Common use of ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Clause in Contracts

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla natura di obbligazione ex lege del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c.: Cass., 15 aprile 2010, n. 9052; Trib. Bari, 28 settembre 2006. Sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Milano, 25 giugno 1954; Trib. Milano, 29 marzo 1963; Trib. Roma, 27 luglio 1963; Trib. Bari, 28 settembre 2006; Trib. Torino, 29 gennaio 2009. Difforme Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Torino, 22 marzo 1949. La Corte: Premesso in fatto: – Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1. - Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paterno - ha con- dannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente al- le spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanza- ta in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimo- niali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla natura di obbligazione ex lege del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c.: Difforme Cass., 15 aprile 2010sez. I, 11 luglio 2012, n. 905211643; TribCass., sez. BariIII, 28 settembre 20062 aprile 2012, n. 5253; Cass., sez. Sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale: App. MilanoIII, 25 giugno 1954; gennaio 2011, n. 1747 Trib. Milano, 29 marzo 1963ottobre 1992, in Foro it., 1993, I, 2366 ss. Con atto di intimazione di sfratto per morosità e conte- stuale citazione per la convalida, la Xxxxx Srl e la Com- mercio e Finanza Spa - leasing e factoring - convenivano in giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, la Tyche Group Srl, esponendo che: con contratto del 4 febbraio 2003, O. M. aveva concesso in locazione a Le Tre Stel- le Srl il locale al primo piano sito in Bari alla via (Omissis); Tribil 26 settembre 2009, l’immobile de quo era venduto alla Commercio e Finanza Spa, che con succes- sivo atto lo concedeva in leasing alla Xxxxx Xxx; con contratto del 25 febbraio 2010, Le Tre Stelle Srl cedeva all’odierna resistente il ramo di azienda, ove svolgeva la propria attività; la resistente era morosa nel pagamento dei canoni di locazione a far data dall’ottobre 2010. RomaTutto ciò premesso chiedeva che fosse convalidato l’in- timato sfratto con risoluzione del relativo contratto e condanna al pagamento dei canoni impagati. Si costituiva in giudizio, 27 luglio 1963; Trib. Barila Tyche Group Srl che chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto evidenziando che, 28 per effetto del contratto di lea- sing intercorso tra gli odierni ricorrenti, era sorta incertez- za in merito alla individuazione del soggetto legittimato a ricevere il pagamento dei canoni di locazione Con ordi- nanza del 7 settembre 2006; Trib. Torino2012, 29 gennaio 2009. Difforme Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Torinoera convalidato lo sfrat- to e rigettata la richiesta di xxxxxxxx, 22 marzo 1949ed era mutato il rito. La Corte: Premesso in fatto: – Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria causa alla udienza del 12 dicembre 2013 dopo la seguente relazione di- scussione era introitata a sentenza ai sensi dell’art. 380 bis 429 c.p.c. La domanda del ricorrente è fondata e deve essere quin- di accolta. Invero del tutto pretestuosa si rivela l’eccezione solleva- ta da parte resistente di non aver pagato i canoni di lo- cazione perché erano sorte incertezze in merito alla in- dividuazione del soggetto legittimato a ricevere il paga- mento dei canoni di locazione.: “1. - Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paterno - ha con- dannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente al- le spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanza- ta in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimo- niali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difese.

