLAMENTO
(art. 49, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all'articolo 58, comma 1, nonche', ove previsto, il parere del proprio organo consultivo, conclude le attivita' di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 55.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 60
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)
1. Il presente capo nonche' il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a
150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonche' dal capo III del presente titolo.
Art. 61 Categorie e classifiche
(art. 3, d.P.R. n. 34/2000)
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e
REGOLAMENTO
classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A.
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I | - fino | a | euro | 258.000 |
II | - fino | a | euro | 516.000 |
III | - fino | a | euro | 1.033.000 |
III-bis | - fino | a | euro | 1.500.000 |
IV | - fino | a | euro | 2.582.000 |
IV-bis | - fino | a | euro | 3.500.000 |
V | - fino | a | euro | 5.165.000 |
VI | - fino | a | euro | 10.329.000 |
VII | - fino | a | euro | 15.494.000 |
VIII | - oltre | euro | 15.494.000 |
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione e' convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito e' comprovato
REGOLAMENTO
secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed e' soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 62
Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione, richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformita' al testo originale in lingua madre.
Art. 63
Sistema di qualita' aziendale (art. 4, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualita' aziendale e' riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualita' aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di comunicare all'Autorita', entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualita' ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione e' inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all'articolo 70, comma 7.
5. La regolarita' dei certificati di qualita' deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione Art. 64
REGOLAMENTO
Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)
1. Le Societa' Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle societa' per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle societa' di revisione, iscritte nell'apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attivita' di attestazione secondo le norme del presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonche' sulla loro capacita' operativa ed economico - finanziaria. E' fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell'autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di societa' collegate o di societa' in virtu' di rapporti contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attivita' di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia pendente un
REGOLAMENTO
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilita' morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all'articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all'assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell'indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell'impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.
Art. 65 Controlli sulle SOA
(art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell'indipendenza e l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 64, comma 6, l'Autorita' puo' richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle societa' ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'Autorita', entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all'articolo 64, comma 6.
Art. 66 Partecipazioni azionarie
(art. 8, d.P.R. n. 34/2000)
REGOLAMENTO
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 , limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,e 90, comma 1, del codice, nonche' le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria e' ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorita'. La SOA, valutata l'esistenza dei presupposti di legittimita' dell'operazione di cessione azionaria, invia all'Autorita' la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta e' necessaria anche per i trasferimenti azionari all'interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, societa' fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
4. L'Autorita', entro sessanta giorni dalla comunicazione, puo' vietare il trasferimento della partecipazione quando essa puo' influire sulla correttezza della gestione della SOA o puo' compromettere il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorita' adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all'operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell'iscrizione nel libro soci dell'avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, e' comunicato all'Autorita' e alla SOA entro quindici giorni.
6. L'Autorita' puo' negare l'autorizzazione alla partecipazione
REGOLAMENTO
azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal comma 1, allorche' il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.
Art. 67 Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, d.P.R. n. 34/2000)
1. L'organico minimo delle SOA e' costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilita' direttiva, nell'attivita' di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualita', avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacita' economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attivita' di certificazione della qualita'; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
2. Il personale delle SOA nonche' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonche' i soggetti che svolgono attivita' in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.
3. Il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa e' dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l'Autorita'.
4. Il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l'avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall'avvio della procedura di risoluzione informa l'Autorita'.
5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio conforme al tipo definito dall'Autorita'.
REGOLAMENTO
Art. 68
Rilascio della autorizzazione
(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attivita' di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo e' subordinato alla autorizzazione dell'Autorita'.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all'articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall'Autorita', saranno utilizzate per l'esercizio dell'attivita' di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilita' conseguenti all'attivita' svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorita' ai fini istruttori puo' chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario all'Autorita' per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
Art. 69
Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, d.P.R. n. 34/2000)
1. L'Autorita' iscrive in apposito elenco le societa' autorizzate a svolgere l'attivita' di attestazione e ne assicura la pubblicita'
REGOLAMENTO
per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorita', sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell'articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 50 del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 70
Attivita' di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000)
1. Nello svolgimento della propria attivita' le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialita' ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicita' e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonche' il permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 78;
g) rilasciare l'attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall'impresa e verificata ai sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attivita' di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonche' le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria e artigianato.