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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla natura di obbligazione ex lege del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c.: Cass., 15 aprile 2010, n. 9052; Trib. Bari, 28 settembre 2006. Sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Milano, 25 giugno 1954; Trib. Milano, 29 marzo 1963; Trib. Roma, 27 luglio 196329 settembre 2008, in IDA, 2009, 337 Difforme non risultano precedenti editi difformi Con atto di citazione notificato il 15 e il 18 gennaio 2005 la A.G.P. s.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Videa/CDE s.p.a. e la Telecom Italia s.p.a., esponendo - che con due separati contratti, stipulati in data 23 gennaio 2002, aveva concesso alla Videa/CDE i diritti di sfruttamento audiovisivi a mezzo videogrammi, rispettivamente, di n. 34 e n. 1 films per la durata di anni sette per il territorio dell’Italia; Trib- che la Videa/CDE aveva abusivamente sublicenziato anche diritti di comunicazione al pubblico a distanza, a mezzo Internet, di alcuni dei films: immessi, poi, nella rete on-line, dalla Telecom Italia s.p.a. Barisenza la previa verifica dei limiti di utilizzazion consen- titi; - che inoltre la Videa/CDE, 28 in violazione di un obbligo a suo carico, aveva omesso di inviare i rendiconti periodi- ci semestrali del fatturato complessivo, ai fini della veri- fica del volume delle vendite e dei noleggi e dell’eventuale raggiungimento della soglia di fatturato oltre il quale la Xxxxxxxx aveva diritto ad un compenso aggiuntivo, pari al 20% dell’eccedenza. Tutto ciò premesso, la Xxxxxxxx chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento, con il conseguente ri- sarcimento del danno. Costituendosi disgiuntamente, le società convenute ec- cepivano la legittimità dello sfruttamento tramite Inter- net dei films contemplato nella facoltà espressa di utiliz- zazione dei servizio distributivo mediante la piattaforma “video on demand” confacente solo con tale forma di comunicazione. La Videa/CDE ammetteva di aver omesso l’invio dei rendiconti, ma negava la gravità dell’inadempienza, alla luce del mancato superamento della soglia del fatturato che dava diritto ad un compenso supplementare in favo- re della concedente. La Telecom chiamava inoltre in garanzia la società My Tv s.p.a. da cui aveva acquistato i diritti in questione. Con sentenza 29 settembre 2006; Trib2008 il Tribunale di Roma rigettava le domande e condannava l’attrice alla rifusio- ne delle spese di giudizio. TorinoIl successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Roma, 29 gennaio 2009. Difforme Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Torinosezione specializzata per la proprietà intellet- tuale industriale, con sentenza 22 marzo 19492010. La Cortecorte territoriale motivava: Premesso - che dall’esame dei contratti di concessione emergeva l’attribuzione di ogni diritto di utilizzazione a mezzo vi- deogrammi con qualsiasi sistema tecnico e distributivo e con ogni supporto meccanico, o altra forma tecnica già scoperta o eventualmente inventata in futuro; - che l’ampiezza onnicomprensiva della previsione, cor- redata altresì di una elencazione esemplificativa dei di- versi sistemi tecnico- distributivi - tra cui figurava men- zionata due volte proprio la modalità “video on demand” - escludeva il fondamento della tesi restrittiva prospetta- ta dalla Grimaldi, volta ad assegnare al termine “video- grammi” i significato di supporti mobili contenenti la registrazione del films (quali le cassette VHS, i DVD, i CD, ecc.); - che l’interpretazione estensiva traeva conforto, per contro, anche da passi normativi: come, ad es., dall’art. 71 sexies della Legge sul diritto d’autore, nel testo no- vellato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che consentiva la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto; - che l’ulteriore inadempimento addebitato alla Vi- dea/CDE di omesso rendiconto semestrale, pur incon- troverso in punto di fatto: – Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione , non assurgeva al carattere di gravità richiesto ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1. - Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte fini della risoluzione del contratto, essendo pacifico che non era stato raggiunto il volume di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paterno - ha con- dannato C.G. al risarcimento dei danni vendite che dava diritto ad un compenso aggiuntivo per- centuale in favore di F.P.della concedente. Avverso la sentenza, per ingiustificata rottura della promessa di matrimonionon notificata, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente al- le spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanza- ta in previsione delle nozzela A.G.P. s.a. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimo- niali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di pro- poneva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 16 luglio 2010. L’intimata non ha depositato difese.Deduceva:

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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla natura Inserire conformi Difforme Inserire difformi Con sentenza 23.5.2005 la 13a sezione della di obbligazione ex lege Bari, ri- gettava l’appello proposto dall’Ufficio finanziario, con- fermando la sentenza impugnata, rilevando che il con- tratto stipulato in data 14.12.1993 tra SAIF s.p.a. ed Edi- lizia Napoli Nord s.r.l. aveva effetto risolutorio del dovere risarcitorio ex pre- cedente contratto stipulato per atto pubblico in data 23.12.1992 tra le stesse parti con il quale la SAIF s.r.l. - successivamente dichiarata fallita in data 25.11.1996 dal Tribunale di Bari - aveva acquistato da Edilizia Napoli Nord s.r.l. un fabbricato in costruzione per il prezzo di L. 00.000.000.000 oltre Iva al 4%. I Giudici di appello rilevavano che l’atto di risoluzione era intervenuto nell’ambito della soluzione transattiva concordata tra le parti in ordine alla controversia insorta sulla esecuzione dell’appalto di lavori commissionato dalla acquirente alla venditrice. Pertanto con il contratto del 14.12.1993 si procedeva al ritrasferire l’immobile al medesimo prezzo corrisposto (nonché alla corresponsio- ne a SAIF di un indennizzo di L. 2 miliardi a tacitazione di pretese risarcitorie) ed al rimborso da parte di Edilizia Napoli Nord della IVA pagata da SAIF, con contestuale emissione da parte della stessa Edilizia Napoli Nord di nota di credito n. 2/1993 - con aliquota IVA al 4% - a compensazione della fattura emessa in occasione del primo contratto. La identità del contenuto dei due contratti e la motiva- zione relativa alla volontà manifestata dalle parti di ri- solvere stragiudizialmente la controversia tra le stesse insorta, legittimava la operazione eseguita che doveva ricondursi sotto la disciplina del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 81 c.c.: Cass.26, 15 aprile 2010, n. 9052; Tribnon potendo dar luogo il secondo atto ad una nuova operazione economica a fini fiscali come riteneva l’Ufficio finanziario che qualificava il secondo atto co- me retrovendita. Bari, 28 settembre 2006. Sulla non risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Milano, 25 giugno 1954; Trib. Milano, 29 marzo 1963; Trib. Roma, 27 luglio 1963; Trib. Bari, 28 settembre 2006; Trib. Torino, 29 gennaio 2009. Difforme Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Torino, 22 marzo 1949. La Corte: Premesso in fatto: – Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “1. - Con Avverso la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il tribunale di Catania - Sez. dist. di Paterno - ha con- dannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P., per ingiustificata rottura della promessa di matrimonio, nella misura di Euro 9.875,45, somma corrispondente al- le spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanza- ta in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. la Corte di appello ha poi condannato il C. al risarcimento dei danni non patrimo- niali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di proposto ricorso per cassazionecassazione la Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. L’intimata non ha depositato difeseResiste con controricorso il Fallimento SAIF s.p.a.

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ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI. Conforme Sulla natura di obbligazione ex lege del dovere risarcitorio ex art. 81 c.c.prima massima: Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 0000, x. 00000; App. Roma, 15 aprile 20101991, in Foro it., 1992, I, 474. Sulla seconda massima: Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 90526664, in Giust. civ., 1999, I; TribApp. BariCatania, 28 settembre 2006luglio 2008, n. 1630. Sulla …Omissis… Motivi della decisione …Omissis… divorzio congiunto, tale previsione riguarda situazioni particolari: il primo giudice non risarcibilità ha recepito o ha rece- pito solo parzialmente l'accordo tra le parti, magari pre- cisando che erano in questione diritti indisponibili o l'accordo stesso appariva in contrasto con l'interesse del danno La sentenza impugnata dichiara inammissibile l'appello principale, sostenendo che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., per far valere una domanda in giudizio e per proporre impugnazione, occorre avervi interesse, e che difetta to- talmente in capo al R. tale interesse, non patrimonialeessendo egli risultato soccombente per alcuna delle domande propo- ste nel primo grado, con le conclusioni definitive da lui rassegnate. Non rinviene il giudice