3. Per l'espletamento delle loro attivita' istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attivita' espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonche' tutte le attivita' integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui all'allegato C - parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II
REGOLAMENTO
classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attivita' e' ridotto del venti per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non puo' essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario e' nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'Autorita', entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7.
7. Le SOA comunicano all'Autorita', entro il termine di dieci giorni, l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonche' il relativo esito, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-ter, del codice.
Art. 71 Vigilanza dell'Autorita'
(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)
1. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall'Autorita' stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilita' di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del presente titolo;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato C - parte I;
e) svolgano la propria attivita' conformemente a quanto previsto dall'articolo 70.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorita', ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Sull'istanza di verifica l'Autorita', disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
3. L'Autorita', sentiti la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, nonche' il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie,
REGOLAMENTO
provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell'esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l'attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L'inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell'Autorita' costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all'annullamento dell'attestazione nel termine assegnato, l'Autorita', previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all'impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o all'annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all'impresa interessata.
4. L'Autorita' provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorita'.
5. L'Autorita' controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l'attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.
Art. 72
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)
Art. 73
Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA -
Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione
(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'Autorita' ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall'Autorita' stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo;
d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all'articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di
51.545 euro in caso di:
REGOLAMENTO
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall'impresa in sede di attestazione;
b) svolgimento dell'attivita' della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all'articolo 68, comma 2, lettera f);
c) mancato rispetto delle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;
e) inadempimento per quanto previsto all'articolo 77, comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all'articolo 83, comma 7;
g) inadempimento per quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorita', con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di piu' violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di piu' violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino ad un anno, in caso di piu' violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.
Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonche' nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
4. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
b) mancato inizio dell'attivita' sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
c) interruzione dell'attivita' per piu' di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 85, commi 1 e 2.
5. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, e' iniziato d'ufficio dall'Autorita', quando viene a conoscenza dell'esistenza,
REGOLAMENTO
anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l'Autorita' contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
6. L'Autorita' puo' disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorita' rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attivita' di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.
8. La SOA e' tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attivita', alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, le imprese possono indicare un'altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attivita', le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l'impresa non provvede, l'Autorita' nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall'impresa o, in caso di inerzia, dall'Autorita' entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall'impresa, prevede, in caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attivita' di attestazione, la possibilita' di risolvere detto contratto, su richiesta dell'impresa.
9. In caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, l'Autorita' non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Art. 74
Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
REGOLAMENTO
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita' entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorita' informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonche' delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
Art. 75 Attivita' delle SOA
1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorita', la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorita' ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.
3. L'Autorita', entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonche' la SOA e l'impresa della cui attestazione si
REGOLAMENTO
tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.
4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorita' che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.
CAPO III - Requisiti per la qualificazione
Art. 76
Domanda di qualificazione (art. 15, d.P.R. n. 34/2000)
1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresi' possedere la certificazione del sistema di qualita' di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attivita' riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l'Autorita' nei successivi trenta giorni.
5. L'efficacia dell'attestazione e' pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonche' dei requisiti di capacita' strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve
REGOLAMENTO
stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attivita' di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione puo' essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalita' previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonche' a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall'Autorita'.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto puo' avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l'affittuario puo' avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l'attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
11. Ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa puo' richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l'Autorita' e la camera di commercio, industria e artigianato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile.
Art. 77 Verifica triennale
(art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000)
1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha
REGOLAMENTO
rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validita' dell'attestazione, la stessa non puo' partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l'Autorita' abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di attestazione, l'impresa puo' sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l'attestazione originaria ha l'obbligo di trasferire la documentazione relativa all'impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura puo' essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA e' tenuta a dichiarare l'esito della procedura secondo le modalita' di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 78.
5. I requisiti di capacita' strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo 79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La verifica di congruita' tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, e' effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari e' ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorita', inviando all'Osservatorio entro il termine di cui al comma 3, con le modalita' previste dall'articolo 8, comma 7, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorita' l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell'attestazione. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.