a quo clausole nulle nell'accordo raggiunto tra le parti, non essendovi viola- zione alcuna di diritti indisponibili, né contrasto con l'interesse del minore: Appvalido il trasferimento immobi- liare a suo favore della casa coniugale, con impegno del padre all'acquisto della proprietà e al predetto trasferi- mento, che garantirebbe al minore stesso la permanenza nell'habitat domestico. MilanoVa condivisa, 25 giugno 1954; Trib. Milanoseppur con alcune doverose precisazioni, 29 marzo 1963; Trib. Romal'affermazione della pronuncia impugnata, 27 luglio 1963; Trib. Bariper cui non è ammessa impugnazione se la parte o entrambe le parti, 28 settembre 2006; Trib. Torinoa seguito di accordo, 29 gennaio 2009. Difforme Sulla risarcibilità del danno non patrimoniale: App. Torino, 22 marzo 1949risultino soccombenti. La Corte: Premesso fattispecie in fatto: – esame (conclusioni comuni nell'ambito di un procedimento di divorzio originariamente conten- zioso) è assimilabile a quella inerente ad un procedi- mento di divorzio congiunto. È bensì vero, come affer- ma il ricorrente, che l’ art. 5, comma 5, l. divorzio, pre- vede, apparentemente senza eccezione, la possibilità di impugnazione, da parte di ciascun coniuge, ma, per il minore, ovvero non era "congrua" la corresponsione una tantum di somma, escludente, per il futuro l'asse- gno divorzile. In tali casi ovviamente, ciascuno dei coniugi od en- trambi potrebbero impugnare la sentenza. Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “15, comma 5, pre- detto, può impugnare limitatamente agli interessi patri- moniali dei figli. - Con la sentenza impugnata Va interpretata in questa sede la Corte senso lato tale previsione, con riferi- mento al patrimonio del minore, al suo mantenimento, ai trasferimenti (immobiliari o mobiliari) che lo riguar- dano, ecc. E impugnazione potrebbe esservi, da parte di appello un curatore speciale del minore, in caso di Catania ha confermato la sentenza conflitto di interessi con cui il tribunale i genitori (questione estranea alla presente fattispecie, non essendovi stata, in corso di Catania - Sezcausa, istan- za alcuna di nomina di un curatore). dist. di Paterno - ha con- dannato C.G. al risarcimento dei danni in favore di F.P.Si diceva della affermazione condivisibile, per ingiustificata rottura cui non vi è interesse ad impugnare, senza soccombenza, ma, nella specie, vi è una ragione ulteriore per escludere l'impugnazione. Nella separazione consensuale, cosi come nel divorzio congiunto, ma pure in caso di precisazioni comuni che concludano e trasformino il procedimento contenzioso di separazione e divorzio, si stipula un accordo, di natu- ra sicuramente negoziale (tra le altre, Cass. n. 17607 del 2003), che, frequentemente, per i profili patrimo- xxxxx si configura come un vero e proprio contratto. Non rileva che, in sede di divorzio, esso sia recepito, fatto proprio dalla sentenza: all'evidenza tale sentenza è necessaria per la pronuncia sul vincolo matrimoniale, ma, quanto all'accordo, si tratta di un controllo esterno del giudice, analogo a quello di separazione consensua- le. Com'è noto, nell'accordo tra le parti, in sede di separa- zione e di divorzio, si ravvisa un contenuto necessario (attinente all'affidamento dei figli, al regime di visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) ed uno eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i co- niugi stessi). Tradizionalmente gli accordi "negoziali" in materia fa- miliare, erano ritenuti del tutto estranei alla materia e alla logica contrattuale, affermandosi che si perseguiva un interesse della famiglia trascendente quello delle parti, e l'elemento patrimoniale, ancorché presente, era strettamente collegato e subordinato a quello personale. Oggi, escludendosi in genere che l'interesse della fami- glia sia superiore e trascendente rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti, si ammette sempre più frequentemente un'ampia autono- mia negoziale, e la logica contrattuale, seppur con qual- che cautela, là dove essa non contrasti con l'esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più de- boli, si afferma con maggior convinzione. Nei verbali di separazione consensuale o in quelli rece- piti dalla sentenza di divorzio congiunto, sono assai fre- quenti le clausole contenenti promesse di trasferimenti, ma pure trasferimenti effettivi di proprietà o altri diritti reali su beni immobili o mobili da un coniuge all'altro. Intenti, modalità, contenuti possono essere i più diversi: regolamentazione di tutti o di alcuni rapporti reciproci tra i coniugi, magari anche al fine di prevenire possibili controversie, con un sistema più o meno complesso di concessioni, compromessi, risarcimenti, riconoscimenti, ecc, attribuzioni ed assegnazioni reciproche, talora an- che di portata divisoria, ma pure di adempimento del- l'obbligo ex lege di mantenimento (o comunque di assi- stenza) a favore del coniuge economicamente più debo- le. Questa Corte da tempo ritiene che la clausola di trasfe- rimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio con- giunto o magari, come nella specie, sulla base di conclu- sioni uniformi, è valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l'esigenza della forma scritta (tra le prime pronunce al riguardo, Xxxx. 11 novembre 1992, n.12110 e, ancora recentemente, Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell'obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell'altro (tra le altre, Xxxx. 17 giugno 1992 n. 7470). Ma pure questa Corte ha sostenuto la ammissibilità, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio mi- nore, del trasferimento di un immobile a suo favore, quale contratto atipico e gratuito, che si perfeziona per effetto del mancato rifiuto (Xxxx. 21 dicembre 1987, n. 9500). Va altresì precisato che gli accordi omologati (ovvero recepiti dalla sentenza di divorzio) non esauriscono ne- cessariamente ogni rapporto tra i coniugi o tra genitori e figli. Si potrebbero ipotizzare (e nella prassi ciò accade frequentemente) accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è varia- mente intervenuta, con particolare riferimento agli ac- cordi extragiudiziali, in occasione della separazione, at- traverso una complessa evoluzione verso una più ampia autonomia negoziale dei coniugi. Dapprima si affermava che tutti i patti intercorsi tra i coniugi, in vista della se- parazione, anteriori, coevi o successivi, indipendente- mente dal loro contenuto, dovevano essere sottoposti al controllo del giudice che, con il suo decreto di omolo- ga, conferiva ad essi valore ed efficacia giuridica. Suc- cessivamente si cominciò ad effettuare distinzione sul contenuto necessario ed eventuale delle separazioni consensuali, sui rapporti tra i genitori e figli, riservati al controllo del giudice, e tra coniugi, che, almeno ten- denzialmente, rimanevano nell'ambito della loro discre- zionale ed autonoma determinazione, in base alla valu- tazione delle rispettive convenienze, fino a sostenere, successivamente, l'autonomia negoziale dei genitori, an- che nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudi- ce (tra le altre, Xxxx. 22 gennaio 0000 x. 000; x. 00000 del 2006). Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte è rimasta tradizionalmente orientata a ritenere gli accordi assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, in vista del futuro divorzio, nulli per illi- ceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di di- vorzio (tra le altre Cass. n. 6857 del 1992). (Sono stati invece ritenuti validi accordi in vista di una dichiarazione di nullità del matrimonio, in quanto cor- relati ad un procedimento dalle forti connotazioni in- quisitorie, volto ad accertare l'esistenza o meno di una causa di invalidità matrimoniale, fuori da ogni potere negoziale di disposizione degli status: tra le altre Cass. n. 348 del 1993). Giurisprudenza più recente ha sostenuto che tali accordi non sarebbero di per sé contrari all'or- dine pubblico: più specificamente il principio dell'indi- sponibilità preventiva dell'assegno di divorzio dovrebbe rinvenirsi nella misura tutela del coniuge economicamente più debole, e l'azione di Euro 9.875,45nullità (relativa) sarebbe proponi- bile soltanto da questo (al riguardo, somma corrispondente al- Cass. n. 8109 del 2000). Questa Corte più recentemente (Cass. n.23713 del 2012; ma v. pure Cass. n. 19304 del 2013), pur esclu- dendo che nella specie si trattasse di accordi prematri- moniali in vista del divorzio, ha avuto modo di precisa- re che tali accordi sono molto frequenti in altri Stati, segnatamente quelli di cultura anglosassone, dove essi svolgono una proficua funzione di deflazione delle con- troversie familiari e divorzili, e pure ha sottolineato le spese fatte ed alle obbligazioni contratte dalla fidanza- ta in previsione delle nozze. In accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla F. critiche di parte della dottrina all'orientamento tradizio- nale, che trascurerebbe di considerare adeguatamente non solo i principi del diritto di famiglia ma la Corte stessa evoluzione del sistema normativo, ormai orientato a ri- conoscere sempre più ampi spazi di appello ha poi condannato il C. al risarcimento autonomia ai coniu- gi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale, ferma ovviamente la tute- la dell'interesse dei danni non patrimo- niali, liquidati in Euro 30.000,00. Quest’ultimo propone sette motivi di ricorso per cassazione. L’intimata non ha depositato difesefigli minori.

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Samples: Accordo Dei Coniugi Nel Procedimento Di Divorzio